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Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

S.1623 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

stato: esame in comm., ultima attività il 21/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro affari regionali e le autonomie Calderoli ed altri, presentato il 11/08/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie o negli ambiti delle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di seguito denominati« LEP ».

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché agli specifici principi e criteri direttivi, stabiliti in relazione alle specifiche funzioni attinenti a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie, dagli articoli da 3 a 32.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti, e sono trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto o dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

5. Sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali di delega)

1. Al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 119, quinto comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 2024, n. 192, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) determinare i livelli essenziali, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, o degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, di seguito denominati « prestazioni », e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; b) avvalersi del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801- bis , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie: 1) delle funzioni che, in base alla normativa vigente, sono esercitate dallo Stato o dagli enti territoriali, individuando le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a); 2) dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente; c) tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e ai provvedimenti richiamati negli articoli da 3 a 32; d) anche tenendo conto della ricognizione svolta in base alla lettera b) , determinare per ciascuna delle prestazioni individuate il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, valutando se confermare, modificare, accorpare i LEP oggetto della medesima ricognizione o introdurne di nuovi; prevedere standard organizzativi e di attività, nonché la fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni medesime, ove questi costituiscano condizioni necessarie per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali; e) determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedendo, ove necessario in relazione alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86; f) distinguere i LEP quantificabili dai LEP non quantificabili, relativi a prestazioni di cui alla lettera a) che non risultano caratterizzate da elementi idonei a consentire una precisa e puntuale determinazione del fabbisogno standard per ogni ente e per i quali individuare i profili di misurabilità; g) effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere forme di raccordo con i LEP già individuati o in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; h) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; i) al fine di garantire l'erogazione dei LEP su tutto il territorio nazionale in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché di assicurare la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei LEP, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, che tengano conto sia della natura quantificabile o non quantificabile di ciascun LEP sia della misurabilità degli stessi; l) nella definizione delle procedure di cui alla lettera i) del presente comma, fare in ogni caso salvo il potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e operare il necessario raccordo con le procedure di monitoraggio già previste dalla normativa vigente; m) prevedere un obbligo di relazione annuale del Governo alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui alla lettera i) .

2. Relativamente a ciascun LEP ovvero a gruppi di LEP quantificabili, determinati nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, i costi e fabbisogni standard , come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera f) , della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard , contestualmente determinati e successivamente aggiornati, con cadenza almeno triennale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati con le modalità e la metodologia previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

3. Il Governo, anche tenendo conto dell'esperienza nell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, esercita la delega di cui all'articolo 1 della presente legge disciplinando le procedure che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, garantendo il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

4. L'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1 è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che a tal fine si avvale del contingente di personale e delle risorse già previste dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Art. 3. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego e il collocamento, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti nel presente articolo.

2. Con riguardo ai servizi di collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) attività finalizzate all'accoglienza e alla prima informazione, per fornire indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona, volto a far acquisire le informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento all'opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite la Rete europea dei servizi per l'impiego (Eures); b) la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione e l'aggiornamento della scheda anagrafica professionale; l'attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente al percorso formativo e lavorativo intrapreso fino a quel momento; c) il servizio di orientamento di base, che analizza le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio bisogno e mira ad orientarla rispetto alle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al proprio profilo, definendo gli ambiti di ricerca attiva, in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di determinate attività, formalizzate poi nel patto di servizio personalizzato; d) l'elaborazione del patto di servizio personalizzato, che prevede un percorso individuale coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e alla profilazione; e) il servizio di orientamento specialistico, volto a rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, nell'identificazione delle proprie competenze e risorse personali, al fine di definire i percorsi più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale; f) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, che concernono: 1) attività di accompagnamento al lavoro, che mira a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra quelle disponibili, anche attraverso laboratori di ricerca attiva; 2) servizio di attivazione del tirocinio, volto alla promozione di un'esperienza formativa in ambito lavorativo ai fini di un incremento delle competenze; 3) servizio di incontro fra domanda e offerta, volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta; g) attività di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione - AdR), che concernono: 1) il rilascio dell'assegno di ricollocazione; 2) l'assistenza alla persona e il tutoraggio mediante assegno di ricollocazione; 3) la ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione; h) il servizio di avviamento a formazione, che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, anche ai fini dell'autoimpiego; i) la gestione di incentivi alla mobilità territoriale, volta ad informare la persona: 1) sulle opportunità occupazionali o di tirocinio; 2) sugli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla regione di domicilio; 3) sui soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale; l) la gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti, al fine di informare la persona: 1) sugli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 2) sui soggetti titolari degli strumenti di conciliazione; m) la predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, comprendendo le attività relative alla pubblicazione, su istanza della pubblica amministrazione, di un avviso con tutte le opportune specifiche contrattuali e professionali, nonché le modalità per l'adesione dei candidati all'avviso; n) la promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente; o) il supporto all'autoimpiego, servizio di carattere orientativo, che può essere realizzato sia in modalità individuale nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e tutoraggio.

