Disposizioni per la promozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane
S.1494 · titolo ufficiale: Disposizioni per la promozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 29/05/2025. proposto da Sen. Gelmetti Matteo, presentato il 15/05/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge è volta a promuovere l'adozione, l'integrazione e la sperimentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA), incluse le soluzioni di IA generativa, da parte delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, al fine di migliorarne la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione.
Art. 2. (Destinatari)
1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le PMI con sede operativa nel territorio nazionale e attive prioritariamente nei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico.
2. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese devono dimostrare, secondo modalità stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 6, l'assenza di precedenti significativi investimenti in tecnologie basate sull'IA, oppure l'intenzione di estendere l'impiego dell'IA nei propri processi aziendali.
Art. 3. (Interventi ammissibili)
1. Sono ammissibili alle misure di sostegno di cui alla presente legge gli interventi relativi: a) all'acquisizione e implementazione di software e sistemi basati su tecnologie di IA, incluse soluzioni personalizzate; b) alla fruizione di servizi di consulenza specialistica e assistenza tecnica finalizzati all'adozione di tecnologie di IA; c) alla realizzazione di progetti pilota e sperimentazioni tecnologiche basate sull'IA; d) allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze specifiche in materia di IA.
Art. 4. (Tecnologie ammesse)
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 devono riguardare l'adozione di tecnologie di IA volte: a) all'ottimizzazione dei processi produttivi; b) alla personalizzazione di prodotti e servizi mediante soluzioni di IA generativa; c) all'automazione, gestione dei dati e analisi predittiva; d) alla sicurezza informatica e protezione dei dati aziendali.
Art. 5. (Misure di sostegno)
1. Le imprese beneficiarie possono accedere alle seguenti misure: a) contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammissibili, con limite massimo di 200.000 euro per impresa; b) crediti d'imposta fino al 20 per cento delle spese sostenute per l'integrazione di soluzioni di IA nei processi aziendali; c) contributi fino a 10.000 euro per attività di consulenza e formazione relative all'IA, in ambito digitale; d) una quota premiale aggiuntiva fino al 10 per cento per progetti che comportino vantaggi misurabili in termini di sostenibilità ambientale o di efficienza energetica.
Art. 6. (Attuazione)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'accesso ai benefici, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli interventi finanziati, nonché la quantificazione annuale delle risorse disponibili, nel limite delle dotazioni previste dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7. (Copertura finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui all'articolo 6, nonché con eventuali risorse europee destinate all'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .