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Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

S.1536 · titolo ufficiale: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 23/07/2025. proposto da Regione Sicilia, presentato il 13/06/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: « Art. 8- bis . – (Interventi delle regioni) – 1 . In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento, di cui all'articolo 5 della Costituzione, e del principio di prossimità, di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del presente decreto. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e di vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. 3 . Le spese a carico delle regioni, di cui al comma 2, possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione. 4 . Entro centottanta giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali ripristinati ai sensi del medesimo comma 1 e alla loro copertura. 5 . A seguito del ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, ai sensi del comma 1, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, con ricostituzione dei relativi circondari ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5 - bis . Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nonché quelli mantenuti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e poi soppressi ai sensi del comma 5, possono essere ripristinati a richiesta degli enti interessati, anche consorziati, se ricorrono le condizioni previste al comma 3. Le sedi ripristinate sono incluse nell'elenco della tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 ».

Art. 2. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati: a) il comma 4- bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3. (Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Alla voce « Corte di appello di Palermo » della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso « Tribunale di Sciacca » sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana; b) al capoverso « Tribunale di Termini Imerese » sono soppressi i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

2. Alla voce « Corte di appello di Palermo » della tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso « Circondario di Agrigento » è aggiunta la circoscrizione del giudice di pace di Licata in cui sono inseriti i comuni di Campobello di Licata, Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa; b) al capoverso « Circondario di Agrigento », nella circoscrizione del giudice di pace di Agrigento sono soppressi i comuni di Campobello di Licata, Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa; c) al capoverso « Circondario di Sciacca », nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana; d) al capoverso « Circondario di Termini Imerese », nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

3. Alla voce « Corte di appello di Catania » della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) è inserito il capoverso « Tribunale di Modica », in cui sono inseriti i comuni di Ispica, Modica, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini e Scicli; b) al capoverso « Tribunale di Ragusa » sono soppressi i comuni di Ispica, Modica, Pozzallo e Scicli; c) al capoverso « Tribunale di Siracusa » sono soppressi i comuni di Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero e Rosolini.

4. Alla voce « Corte di appello di Messina » della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) è inserito il capoverso « Tribunale di Mistretta », in cui sono inseriti i comuni di Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa; b) al capoverso « Tribunale di Patti » sono soppressi i comuni di Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

5. Alla voce « Corte di appello di Caltanissetta » della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) è aggiunto il capoverso « Tribunale di Nicosia », in cui sono inseriti i comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina; b) al capoverso « Tribunale di Enna » sono soppressi i comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina.

6. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adeguate la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

7. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4. (Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 5. (Modifica delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari di cui all'articolo 3.

scheda ufficiale sul sito del Senato