Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali
S.1452 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità
stato: approvato, ultima attività il 03/07/2025. proposto da Sen. Malan Lucio ed altri, presentato il 08/04/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »; b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».
2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.