Norme per la valorizzazione del sistema AFAM
S.1701 · titolo ufficiale: Disposizioni in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), nonché per l'equiparazione giuridica ed economica dei docenti delle medesime istituzioni ai docenti universitari
stato: esame in comm., ultima attività il 23/06/2026. proposto da Sen. Pirondini Luca, presentato il 28/10/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità e princìpi generali)
1. La presente legge è finalizzata a garantire il riconoscimento giuridico ed economico delle funzioni didattiche, di ricerca, di produzione artistica e scientifica dei docenti in servizio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di seguito denominate « istituzioni AFAM ».
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa delle istituzioni AFAM, adotta linee-guida volte a stabilire obiettivi e indirizzi strategici per il sistema delle istituzioni medesime e per le sue componenti, finalizzati a valorizzarne la qualità e l'efficienza, nonché, attraverso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività svolte dalle medesime istituzioni, avvalendosi dei loro nuclei di valutazione interni, verificando e valutando i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.
3. Le istituzioni AFAM possono costituire Politecnici delle Arti mediante specifici accordi di programma, in considerazione di criteri di contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa.
Art. 2. (Stato giuridico del personale docente delle istituzioni AFAM)
1. Il personale docente delle istituzioni AFAM: a) in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è titolare di un contratto di lavoro di diritto pubblico, che assicura diritti e doveri equivalenti a quelli dei docenti universitari, incluse le modalità di valutazione della ricerca e della didattica; b) può svolgere incarichi di responsabilità e di direzione di corsi e dipartimenti, secondo modalità previste per i docenti universitari, in conformità ai regolamenti interni delle istituzioni medesime, e con le medesime denominazioni utilizzate nel sistema universitario; c) ha diritto di partecipare a tutte le attività di aggiornamento, ricerca e collaborazione scientifica prevista per i docenti universitari, e può accedere a fondi e bandi di ricerca, a pubblicazioni scientifiche, e a ogni opportunità di ricerca finanziata a livello nazionale e internazionale, incluse quelle previste dal Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 3. (Disposizioni per il personale docente, per gli assistenti, per gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e per i tecnici di laboratorio impiegati presso le istituzioni AFAM)
1. I professori di prima fascia delle istituzioni AFAM: a) adempiono ai compiti didattici nei corsi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508; b) svolgono attività didattica e dedicano annualmente a tale attività e al servizio agli studenti 324 ore annuali, di cui 250 ore di lezioni frontali e 74 di ricerca e tutoraggio; c) svolgono attività di ricerca e di aggiornamento e, sulla base dei regolamenti dell'istituzione, dedicano nel corso di un triennio almeno 300 ore ad attività di ricerca e studio per attività concertistica e seminariale, o per pubblicazioni e conferenze, con obbligo di presentare ogni tre anni una relazione sulle attività svolte.
2. Possono partecipare alle procedure selettive per il profilo di assistente i soggetti in possesso di un diploma accademico di secondo livello, della laurea magistrale o di un titolo equipollente. Gli assistenti, cui si applica la disciplina di cui all'articolo 508, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: a) svolgono funzioni di collaborazione alla didattica, in conformità agli ordinamenti didattici e alla programmazione delle attività presso ciascuna istituzione; b) dedicano alla didattica frontale 350 ore annue e svolgono attività di tutoraggio, esami e assistenza agli studenti per almeno 100 ore annue, con obbligo di presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte; c) non possono essere titolari della responsabilità didattica di corsi di insegnamento.
3. Gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e i tecnici di laboratorio, di cui agli articoli 163 e 164 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) « Istruzione e ricerca » del 18 gennaio 2024, sono inquadrati nell'area contrattuale di supporto all'attività di didattica e di produzione artistica disciplinata dal CCNL medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo svolgono, nel corso di ciascun anno accademico, diciotto ore settimanali di accompagnamento e di ripetizione di spartiti, articolate secondo le esigenze e la presenza dei docenti interessati, con eccezione dei periodi di sospensione dell'attività didattica per esami o concerti, con obbligo di presentare una relazione annuale di dette attività. I tecnici di laboratorio impiegati nelle Accademie e presso gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di cui all'articolo 163 del suddetto CCNL, svolgono ventiquattro ore settimanali di servizio, articolate secondo le esigenze e la presenza dei docenti interessati, con eccezione dei periodi di sospensione dell'attività didattica. Al personale di cui al presente comma si applica la disciplina delle ferie prevista per il personale docente. È in ogni caso consentito lo svolgimento della libera professione in campo artistico, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza.