3. Le misure di cui alle lettere a) , c) , d) , e) , f) , numeri 1) e 3), h) , i) , l) e o ) del comma 2 del presente articolo, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono eventualmente essere applicate anche ai lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento.

4. Con riguardo ai servizi di collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) il collocamento mirato, che comprende le seguenti attività: 1) iscrizione al collocamento mirato; 2) orientamento di base, anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio; 3) patto di servizio personalizzato, previa raccolta delle informazioni anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità; 4) orientamento specialistico; 5) accompagnamento al lavoro, con il supporto del comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1- bis , della legge 12 marzo 1999, n. 68; 6) incrocio tra domanda e offerta, con l'intervento del comitato tecnico di cui al numero 5), ai fini della valutazione delle capacità lavorative e della compatibilità della mansione; b) la presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità, attraverso una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e l'elaborazione di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse fragilità o vulnerabilità di cui la persona è portatrice.

5. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riguardo al collocamento in favore di tutti i lavoratori disoccupati, dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dall'allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4; b) con riguardo al collocamento o presa in carico in favore di persone con disabilità e persone in condizioni di fragilità, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 15 settembre 2017, nonché dall'allegato B al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

Art. 4. (Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « norme generali sull'istruzione » e « istruzione », di cui, rispettivamente, agli articoli 117, secondo comma, lettera n) , e 117, terzo comma, della Costituzione, a garanzia del diritto allo studio e della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e formazione a garanzia del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra zero e diciotto anni e ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione degli adulti, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente capo, nonché, in ogni caso, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica.

Art. 5. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'organizzazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali del sistema educativo di istruzione e formazione, il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri, presupposti e procedure per la definizione della rete scolastica e per l'erogazione del servizio di istruzione e formazione in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra zero e diciotto anni, ai fini dell'individuazione del numero di istituzioni scolastiche statali per regione e del corrispondente contingente di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali amministrativi, nonché nell'allocazione delle autonomie scolastiche sulla base della programmazione regionale.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione delle classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le sezioni della scuola dell'infanzia nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti; b) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso per la scuola primaria, il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti e i criteri e le modalità di costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche che adottano il modello a tempo pieno, mediante la determinazione del numero complessivo delle classi sulla base del totale degli alunni iscritti; c) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di iscrizioni eccedenti; d) parametri minimi e massimi riferiti al numero degli alunni per le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, ivi incluso il numero minimo e il numero massimo di alunni per le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, con riferimento alle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso nonché il numero massimo di alunni per sezione in caso di eccedenza; e) clausole di flessibilità e fattispecie in deroga sulla formazione delle classi nonché ogni ulteriore deroga, tenendo conto della normativa vigente, a favore dei comuni di montagna, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, e deroghe per la presenza di alunni con disabilità nonché per le scuole caratterizzate da peculiari valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica.

3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'articolo 19, commi 5, 5 -bis , 5- ter , 5 -quater , 5 -quinquies e 5 -sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 9, commi 2 e 3, dall'articolo 10, commi 1 e 4, dall'articolo 11, commi 1 e 4, e dall'articolo 16, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché dall'articolo 1, commi 344 e 345, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 6. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della definizione dell'offerta formativa, il Governo esercita la delega, in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità: a) dell'articolazione dei cicli scolastici, definendo l'assetto, la scansione e la durata del primo e del secondo ciclo di istruzione nonché dei relativi gradi; b) del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i livelli essenziali del servizio educativo per l'infanzia a livello comunale per il segmento dalla nascita fino ai tre anni e del servizio di scuola dell'infanzia a livello comunale per il segmento da tre a sei anni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale pari opportunità di educazione e di istruzione in favore della popolazione compresa nella fascia di età fino ai sei anni; c) dell'istruzione degli adulti, definendo i caratteri, le finalità e le modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate all'istruzione di coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione e all'apprendimento della lingua italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a) , sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, agli articoli 1, 5 e 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, al decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, e all'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con esclusione del capo III, e ai relativi allegati, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi allegati, o alle disposizioni sopravvenienti, e all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 1, commi 33, 34, 44, 46, 60, 181, lettera d) , e 190, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e alla legge 8 agosto 2024, n. 121.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334, dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 febbraio 2022, n. 43, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) , del presente articolo, sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 64, comma 4, lettera f) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015.

Art. 7. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai curricoli, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dei curricoli , dei risultati di apprendimento, della certificazione delle competenze, dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, della valutazione degli alunni e degli studenti e degli esami di Stato, il Governo esercita la delega assicurando che siano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità: a) dei curricoli e della certificazione delle competenze, definendo i profili educativi e culturali al termine del primo ciclo di istruzione e i profili educativi, culturali e professionali al termine del secondo ciclo di istruzione, i correlati risultati di apprendimento, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinari o dei campi di esperienza relativi alla scuola dell'infanzia finalizzati all'elaborazione dei curricoli di istituto, nonché le modalità di certificazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente; b) dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, definendo l'articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio, suddivisi per gradi, di ogni ciclo di istruzione nell'ambito dell'organizzazione e dell'articolazione dei piani di studio dei percorsi, per gradi e cicli, e dei quadri orari, ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione per il primo ed il secondo ciclo in favore della popolazione in età scolare; c) della valutazione degli alunni e degli studenti, definendo le modalità della valutazione periodica e finale degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i criteri per l'ammissione alle classi successive; d) degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione e la conseguente attribuzione del titolo di studio, del procedimento e delle modalità di certificazione della positiva conclusione dei percorsi di istruzione e delle competenze progressivamente acquisite, nonché la disciplina specifica degli esami di idoneità, dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei candidati esterni e della valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, ivi inclusi i criteri che regolano il procedimento e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati esterni anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a) , sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dalle relative linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023; b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, recante le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti secondo biennio e quinto anno, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) , sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, dall'articolo 2, comma 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dal decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, dall'articolo 1, commi da 329 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328; b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dal decreto interministeriale 24 aprile 2012, dal decreto interministeriale 7 ottobre 2013, dal regolamento di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) , sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riferimento al primo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui ai capi I, II e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 gennaio 2025, n. 3, alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023; b) con riferimento al secondo ciclo di istruzione, dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, al decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera d) , sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal capo I, dagli articoli 9 e 10, e dai capi III e IV del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, e dal decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164.

Art. 8. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia)

1. Ai fini dell'erogazione del servizio di istruzione e di formazione in favore della popolazione compresa nella fascia di età dalla nascita fino a diciotto anni, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della formazione iniziale del personale docente, del reclutamento del personale scolastico, della formazione in servizio e continua del personale docente, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo rispetta i principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo.

2. Con riguardo alla formazione iniziale del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo, anche del personale docente specializzato su posto di sostegno, il Governo, assicurando che vengano garantite su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) modalità e percorsi formativi per l'acquisizione di livelli professionali necessari al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente abilitato. I percorsi accademici di cui alla presente lettera sono differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per posto comune, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le diverse classi di concorso; b) profilo professionale del docente specializzato nel sostegno agli alunni con disabilità, tramite la previsione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di detta specializzazione, la quale costituisce requisito per la partecipazione alle procedure per l'accesso ai relativi ruoli del personale docente, ai fini dell'individuazione del livello professionale minimo del personale docente specializzato su posto di sostegno. I percorsi formativi di cui alla presente lettera sono differenziati per ciascun grado scolastico.

3. Con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) procedure selettive di reclutamento del personale docente, idonee a garantire la verifica delle competenze e della capacità di insegnamento, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente; b) procedure selettive di reclutamento del personale dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, idonee a garantire la verifica delle competenze e delle capacità professionali, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale predetto; c) procedure di reclutamento e di selezione del personale a tempo determinato nei casi di cattedre e posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti o disponibili al fine di assicurare la copertura delle cattedre e la continuità didattica.

4. Con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) nell'ambito della formazione in servizio, tenuto conto del numero di docenti annualmente assunti nei ruoli, modalità di svolgimento del percorso relativo al periodo annuale di prova in servizio del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli; b) nell'ambito della formazione continua del personale docente, tenuto conto del numero di insegnanti, modalità di aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico e relative modalità di verifica.

5. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riguardo alla formazione iniziale del personale docente di cui al comma 2 del presente articolo, dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 e dall'articolo 4, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; b) con riguardo alle procedure di reclutamento del personale scolastico di cui al comma 3 del presente articolo, dagli articoli 44 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; c) con riguardo alla formazione in servizio e alla formazione continua del personale docente di cui al comma 4 del presente articolo, dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81.

Art. 9. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito del pluralismo scolastico, della parità e dell'equipollenza di trattamento in favore della popolazione ricompresa nella fascia di età tra tre e diciotto anni, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) criteri per il riconoscimento a tutti i bambini della scuola dell'infanzia nonché agli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle istituzioni scolastiche statali, assicurando, mediante un'offerta formativa omogenea, la parità di trattamento tra i frequentanti delle scuole statali e non statali; b) requisiti e modalità per il riconoscimento della parità scolastica ai fini dell'attuazione del pluralismo costituzionalmente garantito.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dai decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 62, n. 65 e n. 66, dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84 e dal decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 108.

Art. 10. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della normativa volta ad assicurare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica e la pari dignità tra tutti i soggetti, promuovendo strategie educative e didattiche mirate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento appropriati e adeguati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e tramite la definizione e la condivisione del progetto individuale tra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; b) attività finalizzate ad assicurare processi di formazione continua, aggiornata in tema di integrazione e inclusione scolastica per tutto il personale scolastico; c) attività finalizzate ad assicurare la presenza di personale docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità; d) attività finalizzate ad assicurare l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli da 12 a 16 e dagli articoli 39, 41 e 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal titolo VII, capo IV, sezione I, nonché dagli articoli 6, 7, 19, 51, 102, 110, 127, 162, 181, 182, 187, 192, 455, 456, 483 e 601 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'articolo 1, commi 14, 24, 65, 71, 84, 110 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2020, n. 182, dal capo II del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 11. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli studenti, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire criteri e modalità per l'erogazione dei servizi, gratuiti o con contribuzione familiare sulla base dei differenti requisiti reddituali, secondo le previsioni di legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli da 1 a 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, dagli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 1999, n. 547, dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 1, comma 449, lettera d-octies) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 12. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) la determinazione, al fine di assicurare la funzionalità e la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, tenuto conto del numero di plessi necessari per il numero di classi formate in base alla popolazione studentesca censita nonché dei parametri relativi al dimensionamento, alla localizzazione e alle caratteristiche dei plessi: 1) di criteri e parametri che assicurano lo sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio degli edifici scolastici adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economico-sociali e demografiche, garantendo il benessere psicofisico degli studenti; 2) di norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale; 3) di criteri, indirizzi, procedimenti e modalità relative alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica; 4) di criteri e modalità per la trasparenza e la conoscibilità dei dati sugli investimenti relativi al patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica; b) al fine di assicurare la funzionalità e i livelli di servizio degli edifici scolastici, tenuto conto del numero di plessi, la determinazione di requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l'adeguamento di tali edifici, su tutto il territorio nazionale, al rispetto dei presupposti in tema di: 1) igiene e sanità degli ambienti; 2) eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche; 3) sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, dal decreto interministeriale 11 aprile 2013 e dalle relative linee guida, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dagli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dagli articoli 10 e 10- ter del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 13. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'innovazione digitale, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, al fine di consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e la fruizione del diritto all'istruzione finalizzati ad assicurare: 1) misure volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti; 2) misure volte a sviluppare le competenze di cittadinanza digitale; 3) misure volte a potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali; 4) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance , la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo; 5) misure volte a favorire la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento; 6) l'adozione di testi didattici in formato digitale, nonché la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici; b) la connessione sicura per tutti gli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché la definizione degli indirizzi, degli strumenti e dei programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 1, comma 1, 58, 62 e 137 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dagli articoli 2, 6 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89.

Art. 14. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i princìpi e criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 della presente legge, e determinando misure finalizzate a garantire: a) la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, anche al fine di utilizzare i risultati della ricerca a scopi produttivi e di tutela delle zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e dei sistemi acquei; l'individuazione di processi produttivi e di tecniche di gestione innovativi, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione e controllo delle biotecnologie; la conoscenza dell'ambiente marino e subacqueo, lo sviluppo di tecnologie e la digitalizzazione dei processi nei settori facenti parte delle direttrici del Piano del mare, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; b) la promozione della ricerca scientifica in materia sanitaria, anche mediante la valorizzazione del ruolo dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 12- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; c) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 12- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 47- ter , comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Art. 15. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione)

1. Fatti salvi i livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza alimentare previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « alimentazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge e determinando misure finalizzate a garantire la disponibilità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito di tale servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dall'articolo 4, commi 5, 5- bis e 5- quater , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dall'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 64, comma 5- bis , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettera h) , della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Art. 16. (Principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « ordinamento sportivo », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando i princìpi e criteri direttivi generali, elencati all'articolo 2 della presente legge, e determinando misure finalizzate a garantire la promozione e il sostegno del movimento sportivo italiano e della pratica sportiva, con particolare riferimento: a) all'esercizio della pratica sportiva da parte degli studenti in ambito scolastico; b) alle agevolazioni nel percorso scolastico e accademico per gli studenti che praticano attività sportiva agonistica; c) all'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità; d) alla disponibilità di palestre, impianti e attrezzature sportive adeguati, nel rispetto dei criteri e requisiti in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 8, comma 1, lettera e) , e 13, comma 1, lettera a) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 1, comma 369, lettera a) , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 17. (Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « governo del territorio », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente Capo.

Art. 18. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire: a) l'ordinato assetto del territorio; b) l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli, al fine di renderli compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio; c) l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica; d) la promozione di modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dai diversi livelli di governo; e) la promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità; f) la salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore delle comunità territoriali; g) il completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dagli articoli 7, 9, 13, 14, 28 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dagli articoli 6, comma 1, 131, comma 5, 135, 143, 144 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 19. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento all'attività edilizia, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso le misure introdotte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: a) la presenza di un unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso e di raccordo con le altre amministrazioni interessate; b) il diritto di tutti gli interessati di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi; c) l'individuazione di requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o di aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione; d) la sussistenza di requisiti inderogabili relativi all'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e dell'unità immobiliare; e) la correlazione tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi che devono essere rilasciati o assentiti per la realizzazione degli interventi stessi; f) la sussistenza di requisiti procedimentali inderogabili per l'ottenimento dei titoli di cui alla lettera e) e di criteri omogenei per l'individuazione delle relative controprestazioni, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, razionalizzazione e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, nonché delle esigenze di riduzione degli adempimenti gravanti sui cittadini e sulle imprese, assicurando l'efficienza dell'azione amministrativa; g) l'esecuzione di interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo o di comunicazione, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia; h) l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non siano espressamente previsti l'esenzione dal titolo abilitativo o l'ottenimento dello stesso, subordinati a comunicazione dell'inizio lavori; i) la sussistenza di criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico; l) l'individuazione dei requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti; m) i criteri inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistico ed edilizia; n) l'individuazione di tipologie uniformi di violazioni edilizie e degli scostamenti consentiti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edilizio, eseguiti in corso d'opera; o) l'individuazione di parametri procedimentali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, assicurando in ogni caso la conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia; p) la sussistenza di requisiti edilizi inderogabili nell'ambito delle normative tecniche per l'edilizia di fonte statale, anche con riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alle costruzioni in zone sismiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall'articolo 29, commi 2- bis e 2- ter , della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riferimento agli standard urbanistici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 21. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi a porti e aeroporti civili)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « porti e aeroporti civili », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, nonché ai principi e criteri direttivi desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) determinare le misure finalizzate a garantire, nella gestione sia diretta che indiretta, livelli minimi della qualità dei servizi aeroportuali, marittimi e portuali, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; b) nell'ambito dei servizi aeroportuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, l'accessibilità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo alle persone a mobilità ridotta (PMR), l'assistenza a terra, i controlli di sicurezza sui passeggeri stessi, sui bagagli e sulle merci; c) nell'ambito dei servizi marittimi e portuali, determinare le misure atte a garantire la tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizio, il diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, il diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, l'accessibilità dei servizi marittimi e portuali alle PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017, n. 96/2018 e n. 146/2023.

Art. 22. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « grandi reti di trasporto e di navigazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge e ai principi e criteri direttivi desumibili dalla normativa europea vigente in ciascun settore, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) con riguardo ai servizi ferroviari, al trasporto su strada e alle connesse infrastrutture, determinare le misure atte a: 1) garantire livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto, sia da parte dei vettori che operano sul mercato sia da parte di quelli che danno esecuzione a contratti di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta e in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; 2) garantire agli utenti il contenuto minimo di specifici diritti, anche di natura informativa e risarcitoria, nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; 3) garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta accessibilità alle stazioni ferroviarie e degli autobus e assistenza nelle medesime stazioni e a bordo dei mezzi; b) con riguardo ai servizi aerei e marittimi, determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi alla popolazione residente in isole, anche minori, o in altre aree a fallimento di mercato; c) determinare parametri inderogabili di copertura dei servizi di trasporto e di navigazione sull'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, le aree periferiche e le aree montane, anche al fine di incentivare la delocalizzazione dei flussi turistici.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) per i servizi ferroviari, dal regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, e dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023, n. 106/2018 e n. 28/2021; b) per il trasporto su strada dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 181/2011, del 16 febbraio 2011, e dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 146/2023 e n. 28/2021; c) per i servizi aerei e marittimi, dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, del 24 settembre 2008, e dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48/2017 e n. 96/2018.

Art. 23. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « ordinamento della comunicazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) determinare le misure atte a garantire accessibilità del prezzo e adeguatezza delle condizioni qualitative nella fornitura dei servizi individuati nell'ambito del servizio postale universale; b) determinare le misure atte a garantire l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari; c) determinare le misure atte a garantire l'accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), anche attraverso misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il mercato, con particolare riferimento ai Corridoi 5G, alle Aree extra-urbane per 5G e nelle Aree mobili 5G a fallimento di mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) per il servizio postale universale, dalla normativa europea in materia di servizi d'interesse economico generale (SIEG), dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 e dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; b) per i servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga, dall'articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 311, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dalla delibera del CIPE n. 65/2015 del 6 agosto 2015, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dall'articolo 9- duodetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e dall'articolo 2- bis , del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10; c) per le reti mobili ad elevata capacità trasmissiva (5G), dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2019, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dall'articolo 7- septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.

Art. 24. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nella materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'esercizio della delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) con riguardo all'energia elettrica, determinare le misure atte a garantire: 1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema elettrico nazionale, la continuità della fornitura di energia elettrica e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, l'economicità della fornitura di energia elettrica e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli nonché la parità di trattamento tra i clienti finali, l'omogeneità nelle modalità di accesso del servizio di fornitura di energia elettrica, livelli uniformi di qualità commerciale del servizio nonché l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie; 2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dalle relative disposizioni attuative; 3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di energia, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie; 4) la partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale in termini di partecipazione diretta alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia o alla gestione della domanda. b) con riguardo al gas naturale, determinare le misure atte a garantire: 1) la sicurezza degli approvvigionamenti e l'efficiente funzionamento del sistema nazionale del gas, nonché l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato, la copertura di picchi di domanda e di carenze delle forniture, l'adeguatezza delle reti di trasporto e degli impianti di stoccaggio; la continuità della fornitura di gas naturale e livelli adeguati di sicurezza, regolarità e qualità tecnica dei servizi di trasporto e distribuzione, l'economicità della fornitura di gas naturale e la formazione di prezzi competitivi e ragionevoli, la parità di trattamento tra i clienti finali e livelli uniformi di qualità commerciale del servizio, nonché l'omogeneità nelle modalità di accesso al servizio di fornitura del gas naturale e l'applicazione di condizioni economiche non discriminatorie; 2) tutele rafforzate per i clienti vulnerabili; 3) informazioni chiare e trasparenti ai clienti finali in ordine al loro consumo effettivo di gas, ai prezzi e ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni generali di contratto nonché ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riguardo all'energia elettrica, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dall'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dagli articoli da 30 a 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dagli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; b) con riguardo al gas naturale, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Art. 25. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « tutela dei beni culturali » e « valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali », di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera s) , e 117, terzo comma, della Costituzione, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) con riguardo ai musei, determinare i criteri e le modalità che assicurano: 1) un'adeguata accessibilità al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti; 2) la sicurezza delle strutture, delle opere conservate e delle persone; 3) la continuità nell'erogazione dei servizi al fine di garantirne l'apertura; 4) un'efficace comunicazione dei valori culturali dei beni; b) determinare le misure atte a garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini; c) determinare le misure atte a garantire la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutte le categorie di utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dall'articolo 52, comma 1- ter, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge 14 novembre 2016, n. 220, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera e) , della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Art. 26. (Oggetto)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « valorizzazione dei beni ambientali », di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera s) , e 117, terzo comma, della Costituzione, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2 della presente legge, anche i princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dal presente capo.

