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Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale

S.1682 · titolo ufficiale: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 11/11/2025. proposto da Sen. Zanettin Pierantonio, presentato il 15/10/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 656, comma 9, lettera a) , del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole « di cui all'articolo 4- bis », sono aggiunte le seguenti: « , commi 1, 1- bis , 1 -bis .1 e 1 -bis. 2, »; b) le parole: « nonché di cui agli articoli 423 -bis, 572, secondo comma, 612 -bis , terzo comma, 624 -bis del codice penale, » sono soppresse.

Art. 2. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli ordini di esecuzione emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'ufficio o su istanza del condannato o del suo difensore, il pubblico ministero provvede alla revoca dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso per uno dei delitti di cui al comma 9, lettera a) , dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, quando il limite di pena da espiare, alla data di emissione dell'ordine di esecuzione revocato, rientra in quelli stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo 656. Se l'ordine di esecuzione è già stato eseguito, il pubblico ministero revoca immediatamente la carcerazione.

3. Nei casi di cui al comma 2,anche contestualmente alla revoca del precedente ordine di esecuzione, e comunque non oltre i trenta giorni successivi, il pubblico ministero emette un nuovo ordine di esecuzione in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

scheda ufficiale sul sito del Senato