Disposizioni e delega al Governo per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare
S.1555 · titolo ufficiale: Disposizioni e delega al Governo per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 10/09/2025. proposto da Sen. Magni Tino ed altri, presentato il 24/06/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività del caregiver che responsabilmente presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo che si frappone alla piena conciliazione dell'attività di cura con la vita lavorativa e sociale.
2. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare alla lettera x) del preambolo, dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e 22, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e vedere sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno e adeguato livello di qualità di vita nonché una piena partecipazione e inclusione sociale nell'ambito del proprio progetto individuale di vita.
Art. 2. (Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)
1. Lo Stato riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare , la cura familiare e la solidarietà quale forma di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, riconoscendo e valorizzando la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
2. Lo Stato riconosce e tutela i bisogni e le necessità del caregiver familiare, in sinergia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare entro il sistema degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per la stessa persona assistita.
4. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude agli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla stessa persona assistita.
Art. 3. (Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente: « 255 . Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare, anche non convivente, entro il terzo grado ovvero di una persona con cui abbia instaurato una accertata relazione affettiva o amicale che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».
Art. 4. (Consenso alla scelta del caregiver familiare)
1. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione, nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore.
2. Il consenso, espresso tramite scrittura privata, è consegnato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che entro quindici giorni lo trasmette al competente ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il consenso può essere modificato o revocato in ogni momento con le medesime forme.
3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
4. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI).
Art. 5. (Tutela previdenziale)
1. Al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato, equiparati a quelli da lavoro domestico, per il periodo di lavoro di assistenza e di cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento della disabilità grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva di trenta anni.
Art. 6. (Tutela del diritto al lavoro del caregiver familiare)
1. Il caregiver familiare è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore caregiver , anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
Art. 7. (Modalità di accesso)
1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare deve esibire: a) il certificato storico-anagrafico di stato di famiglia da cui risulti il periodo di convivenza tra caregiver e familiare assistito; b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento; c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Art. 8. (Sostegno all'attività di cura e di assistenza)
1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per garantire al caregiver familiare: a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'assistenza e alla cura; b) un supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psicofisico; c) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale; d) interventi, di emergenza o programmati, per alleviare il caregiver nello svolgimento delle sue funzioni attraverso l'impiego, presso il domicilio dell'assistito, di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, in particolare in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare medesimo. Gli interventi di cui alla presente lettera sono definiti in accordo con l'assistito o con l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, con il tutore o il curatore; e) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti; f) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze; g) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito; h) la domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi di mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera d) ; i) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito; l) il rilascio di una tessera di riconoscimento come « caregiver familiare », al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.
Art. 9. (Delega al Governo)
1. Al fine di riordinare e integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero che non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano a un solo caregiver familiare per ciascun assistito; b) individuare specifiche forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza; c) individuare le modalità per l'accertamento e il riconoscimento del periodo di attività di cura e di assistenza svolta prima dell'acquisizione della qualifica di caregiver familiare. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo caregiver familiare per ciascun assistito, eccetto i genitori; d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale; e) individuare misure per garantire al caregiver familiare, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2024-2026, la facoltà di destinare la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 10. (Incremento del Fondo per il sostegno delle attività di cura e di assistenza del caregiver familiare)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11. (Sostegno al reddito del caregiver )
1. Il caregiver familiare non titolare di reddito ovvero con un un valore dell'ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un'indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.
2. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal caregiver familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all'indennità mensile di cui al comma 1. L'importo dell'indennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12. (Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: « è riconosciuta la priorità nella trasformazione » è inserita la seguente: « reversibile ».
2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di caregiver familiare.
4. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 13. (Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)
1. Lo Stato promuove campagne d'informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute promuove programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, anche al fine di sostenere una applicazione unitaria, uniforme e integrata nell'intero territorio nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14. (Relazione)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, ogni due anni, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, verifica gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge e l'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della medesima legge.