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Norme in materia di enfiteusi

S.1677 · titolo ufficiale: Norme in materia di enfiteusi

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Nocco Vita Maria, presentato il 09/10/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Calcolo capitale di affrancazione)

1. L'affrancazione delle enfiteusi rustiche, urbane ed edificatorie, nonché degli altri diritti ad esse assimilati, si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale del fondo, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e alla classe catastali, e attualizzato, al momento dell'offerta, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 2. (Controversie)

1. Alle controversie relative alla sussistenza dei diritti di cui all'articolo 1 o alla determinazione del capitale di affrancazione si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011. L'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai rapporti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Nei predetti giudizi, fino al momento in cui la causa è rimessa in decisione, può essere formulata l'offerta della somma determinata ai sensi dell'articolo 1.

scheda ufficiale sul sito del Senato