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Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista

S.1619 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

stato: esame in comm., ultima attività il 20/10/2026. proposto da Sen. Ancorotti Renato ed altri, presentato il 05/08/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifica al titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista)

1. Il titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Disciplina delle attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia ».

Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista e introduzione di nuove figure professionali)

1. L'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Art. 1. – 1 . La presente legge disciplina le attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. 2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e sui suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. 3. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta mediante tecniche manuali e di massaggio, con l'impiego di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, compresi nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché con l'applicazione di prodotti cosmetici, conformemente alla normativa vigente. 4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni aventi finalità esclusivamente terapeutiche ».

Art. 3. (Modifica all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e disciplina del responsabile tecnico)

1. L'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Art. 3. – 1 . In ogni sede in cui si esercita l'attività di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. L'impresa può designare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica e di un'esperienza professionale non inferiore a tre anni, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo è tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. 2 . L'abilitazione professionale di estetista si ottiene mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, alternativamente: a) dalla frequenza di un corso regionale di qualifica della durata di tre anni, con almeno 900 ore annue, durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o di un corso regionale di qualifica della durata di due anni, con almeno 900 ore annue, successivo adempimento dell'obbligo scolastico, seguito da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista; b) da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successivo a un contratto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di estetista, accertata mediante la scheda professionale del lavoratore o documentazione equipollente, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b) . Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b) . Nei casi di socio lavoratore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata da idonea documentazione, quali: iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico ». 3 . I soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni presso un centro estetico, possono accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica. Ai fini della presente legge, per « specialista in estetica oncologica » si intende un professionista, inquadrato nell'ambito della disciplina dell'estetica, che opera con competenze specifiche per offrire supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia. Le regioni possono fare riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022 per la definizione dei percorsi formativi e dei corsi di specializzazione in estetica oncologica. 4 . I corsi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e modalità di esercizio)

1. L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Art. 4. – 1 . Nelle imprese artigiane, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano attività lavorative strettamente riconducibili alle prestazioni tipiche dell'estetica devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3. 2 . Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci e i dipendenti che esercitano le attività indicate al comma 1 devono comunque essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3. 3 . Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque essa sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3. 4 . L'attività di estetista può essere svolta: a) presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con la normativa vigente. Le imprese abilitate all'esercizio in sede fissa possono esercitare l'attività, in via occasionale, anche: 1) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie; 2) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; 3) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza; b) mediante affitto di cabina, intendendosi per tale il contratto con cui il titolare di un salone di estetica concede in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, una o più cabine a un'altra impresa priva di locali propri, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di cabina è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due cabine per le imprese con un massimo di due addetti; tre cabine per le imprese da tre a sei addetti; quattro cabine per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. L'affitto di cabina può essere utilizzato, con le forme contrattuali consentite dalla legge, da acconciatori, estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di piercing e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti. 5 . Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio ».

Art. 5. (Aggiornamento delle materie di studio e dei contenuti formativi da parte delle regioni)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedono ad aggiornare le materie di studio di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche e delle esigenze del mercato, nonché a definire i contenuti formativi dei profili professionali di cui all'articolo 7- bis della legge n. 1 del 1990, come introdotto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di competenze regionali in materia di programmazione, regolamentazione e aggiornamento dei profili formativi)

1. L'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dai seguenti: « Art. 6. – 1 . Il Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con decreto, sentite le regioni e le associazioni nazionali di categoria, i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2 . Le regioni, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione, nonché dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, in conformità con il decreto ministeriale di cui al comma 1. 3 . Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sono previste le seguenti: a) cosmetologia e chimica; b) fisiologia e anatomia dell'apparato locomotore e di quello circolatorio; c) fondamenti di dermatologia e istologia; d) trattamenti estetici e massaggi al viso e al corpo; e) trucco; f) apparecchi elettromeccanici per uso estetico; g) elementi di psicologia; h) etica professionale; i) elementi di marketing. 4 . Le regioni organizzano gli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7- bis . 5 . Per il conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista, le regioni possono istituire e autorizzare lo svolgimento degli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7- bis anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento, ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa. 6. In coerenza e continuità con i corsi professionali di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i percorsi di istruzione e formazione professionale ai profili professionali disciplinati all'articolo 7- bis . Art. 6- bis . – 1 . Le regioni, previa definizione dei criteri generali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 7. (Modifica all'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di vendita dei prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari da parte delle imprese del settore estetico)

1. All'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1 . Le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, esercenti l'attività di estetista, di onicotecnico nonché di truccatore e tecnico in trattamenti per ciglia e sopracciglia, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari, relativi allo svolgimento della propria attività, non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica »; b) al comma 2, le parole: « della legge 11 giugno 1971, n. 426, » sono sostituite dalle seguenti: « della normativa vigente ».

Art. 8. (Introduzione dell'articolo 7- bis della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di disciplina delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è inserito il seguente: « Art. 7- bis . – 1 . Ai fini della presente legge, per “onicotecnico” si intende colui che svolge attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione delle unghie naturali, mediante prodotti specifici, anche semipermanenti, nonché interventi periodici di applicazione delle unghie artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi. 2 . Ai fini della presente legge, per “truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia” si intende colui che svolge l'attività di decorazione del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento, nonché interventi di epilazione con pinza o filo arabo, correzione della forma e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia 3 . Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria. 4 . L'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intendono conseguite mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore. 5 . Per l'ammissione all'esame di cui al comma 4 è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età o età inferiore, purché in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere, conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 6 . I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 4 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica di estetista. 7 . Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente. 8 . Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il possesso dei requisiti di abilitazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. 9. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 10 . Presso ogni sede in cui è esercitata l'attività deve essere designato un responsabile tecnico, individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso dell'abilitazione professionale conseguita ai sensi dei commi 4 e 5. 11 . Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4. 12 . Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste all'articolo 12. 13 . Per le attività di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per il riconoscimento dei relativi attestati di qualifica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame ».

Art. 9. (Modifica dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di istituzione di un tavolo tecnico per l'aggiornamento delle apparecchiature estetiche e il supporto alla formazione professionale)

1. L'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Art. 10. – 1 . Al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché di favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori di cui all'articolo 7- bis , commi 1 e 2, della presente legge, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo tecnico di confronto permanente. 2 . Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy , del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 3 . I componenti del tavolo tecnico di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 10. (Modifica dell'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di sanzioni amministrative, accessorie e penali per l'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalla presente legge)

1. L'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Art. 12. – 1 . Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7- bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7- bis , commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7- bis , comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2 . In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. 3 . Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4 . Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento ».

Art. 11. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 9, 11, 13 e l'allegato recante l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abrogati.

Art. 12. (Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività, occasionalmente, anche: a) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, impedimento fisico o in occasione di cerimonie; b) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; c) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza »; b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: « 7 - bis . L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante contratto di affitto di poltrona. In tale contratto il titolare di un salone di acconciatura concede, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di un'area del proprio locale, o di una poltrona, a un'altra impresa priva di locali propri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di poltrona è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due poltrone per le imprese con un massimo di due addetti; tre poltrone per le imprese da tre a sei addetti; quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di piercing e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti ».

Art. 13. (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 5- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'impresa può designare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente »; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 - bis . Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 14. (Modifica all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro ».

Art. 15. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato