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Le banche dovranno aprirti un conto salvo antiriciclaggio

S.1595 · titolo ufficiale: Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

stato: esame in comm., ultima attività il 30/09/2026. proposto da Dep. Romano Francesco Saverio ed altri, presentato il 23/07/2025.

in parole semplici

IN BREVE

La proposta aggiunge all'articolo 1857 del codice civile una norma che obbliga la banca ad aprire un conto a chi lo richiede, fatto salvo il rispetto delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo. Se la banca rifiuta per motivi legati all'antiriciclaggio deve motivare il diniego per iscritto entro dieci giorni; non può chiudere un conto con saldo positivo, salvo questi stessi motivi.

COSA CAMBIA PER TE

- Se chiedi l'apertura di un conto corrente la banca non può rifiutare in generale.

- La banca può rifiutare solo per motivi legati alle norme anti-riciclaggio o anti-terrorismo.

- Se la banca rifiuta per questi motivi deve inviare una motivazione scritta entro 10 giorni dalla richiesta.

- La banca non può recedere (chiudere) un conto con saldo positivo, tranne per i motivi di antiriciclaggio/antiterrorismo.

- Il testo abroga la lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo (testo non fornito qui).

A CHI SI APPLICA

Si applica alla banca (come indicato dal testo) e a chiunque richieda l'apertura di un conto corrente. Si applica anche alla norma del codice del consumo richiamata dall'abrogazione.

A CHE PUNTO E'

Il testo è già stato approvato dall'altra Camera e ora è in seconda lettura. Risulta in esame in commissione (aggiornato al 30/09/2026). Non è ancora legge finché non completa l'iter parlamentare.

ARTICOLO PER ARTICOLO

Art. 1: aggiunge l'art. 1857‑bis al codice civile imponendo alla banca l'obbligo di aprire un conto su richiesta salvo norme antiriciclaggio/antiterrorismo, obbligo di motivare per iscritto il diniego entro 10 giorni e divieto di recesso se il conto è in attivo salvo i motivi del primo comma; abroga la lettera a) del comma 3 dell'art. 33 del codice del consumo.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente: « Art. 1857- bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma ».

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.

scheda ufficiale sul sito del Senato