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Norme per la valorizzazione del sistema AFAM

S.1497 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la valorizzazione del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

stato: esame in comm., ultima attività il 23/06/2026. proposto da Sen. Malan Lucio ed altri, presentato il 22/05/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a ristrutturare gli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in istituzioni universitarie autonome competenti per la didattica, la produzione, la ricerca e la diffusione della cultura artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la possibilità che ciascuna istituzione universitaria AFAM, in attuazione dell'articolo 33 e in linea con le disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione, possa sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese forme sostenibili di organizzazione della didattica, nei limiti degli obiettivi e degli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti indicati dal Ministero dell'università e della ricerca che, di concerto con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ne verifica e ne valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito; b) prevedere la possibilità che le istituzioni universitarie AFAM possano istituire accordi di programma o forme di aggregazione tra le stesse, al fine di favorirne la competitività anche in ordine al reperimento delle risorse pubbliche e alla pianificazione territoriale dell'offerta formativa; c) reinquadrare la natura del rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori delle istituzioni universitarie AFAM nell'ambito del regime di diritto pubblico, mutuando la normativa contrattuale di settore ed aggiornandola al fine di renderla in linea con le necessità d'insegnamento, di ricerca e di studio attinenti ai ruoli universitari; a tal fine viene disposta l'istituzione dei profili professionali di professore, ordinario e assistente, e di ricercatore delle istituzioni universitarie AFAM; d) prevedere, in fase di prima applicazione, l'automatico transito di tutti i professori di prima fascia, inquadrati nei settori artistici disciplinari delle istituzioni AFAM, nella qualifica di professore ordinario di cui alla lettera c), definendo al contempo, in prospettiva, il rapporto percentuale in riferimento all'organico totale tra professori ordinari, assistenti e ricercatori da modulare in relazione all'offerta formativa; e) prevedere che i posti di dirigente amministrativo di cui all'articolo 4, commi 9- ter , 9- quater e 9- quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possano essere coperti dal personale inquadrato nell'area dell'elevata qualificazione (EQ) con incarico di direttore amministrativo, mediante procedure comparative indette dalle istituzioni universitarie AFAM; f) denominare i titoli di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni universitarie AFAM in laurea e laurea magistrale, del pari, riconoscere ai diplomi accademici di primo e secondo livello già rilasciati dalle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, la dicitura di laurea e laurea magistrale, ai fini del loro utilizzo nei percorsi accademici, concorsuali e professionali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni e delle altre disposizioni vigenti in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

scheda ufficiale sul sito del Senato