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Modifiche al codice di procedura penale in materia di comunicazioni e notificazioni

S.1475 · titolo ufficiale: Modifiche al codice di procedura penale in materia di comunicazioni e notificazioni

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 04/08/2025. proposto da Sen. Lopreiato Ada, presentato il 30/04/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifica all'articolo 128 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 128, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il provvedimento, completo di motivazione, è notificato al pubblico ministero e a tutte le parti costituite entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. La notificazione di cui al periodo precedente è eseguita a cura della cancelleria, anche con modalità telematiche nei casi previsti dalla legge ».

Art. 2. (Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Qualora sia concessa la restituzione nel termine ai sensi del comma 2, il periodo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine al pubblico ministero e a tutte le parti non è computato ai fini della prescrizione del reato »; b) il comma 8- bis è sostituito dal seguente: « 8-bis . Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, il periodo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine al pubblico ministero e a tutte le parti non è computato ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344- bis ».

Art. 3. (Modifica all'articolo 309 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 309, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « dell'avviso di deposito » sono soppresse.

Art. 4. (Modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « dalla comunicazione o dalla notificazione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dalla notificazione del provvedimento ».

Art. 5. (Modifiche all'articolo 548 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 548 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: « l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato » sono sostituite dalle seguenti: « la sentenza è notificata al pubblico ministero e »; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La sentenza è in ogni caso comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ».

Art. 6. (Modifica all'articolo 611 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 611, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « il procuratore generale presenta le sue richieste » sono inserite le seguenti: « che, qualora non siano accessibili alle parti mediante il fascicolo informatico del procedimento, sono notificate ai difensori ».

Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

scheda ufficiale sul sito del Senato