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dl 110/2025 - AGENAS e Ospedale Bambino Gesù

S.1611 · titolo ufficiale: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamentodell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

stato: approvato, ultima attività il 10/09/2025. proposto da Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro salute Schillaci, presentato il 01/08/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Articolo 1. ( Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.

3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2. (Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34- bis , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8- sexies , comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dall'articolo 8- sexies , comma 1, del citato decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

Articolo 3. ( Entrata in vigore )

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

0. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

scheda ufficiale sul sito del Senato