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Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

S.1693 · titolo ufficiale: Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

stato: esame in comm., ultima attività il 13/10/2026. proposto da Sen. Malan Lucio ed altri, presentato il 23/10/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Istituzione del Parco nazionale dell'Etna)

1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna.

2. È istituito l'Ente di gestione del Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato « Ente parco », dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Alla tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, parte IV, dopo la voce: « Ente parco nazionale del Circeo » è aggiunta la seguente: « Ente parco nazionale dell'Etna ».

4. Il territorio già incluso nel Parco dell'Etna è ricompreso nel Parco nazionale dell'Etna ed è conseguentemente sottoposto alla gestione dell'Ente parco. La Regione siciliana provvede, con proprio provvedimento, alla soppressione del Parco dell'Etna.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale dell'Etna coincidono, in via provvisoria, con quelle individuate dal decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.

6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) , della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2. (Trasferimento delle funzioni e delle risorse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni amministrative, di gestione, di conservazione, di protezione ambientale e di valorizzazione turistica precedentemente esercitate dall'Ente Parco dell'Etna, nonché le relative risorse umane e patrimoniali, sono trasferite all'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che assume le competenze ad esso attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Fino alla nomina degli organi di cui all'articolo 3, la gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Etna resta affidata all'Ente Parco dell'Etna, con sede in Nicolosi, nella città metropolitana di Catania.

Art. 3. (Organi)

1. Sono organi dell'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunità del Parco nazionale dell'Etna.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La sede legale e amministrativa dell'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, è individuata nell'attuale sede dell'Ente Parco dell'Etna, sita in Nicolosi.

4. L'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla città metropolitana di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4. (Perimetrazione del Parco nazionale dell'Etna)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, è definito il perimetro del Parco nazionale dell'Etna, escludendo le superfici attualmente rientranti nel Parco dell'Etna che, per il loro livello di urbanizzazione, risultano incompatibili con le finalità di tutela del Parco nazionale. Sono altresì stabilite la zonizzazione del territorio e le misure di salvaguardia necessarie per garantirne la conservazione.

2. Le superfici escluse ai sensi del comma 1 sono compensate mediante l'individuazione di nuove aree limitrofe all'attuale perimetro del Parco dell'Etna che necessitano di interventi di conservazione e gestione finalizzati alla tutela della biodiversità, in coerenza con la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento dell'obiettivo di almeno il 30 per cento di territorio protetto.

3. Ai fini della tutela e della gestione del territorio, con il decreto di cui al comma 1 il Ministro provvede altresì a suddividere il territorio del Parco nazionale dell'Etna nelle seguenti zone, indicando per ciascuna i relativi divieti specifici: a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione; b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con limitato grado di antropizzazione; c) zona 3, di valore paesaggistico o storico-culturale, di connessione ecologica e di fruizione sostenibile, con presenza antropica compatibile con le finalità di tutela del Parco nazionale medesimo.

Art. 5. (Entrate dell'Ente parco)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, destinate al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi della Regione siciliana e degli enti pubblici; c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e) eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari di cui alla lettera a) del comma 1 sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 6. (Convenzioni)

1. L'Ente parco può avvalersi, mediante apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana per tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità del Parco nazionale dell'Etna.

Art. 7. (Promozione)

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale dell'Etna, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 8. (Sorveglianza)

1. La sorveglianza del territorio di cui all'articolo 1 è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 9. (Disposizioni in materia di personale e transitorie)

1. Il personale dell'Ente Parco dell'Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell'Ente parco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, è collocato in posizione di comando presso l'Ente Parco dell'Etna, può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessorio che costituisce assegno personale non assorbibile.

4. Fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, restano in carica i dirigenti dell'Ente Parco dell'Etna.

5. L'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 2, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente Parco dell'Etna.

Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini del funzionamento del Parco nazionale dell'Etna è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

scheda ufficiale sul sito del Senato