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Giornata aree interne

S.1406 · titolo ufficiale: Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani

stato: esame in comm., ultima attività il 13/10/2026. proposto da Sen. Liris Guido Quintino, presentato il 27/02/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani)

1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio di ogni anno quale Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani, al fine di promuovere la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile di tali territori, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei territori medesimi per il patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese.

Art. 2. (Iniziative e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, possono promuovere iniziative culturali, educative e promozionali al fine di: a) diffondere la conoscenza delle peculiarità storiche, paesaggistiche e culturali delle aree interne e dei piccoli comuni montani; b) promuovere progetti di sviluppo locale volti alla valorizzazione delle risorse territoriali; c) sensibilizzare i cittadini sulle problematiche e sulle potenzialità di tali territori.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono collaborare con i soggetti di cui al comma 1 per integrare le iniziative ivi previste con programmi specifici a livello territoriale, avvalendosi prioritariamente delle unioni di comuni quali strumento di coordinamento locale.

3. Le unioni di comuni promuovono l'accesso alle opportunità di finanziamento previste dalla Strategia nazionale per le aree interne, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, facilitando l'attuazione di progetti a favore dei territori rappresentati.

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato