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Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale

S.1581 · titolo ufficiale: Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/09/2025. proposto da Sen. Camusso Susanna Lina Giulia ed altri, presentato il 10/07/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: « ai fini della prova » sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, contenente altresì la collocazione temporale dell'orario di lavoro, in difetto del quale il lavoratore ha diritto di espletare il normale orario lavorativo previsto dai contratti collettivi e di ricevere la relativa retribuzione »; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis . L'assenza di un contratto scritto ovvero la presenza di un contratto scritto non conforme alle disposizioni dei commi 2 e 3 comporta la trasformazione in tempo pieno del contratto stesso »; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, dopo le parole: « contratti collettivi » sono inserite le seguenti: « stipulati ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto »; 2) i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: « 2. Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di prestazioni supplementari oltre l'orario concordato ai sensi dell'articolo 5, nei casi, con le modalità, nella quantità e con le causali previste dai contratti collettivi nazionali, comunque entro un limite massimo del 20 per cento dell'orario pattuito e con una maggiorazione retributiva non inferiore al 15 per cento. 3. Il lavoro straordinario, inteso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come quello eccedente l'orario normale previsto dalla legge e dai contratti collettivi, può essere richiesto dal datore di lavoro solo ove ciò non comporti un superamento di più del 10 per cento dell'orario pattuito. 4. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente rispetto a quella consentita ai sensi del comma 3 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 51 possono stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore o alla lavoratrice a tempo parziale, su sua richiesta o con il suo consenso, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. 5. Il rifiuto da parte del lavoratore o della lavoratrice di effettuare prestazioni supplementari o straordinarie non può costituire, in nessun caso, giustificato motivo di licenziamento »; 3) i commi 6 e 7 sono abrogati; c) all'articolo 7: 1) al comma 2, dopo le parole: « contratti collettivi » sono inserite le seguenti: « nazionali stipulati a norma dell'articolo 51 »; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis . Nelle attività tecnicamente compatibili con il lavoro agile, tale modalità di prestazione è consentita anche ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo parziale, nel rispetto degli orari contrattualmente definiti »; d) all'articolo 8: 1) al comma 3, le parole: « accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente » sono sostituite dalle seguenti: « certificata dal medico competente »; 2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5.1. I lavoratori e le lavoratrici che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per ragioni di cura, personali o familiari, diverse da quelle previste dal comma 5, o per ragioni di studio o formazione hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo parziale in caso di mancato accoglimento della richiesta »; 3) al comma 7, le parole: « , per una sola volta » sono soppresse; 4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis . Il lavoratore a tempo parziale ha diritto al completamento dell'orario di lavoro fino al limite dell'orario normale nel caso di nuove assunzioni, sia a tempo pieno che parziale, della sua categoria e qualifica, ovvero alla riassunzione nei nuovi posti di lavoro programmati ove il suo rapporto di lavoro sia cessato da meno di sei mesi. In caso di concorrenza tra più lavoratori a tempo parziale, prevale colui che ha maggiore anzianità di servizio nella prestazione a tempo parziale. Il diritto al completamento o alla riassunzione deve essere esercitato entro quindici giorni dalla notifica delle nuove assunzioni programmate, notificata dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali aziendali e ai lavoratori aventi diritto. In caso di omissione della notifica da parte del datore di lavoro, o di violazione dell'ordine di precedenza in base al principio di anzianità, o comunque di mancato completamento di orario o riassunzione tempestivamente richiesti, il lavoratore può pretendere l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile, oltre al risarcimento del danno »; e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10. – (Assenza o incompletezza del contratto) – 1. In difetto dell'atto scritto di cui all'articolo 5 o in caso di sua incompletezza, la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno è dichiarata giudizialmente, con effetti decorrenti dall'inizio delle prestazioni lavorative, ai fini sia retributivi che contributivi. 2. Qualora il difetto riguardi unicamente la collocazione temporale dell'orario, su richiesta del lavoratore che non intenda lavorare a tempo pieno ma intenda mantenere il regime di tempo parziale, il giudice determina le modalità temporali della prestazione lavorativa, tenuto conto degli interessi delle parti »; f) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: « Art. 10- bis . – (Contrasto alla simulazione del rapporto di lavoro a tempo parziale) – 1. Quando risulti l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti di almeno il 20 per cento l'orario contrattualmente previsto, per un periodo settimanale o mensile, e in assenza di specifica evidenziazione delle ore eccedenti in busta paga come “lavoro supplementare”, il contratto si presume a tempo pieno fin dal suo inizio, con diritto del lavoratore alle differenze retributive »; g) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis . Ai soli fini del raggiungimento del minimale contributivo, ovvero la soglia retributiva necessaria per la copertura di una interna annualità, il relativo importo è rapportato al periodo di effettiva prestazione lavorativa proporzionando il valore del minimale contributivo a tale periodo »; h) all'articolo 12, comma 1, le parole: « di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 2 dell'articolo 6 ».

scheda ufficiale sul sito del Senato