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Disposizioni per la tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti

S.1331 · titolo ufficiale: Disposizioni per la tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 05/02/2025. proposto da Sen. De Priamo Andrea ed altri, presentato il 23/12/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, promuove l'adozione di specifici protocolli di prevenzione e di biomonitoraggio di aree rilevanti per la sanità pubblica, ai fini di tutelare la popolazione residente in prossimità di impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento di rifiuti.

Art. 2. (Disposizioni di tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito un contributo sanitario, nella misura dell'1 per cento della tariffa di smaltimento, a carico dei gestori di impianti di incenerimento e termovalorizzazione con una capacità nominale di due o più tonnellate all'ora e dei gestori di impianti di smaltimento di rifiuti.

2. Le risorse derivanti dal contributo di cui al comma 1 sono versate su un apposito fondo, istituito presso il Ministero della salute, per essere destinate al finanziamento di specifici protocolli sanitari di prevenzione e di biomonitoraggio ai fini di tutelare la popolazione residente entro un raggio di cinque chilometri dal perimetro degli impianti di cui al comma 1.

3. Le regioni provvedono ad attuare le misure di prevenzione sanitaria e di biomonitoraggio di cui al comma 2 avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle risorse finanziarie del fondo di cui al medesimo comma, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4 e di eventuali ulteriori risorse finanziarie stanziate nei rispettivi bilanci.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono: a) definiti i protocolli sanitari di cui al comma 2; b) stabilite le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2; c) definite le ulteriori misure per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3. (Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

scheda ufficiale sul sito del Senato