Istituzione della provincia di Porta d'Italia
S.1455 · titolo ufficiale: Istituzione della provincia di Porta d'Italia
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 06/05/2025. proposto da Sen. Paganella Andrea, presentato il 25/02/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. È istituita la provincia di Porta d'Italia nell'ambito della regione Lazio.
Art. 2.
1. La circoscrizione territoriale della provincia di Porta d'Italia è composta dai seguenti comuni: Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri, Allumiere.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 4.
1. La città metropolitana di Roma Capitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della conferenza metropolitana, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Porta d'Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della città metropolitana di Roma Capitale.
4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Porta d'Italia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f) , del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Porta d'Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata ogni spesa necessaria a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi dei due enti concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Porta d'Italia dal bilancio della città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Porta d'Italia.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Porta d'Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.