Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale
S.1711 · titolo ufficiale: Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale
stato: esame in comm., ultima attività il 01/04/2026. proposto da Sen. Occhiuto Mario ed altri, presentato il 04/11/2025.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità e principi)
1. La presente legge promuove la qualità dell'architettura, dello spazio urbano e del paesaggio quali espressioni della cultura e dell'identità della Repubblica.
2. L'architettura è riconosciuta come attività di interesse pubblico primario e come forma di cultura che contribuisce al progresso civile, estetico e sociale della Nazione.
3. La qualità dell'architettura comprende valori estetici, funzionali, ambientali e simbolici, e concorre a determinare il benessere psicofisico e sociale delle persone, favorendo salute, coesione e senso di appartenenza.
4. Per « Rinascenza urbana » si intende un processo integrato di trasformazione fisica e rinascita culturale nelle città e nei territori, volto a promuovere bellezza, sostenibilità e qualità della vita.
Art. 2. (Ambito di applicazione e coordinamento normativo)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pianificazione, alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche e private di rilevanza architettonica o urbanistica.
2. Restano ferme le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e le norme vigenti in materia di semplificazione e rigenerazione urbana.
Art. 3. (Obiettivi)
1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) valorizzare l'architettura come atto di cultura; b) promuovere la qualità dei progetti architettonici e urbanistici come motore di sviluppo sostenibile e benessere psicofisico; c) favorire l'accessibilità universale agli spazi pubblici e la loro sicurezza, anche come elementi per favorire l'inclusione e la coesione sociali; d) sostenere la formazione, la ricerca e la partecipazione dei cittadini negli ambiti di cui all'articolo 1; e) aprire la partecipazione alla progettazione di opere pubbliche ai giovani professionisti; f) riconoscere la Rinascenza urbana come politica strategica nazionale.
Art. 4. (Consiglio nazionale per la qualità dell'architettura e della vita urbana)
1. Presso il Ministero della cultura è istituito il Consiglio nazionale per la qualità dell'architettura e della vita urbana, composto da rappresentanti dei Ministeri della cultura, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca e della salute, da un rappresentante delle regioni, da uno dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da uno degli ordini professionali degli architetti e da uno degli ingegneri nonché da esperti in architettura, urbanistica, paesaggio e psicologia ambientale.
2. Il Consiglio: a) elabora linee guida sulla qualità architettonica, sulla Rinascenza urbana e sulla valutazione degli impatti dei progetti di edilizia pubblica sul benessere psicofisico; b) definisce metodologie e indicatori per la valutazione di cui all'articolo 10; c) redige il Rapporto biennale sulla qualità dell'architettura e della vita urbana di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 5. (Strumenti di promozione e incentivi)
1. Le amministrazioni pubbliche prevedono concorsi di progettazione o di idee quale modalità preferenziali di selezione dei progetti architettonici e urbanistici, nel rispetto del citato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. I bandi di finanziamento statale o regionale possono prevedere criteri premiali, mediante attribuzione di punteggi aggiuntivi, agli enti che promuovono concorsi di architettura.
3. Almeno il 30 per cento degli incarichi di progettazione di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, è riservato a giovani professionisti di età inferiore a quarant'anni, che possono partecipare ai bandi di cui al comma 1 singolarmente o in raggruppamento temporaneo.
4. Gli ordini professionali vigilano sul rispetto della quota di cui al comma 3 e forniscono supporto per la costituzione di raggruppamenti temporanei tra giovani professionisti e studi senior .
Art. 6. (Architetto della città)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura dell'Architetto della città, laureato in architettura o pianificazione, con comprovata esperienza in qualità urbana e paesaggistica.
2. L'Architetto della città coordina le politiche urbanistiche e architettoniche dell'ente, promuove la qualità dei progetti di edilizia pubblica, scolastica e sociale, e partecipa alla loro valutazione con riferimento al loro impatto sul benessere abitativo e psicofisico secondo quanto previsto dall'articolo 10.
3. L'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato e può essere conferito anche a professionisti esterni mediante avviso pubblico.
Art. 7. (Medico della città)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura del Medico della città laureato in discipline attinenti alla sanità pubblica, alla pianificazione territoriale o alla salute urbana.
2. Il Medico della città coordina le politiche locali per la salute e il benessere psicofisico con particolare riferimento alla qualità ambientale, agli spazi verdi, alla mobilità attiva, allo sport e alla prevenzione del disagio mentale.
3. Il Medico della città collabora con l'Architetto della città per la valutazione dei programmi e dei progetti pubblici in relazione al loro impatto sul benessere urbano e sociale secondo quanto previsto dall'articolo 10.
4. Le figure del Medico della città e dell'Architetto della città possono operare in forma congiunta o essere integrate in una struttura tecnica unica.
Art. 8. (Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana.
2. L'Osservatorio elabora indicatori territoriali di qualità architettonica, salute ambientale, benessere psicofisico e coesione sociale.
3. L'Osservatorio redige con cadenza biennale il rapporto nazionale sulla Rinascenza urbana, che è presentato al Parlamento.
Art. 9. (Educazione, ricerca e promozione dei giovani architetti)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove corsi di laurea, master e dottorati sulla qualità architettonica, la salute urbana e la psicologia dell'abitare.
2. È istituito il Premio nazionale per la giovane architettura italiana, assegnato annualmente a progetti che uniscono innovazione, sostenibilità e impatto sociale.
3. Le università possono istituire laboratori permanenti di Rinascenza urbana in collaborazione con gli enti locali.
Art. 10. (Valutazione del benessere abitativo e psicofisico)
1. Nei programmi e nei progetti di edilizia pubblica, scolastica e sociale, la valutazione del benessere abitativo e psicofisico è effettuata congiuntamente dall'Architetto della città e dal Medico della città.
2. Tale valutazione riguarda aspetti quali la qualità dell'aria e della luce, l'acustica, il comfort climatico, la presenza di spazi verdi e di relazione, la fruibilità degli spazi pubblici e la percezione della loro sicurezza.
3. Le linee guida e i parametri tecnici per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 4.
Art. 11. (Registro nazionale dell'architettura contemporanea)
1. È istituito presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dell'architettura contemporanea, che censisce le opere architettoniche e gli spazi pubblici di rilevante valore progettuale e innovativo, senza limiti cronologici, con particolare attenzione all'architettura moderna e contemporanea.
2. Le opere iscritte nel registro di cui al comma 1 sono riconosciute come parte del patrimonio culturale della Nazione e valorizzate anche a fini didattici e turistici.
Art. 12. (Giornata nazionale della qualità urbana e della Rinascenza)
1. È istituita la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, da celebrare il 2 luglio di ogni anno.
2. La Giornata è dedicata alla promozione della cultura del progetto, della salute e del benessere urbano, con iniziative nelle scuole, nelle università e negli spazi pubblici.
3. La Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, e si svolge in coordinamento con la Giornata nazionale delle periferie urbane del 24 giugno.
Art. 13. (Clausola finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .