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Ratifica Trattato Italia-Libia trasferimento persone condannate a pene privative della libertà personale

S.1447 · titolo ufficiale: Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

stato: approvato, ultima attività il 11/09/2025. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri, presentato il 07/04/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2. (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato, valutati in euro 14.162 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato