Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia di Venezia
S.1630 · titolo ufficiale: Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia di Venezia
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 29/10/2025. proposto da Sen. Martella Andrea ed altri, presentato il 07/08/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche all'articolo 114 della Costituzione, in materia di autonomia di Venezia)
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo, dopo le parole: « dalle Città metropolitane » sono inserite le seguenti: « da Venezia, »; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico, nonché le vitalità economica e sociale di Venezia e della sua laguna. A tal fine, Venezia dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, è dotata di un proprio statuto ed esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa. Venezia esercita, altresì, in via esclusiva e unitaria, la potestà legislativa in materia di governo del territorio. La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, attribuisce a Venezia condizioni particolari di autonomia finanziaria, amministrativa, fiscale e impositiva, assicurando, altresì, il trattenimento sul territorio di una quota delle risorse ivi prodotte, nel rispetto dell'articolo 119 ».
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, Venezia corrisponde territorialmente al comune di Venezia, al quale subentra.
2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalle prime elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Venezia successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La potestà legislativa attribuita a Venezia dall'articolo 1 della presente legge costituzionale è esercitata nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nella materia del governo del territorio e nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Venezia è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
4. Fino all'esercizio della potestà legislativa di Venezia nelle materie ad essa attribuite dal quarto comma dell'articolo 114 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le leggi dello Stato e della Regione Veneto.
5. Si applicano a Venezia gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione e l'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.