Art. 27. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'azione per il clima, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050 e dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Parigi. In tema di adattamento ai cambiamenti climatici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche ai fini del contrasto agli impatti causati dai fenomeni meteorologici estremi.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo alla produzione sostenibile, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la transizione delle attività economiche verso il modello produttivo dell'economia circolare basato su obiettivi di progettazione ecosostenibile dei prodotti, per creare sistemi chiusi di simbiosi industriale e un mercato di materie prime secondarie, per attuare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento, dei rifiuti prodotti sulla terraferma e sulle navi e sulle installazioni in mare, anche attraverso il principio di responsabilità estesa del produttore, ivi compresa la definizione degli usi e della qualifica di rifiuto e di non rifiuto.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate: a) con riguardo al clima, dal regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021; b) con riguardo alla produzione sostenibile, e alla gestione dei rifiuti, dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 28. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità dell'aria)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a individuare: a) valori soglia della concentrazione delle sostanze inquinanti nocive per la salute umana e l'ambiente, delle sostanze inquinanti emesse dagli impianti industriali e delle emissioni inquinanti generate dalla fruizione di beni e servizi; b) limiti di sicurezza all'esposizione a radiazioni ionizzanti; c) limiti di tollerabilità alle emissioni acustiche provenienti dall'ambiente esterno e interno; d) limiti normativi per la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 29. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla qualità delle acque)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della qualità delle acque e dei servizi idrici, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a: a) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee; b) individuare i valori di riferimento sul buono stato, quantitativo e qualitativo, delle acque destinate al consumo umano con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'aspetto qualitativo; c) individuare i valori di riferimento sulla fornitura adeguata e razionale delle acque destinate alle attività produttive; d) rafforzare la governance del Servizio idrico integrato e favorire l'incremento di investimenti nel settore, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tali da consentirne l'accesso e la fruizione, ivi incluso il trattamento delle acque reflue e il loro potenziale riutilizzo; e) individuare valori di riferimento sulla qualità delle acque di balneazione, a tutela della salute dei cittadini; f) garantire il buono stato ecologico delle acque marine interne, di transizione, marino-costiere e marine; g) prevenire, gestire e ridurre gli effetti negativi degli eventi alluvionali, anche causati dal cambiamento climatico, sulla qualità delle acque.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla parte terza, sezione II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dal decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 e dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Art. 30. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela del suolo e della bonifica dei siti inquinati, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate: a) all'individuazione delle condizioni biologiche, chimiche e fisiche che assicurano il buono stato ecologico dei suoli; b) a perseguire l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero attraverso la fissazione su base territoriale dei limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora impermeabilizzato, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato; c) a fissare obiettivi su base territoriale volti alla bonifica dei siti inquinati e alla rigenerazione dei suoli degradati.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 31. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito della tutela della biodiversità, il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate a: a) perseguire l'obiettivo di assicurare la conservazione di almeno il 30 per cento del territorio terrestre e marino; b) perseguire gli obiettivi di ripristino definiti dal regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; c) garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano in accordo con il regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; d) tutelare le specie floristiche e faunistiche selvatiche; per le specie e gli habitat di interesse dell'Unione europea, garantire il mantenimento e all'occorrenza il ripristino dello stato di conservazione favorevole in accordo con le direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; e) contrastare l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e dal regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

Art. 32. (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi ai procedimenti amministrativi, al monitoraggio e all'informazione ambientale)

1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire la valutazione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dell'impatto ambientale delle attività antropiche e le condizioni in presenza delle quali tali attività possono essere autorizzate ed esercitate.

2. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente con riguardo al monitoraggio e all'informazione in materia ambientale, il Governo esercita la delega determinando le misure atte a garantire il monitoraggio dell'evoluzione delle caratteristiche ambientali e degli altri parametri rilevanti, adoperando tutti i mezzi necessari a tale scopo, nonché a garantire la più ampia diffusione delle informazioni e un adeguato livello di comprensione delle stesse da parte del pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 33. (Disposizioni finanziarie e finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, o dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Con l'esclusione delle deleghe di cui ai capi VI e X del titolo II della presente legge, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge, uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno o nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, i medesimi decreti legislativi sono adottati contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti derivanti dai relativi decreti legislativi, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

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