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Professioni pedagogiche ed educative

S.1712 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative

stato: esame in comm., ultima attività il 21/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro giustizia Nordio, presentato il 06/11/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, le parole: « dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5 »; b) all'articolo 3: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2- bis . L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di relazione e di gioco, anche al fine di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2- ter . L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia può esercitare anche le funzioni di cui al comma 1 negli ambiti e nei contesti di cui al comma 2 »; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. La professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è esercitata all'interno delle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di norma con rapporto di lavoro subordinato »; 3) alla rubrica, dopo la parola « socio-pedagogico » sono aggiunte le seguenti: « e dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia »; c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale classe L-19, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi svolto presso una struttura ospitante, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici. La prova valutativa di cui al periodo precedente è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a) , il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 »; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1- bis . Per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sono necessari: a) il conseguimento del titolo di laurea triennale classe L-19 integrata secondo le previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, o di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) secondo le previsioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio rispettivamente previsto dal corso di laurea L-19 e dal corso di specializzazione. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto anche presso uno o più servizi educativi per l'infanzia, attestato congiuntamente dalle strutture medesime e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, ovvero della prova finale del corso di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia; b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a) , il possesso dei titoli di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, conseguiti ai sensi delle medesime disposizioni; c) l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 »; 3) alla rubrica, le parole: « di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 » sono soppresse; d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: « dei pedagogisti » sono sostituite dalle seguenti: « delle professioni pedagogiche ed educative » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « All'interno dell'albo sono istituite la sezione dei pedagogisti e la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia »; 2) il comma 2 è abrogato; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . Ferma restando l'unicità del contributo dovuto, è consentita la contemporanea iscrizione ad entrambe le sezioni dell'albo di cui al comma 1 per coloro i quali sono in possesso dei rispettivi requisiti »; 4) al comma 4, le parole: « agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo di cui al comma 1 »; 5) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Istituzione dell'albo delle professioni pedagogiche ed educative »; e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: « Art. 5- bis. – (Condizioni per l'iscrizione all'albo) – 1 . L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale sussiste, in materia, la condizione di reciprocità, fatto salvo quanto previsto da obblighi internazionali vigenti per l'Italia; b) non avere riportato condanne definitive con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione; c) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4; d) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia o operare, rispettivamente in qualità di pedagogista, educatore professionale socio-pedagogico o educatore dei servizi educativi per l'infanzia, al servizio di enti o imprese italiani operanti fuori del territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 »; f) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: « agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo delle professioni pedagogiche ed educative »; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, le parole: « è un » sono sostituite dalle seguenti: « è costituito quale »; 4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « La presente legge stabilisce » e le parole: « , le disposizioni relative al suo ordinamento interno » sono soppresse; g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: « Art. 6- bis. – (Ordini territoriali) – 1 . Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono costituiti gli ordini regionali e delle province autonome delle professioni pedagogiche ed educative, costituenti gli ordini territoriali. Art. 6- ter. – (Attribuzioni degli ordini territoriali) – 1. Gli ordini territoriali: a) promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici; b) valutano le domande di iscrizione all'albo e le domande di cancellazione e trasferimento, verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'albo e delle sue sezioni; c) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti, ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e alle attività formative; d) promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, ferma restando la disciplina della formazione dettata per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e vigilano sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi; e) esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina, fermo restando il potere disciplinare del datore di lavoro rispetto agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato; f) vigilano sugli iscritti all'albo. Art. 6- quater. – (Organi degli ordini territoriali) – 1 . Sono organi degli ordini territoriali: a) il consiglio; b) il presidente; c) il consiglio di disciplina; d) il collegio dei revisori. 2 . Il consiglio dell'Ordine è eletto secondo le modalità indicate dall'articolo 6- sexies , favorendo l'equilibrio di genere. Al consiglio sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6- ter , comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), e 6- septies , comma 4. 3. Il presidente è eletto dal consiglio dell'Ordine fra i suoi componenti, rappresenta l'Ordine, presiede il consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge o da regolamenti. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Il consiglio elegge fra i suoi componenti anche il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. 