le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Disposizioni volte alla promozione della funzione rieducativa della pena

S.1560 · titolo ufficiale: Disposizioni volte alla promozione della funzione rieducativa della pena

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 10/09/2025. proposto da Sen. Cataldi Roberto ed altri, presentato il 25/06/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Case territoriali di reinserimento sociale)

1. Sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, strutture residenziali a dimensioni contenute, con una capienza compresa tra un minimo di cinque e un massimo di venti persone.

2. Le case territoriali sono destinate ad accogliere: a) persone ammesse alla semilibertà, alla semidetenzione o ad altre forme alternative previste dalla normativa vigente; b) condannati in esecuzione di pena detentiva non superiore a ventiquattro mesi, anche se costituente residuo di pena più lunga.

3. Le case territoriali sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni territorialmente competenti.

4. La direzione delle case territoriali è affidata a personale con specifiche competenze trattamentali, individuato d'intesa tra l'Amministrazione penitenziaria e gli enti locali. Il personale addetto alla gestione può essere costituito da operatori sociali e professionisti messi a disposizione dal comune e da enti del Terzo settore o convenzionati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2. (Diritto all'affettività)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il quarto comma è inserito il seguente: « I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita settimanale della durata minima di due ore e massima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui, al fine di coltivare relazioni affettive intime. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, in assenza di controlli visivi o auditivi da parte del personale di custodia ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3. (Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. All'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per contribuire al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati, in tutti gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sono individuati spazi dedicati alle attività teatrali, finalizzate allo sviluppo di competenze artistiche, relazionali e professionali. Le attività possono essere organizzate in collaborazione con enti culturali, associazioni del Terzo settore e professionisti del settore ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 612, le parole: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 »; b) al comma 614, le parole: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».

Art. 4. (Promozione dell'interazione tra uomo e animale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 27 è inserito il seguente: « Art. 27- bis . – (Percorsi di interazione e cura tra persone detenute e cani ospitati nei rifugi) – 1. Al fine di valorizzare il tempo della pena attraverso attività socialmente utili e di contribuire al benessere psicofisico delle persone detenute e degli animali ospitati nei canili rifugio, all'interno degli istituti penitenziari sono promossi percorsi di interazione, cura e gestione dei cani provenienti dai rifugi pubblici o convenzionati. 2 . Le attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di: a) offrire strumenti di crescita personale, riabilitazione e reinserimento sociale alle persone detenute, anche in un'ottica professionalizzante, accrescendo le loro competenze in materia di etologia, benessere e cura del cane; b) promuovere l'adozione degli animali coinvolti, attraverso un miglioramento del loro stato comportamentale e della loro socializzazione. 3 . Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi sia all'interno degli istituti penitenziari, sia presso canili rifugio pubblici o convenzionati, attraverso percorsi autorizzati e vigilati, in coerenza con il principio di progressività del trattamento penitenziario. 4 . I percorsi di cui al comma 3 sono attivati previa convenzione tra la direzione dell'istituto penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e gli enti gestori dei rifugi coinvolti e si svolgono con il supporto di educatori cinofili, etologi e operatori esperti in programmi di recupero comportamentale. 5 . Le modalità operative, i criteri di selezione dei partecipanti, le condizioni di sicurezza e igiene nonché i requisiti delle strutture e dei professionisti coinvolti nelle attività e nei percorsi di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

scheda ufficiale sul sito del Senato