Art. 4. (Direttore generale)
1. Il dirigente amministrativo di cui all'articolo 4, commi 9- ter e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituzione AFAM, in conformità agli articoli 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle quote di riserva stabilite dall'articolo 28, comma 1- ter , del medesimo decreto legislativo. La scelta è effettuata tra il personale di comprovata qualificazione professionale in servizio presso le istituzioni AFAM, inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con incarico a tempo indeterminato di direzione amministrativa e in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente. La selezione avviene mediante procedure comparative disciplinate dalle singole istituzioni, con modalità uniformi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Art. 5. (Contratti post-dottorato )
1. Le istituzioni AFAM, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e alle attività di terza missione, possono stipulare contratti a tempo determinato, denominati « contratti post-dottorato », finanziati in tutto o in parte con fondi interni o da soggetti terzi, pubblici o privati, in base a specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti post-dottorato hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva massima di ventiquattro mesi. Ai fini della durata complessiva non sono computati i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-dottorato esclusivamente i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le istituzioni AFAM disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-dottorato mediante procedure relative a uno o più settori artistico-disciplinari, volte alla valutazione del curriculum artistico-professionale e delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché delle modalità di svolgimento dello stesso. La procedura selettiva prevede una prova orale e un'eventuale prova pratica, anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA) almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande, e indica le funzioni da svolgere, i diritti e i doveri relativi all'incarico e il trattamento economico e previdenziale.
5. Il trattamento economico e gli obblighi di servizio dei titolari del contratto post-dottorato sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. Il contratto post-dottorato non è compatibile con la frequenza di corsi di diploma accademico, laurea o dottorato di ricerca, in Italia o all'estero, né con rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di contratti di ricerca. Per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche esso comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
7. I contratti post-dottorato non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli delle istituzioni che li conferiscono, e non sono computabili ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 6. (Trattamento economico dei docenti delle istituzioni AFAM)
1. Il trattamento economico complessivo dei docenti delle istituzioni AFAM, incluso il trattamento pensionistico e previdenziale, è commisurato a quello dei docenti universitari di pari qualifica e anzianità.
2. I professori di prima fascia delle istituzioni AFAM in servizio alla data del 31 ottobre 2024 sono equiparati ai professori universitari di prima fascia per quanto riguarda il trattamento economico, comprensivo di: a) trattamento stipendiale; b) aumenti retributivi e progressioni economiche; c) compensi per le attività didattiche aggiuntive.
3. Agli assistenti di cui all'articolo 3, comma 2, si applica il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari di pari anzianità.
4. Le risorse finanziarie occorrenti per l'adeguamento del trattamento economico dei docenti delle istituzioni AFAM sono iscritte nel bilancio annuale del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito di un piano triennale di riequilibrio salariale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7. (Denominazione dei titoli di studio)
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo, da parte delle istituzioni AFAM, della denominazione di « laurea » e di « laurea magistrale » per i diplomi accademici di primo e di secondo livello. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, i diplomi accademici di primo e di secondo livello assumono, rispettivamente, le denominazioni di « laurea » e di « laurea magistrale ».
Art. 8. (Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca adotta un programma di attuazione della presente legge per l'equiparazione statutaria ed economica tra i docenti delle istituzioni AFAM e quelli universitari.
2. A decorrere dalla data di completamento del programma di attuazione di cui al comma 1, il comparto di contrattazione del personale docente AFAM è soppresso, e il personale medesimo è ricondotto nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai docenti universitari.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le istituzioni AFAM adottano misure transitorie per garantire la parità di trattamento tra il proprio personale docente e i docenti universitari.