4 . Il consiglio di disciplina è composto, assicurando la rappresentanza delle sezioni dell'albo, da un numero di membri, in possesso dei requisiti di imparzialità, autonomia e competenza, compreso fra tre e cinque, nominati dal consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale. Almeno uno dei membri del consiglio di disciplina è individuato tra coloro che esercitano la professione forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza. I consigli di disciplina sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sono componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), il consiglio nazionale determina i criteri per la composizione, anche numerica, dei consigli di disciplina e, ove possibile, per assicurare la rappresentanza prevista dal primo periodo. 5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori nomina il presidente tra i propri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dal consiglio dell'Ordine, e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Art. 6- quinquies. – (Composizione e durata in carica dei consigli degli ordini territoriali) – 1. Il consiglio dell'ordine territoriale è composto da membri eletti tra gli iscritti alle sezioni dell'albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni alla data di indizione delle elezioni, nel numero di: a) nove, se il numero degli iscritti è inferiore a diecimila; b) undici, se il numero degli iscritti è compreso fra diecimila e ventimila; c) quindici, se il numero degli iscritti è superiore a ventimila. 2 . I consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo indipendentemente dalla sezione di appartenenza. 3 . Il consiglio resta in carica quattro anni a partire dalla data dell'insediamento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Se la durata del singolo mandato è inferiore a quattro anni esso non rileva ai fini di quanto previsto dal secondo periodo. 4. In caso di decadenza, dimissioni, morte o impedimento assoluto di un consigliere, è nominato il primo dei non eletti nella medesima lista, il quale resta in carica fino alla scadenza del consiglio. Se gli eventi indicati nel primo periodo riguardano il presidente, il consiglio provvede immediatamente alla elezione del nuovo presidente ai sensi dell'articolo 6- quater , comma 3. Se riguardano contestualmente un numero di consiglieri superiore alla metà, il consiglio è sciolto e le nuove elezioni sono indette dal presidente del consiglio nazionale entro sessanta giorni. 5. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria. Art. 6- sexies. – (Elezione dei consigli degli ordini territoriali) – 1. Le elezioni del consiglio dell'ordine territoriale sono indette dal consiglio uscente, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, con delibera contenente la comunicazione di cui al comma 5 e il calendario elettorale di cui al comma 2. Le elezioni si svolgono non oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di omissione da parte del consiglio uscente, le elezioni sono indette dal Consiglio nazionale. 2 . Il calendario elettorale indica: a) la data delle elezioni, il luogo di svolgimento delle stesse, l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e l'indicazione della possibilità di votare con le modalità di cui al comma 14; b) il termine per la presentazione delle liste; c) il termine per la verifica delle candidature; d) la data del sorteggio dell'ordine delle liste sulla scheda elettorale; e) il periodo autorizzato per la campagna elettorale; f) il termine massimo per la pubblicazione degli esiti e per la proclamazione degli eletti. 3 . Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i termini di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono stabiliti dalla delibera del consiglio che indice le elezioni. 4 . Il consiglio dell'ordine territoriale, con la delibera di cui al comma 1, nomina, per ciascun seggio, i suoi componenti e individua, fra di essi, il presidente, il vicepresidente, il segretario e un numero di scrutatori proporzionale agli iscritti votanti nella circoscrizione territoriale, comunque non inferiore a due. Non possono essere nominati componenti del seggio i candidati alle elezioni del consiglio dell'ordine territoriale. 5 . La comunicazione con cui sono indette le elezioni è inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, nel termine di dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 1. La comunicazione è, altresì, pubblicata, entro il termine di cui al primo periodo, sul sito internet dell'Ordine. La pubblicazione di cui al secondo periodo costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile. 6 . Possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che: a) sono in regola con il pagamento delle quote; b) non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria; c) non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1. 7 . Ogni lista indica un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili presso il consiglio dell'ordine territoriale, aumentato di tre unità, nel rispetto della proporzione prevista dall'articolo 6- quinquies , comma 1. Ogni candidato può figurare in una sola lista. 8 . Per assicurare l'equilibrio di genere, ogni lista prevede anche una rappresentanza del genere meno rappresentato pari ad almeno il venti per cento. 9 . La presentazione di ogni lista è subordinata alla sottoscrizione da parte di almeno venti iscritti all'albo dell'ordine territoriale. Le liste sono depositate mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, al consiglio dell'ordine territoriale, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni lista indica i candidati, la specificazione della professione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le firme dei sottoscrittori, il programma elettorale e il nome della lista con l'eventuale simbolo. 10 . Il consiglio dell'ordine territoriale, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ne verifica la regolarità e, in caso di irregolarità, può concedere un termine di sette giorni per la regolarizzazione. 11 . L'ordine delle liste sulla scheda elettorale è definito mediante sorteggio pubblico. Le liste ammesse sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La campagna elettorale si svolge nel rispetto della deontologia professionale oltre che della trasparenza, correttezza e parità di accesso all'informazione per tutti gli iscritti. 12 . Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Se sono istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio al seggio centrale. 13 . Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 14 . In alternativa a quanto previsto dai commi 12 e 13, è ammessa la votazione mediante procedura telematica secondo le modalità e le specifiche tecniche indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia. 15 . Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore è ammesso a votare previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di identità ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio. 16 . Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore ritira la scheda, la compila in segreto e, chiusa, la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Le operazioni di voto si svolgono nel corso di un'unica giornata, per la durata di otto ore consecutive. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze. 17 . Al termine delle operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Lo scrutinio è pubblico. 18 . Il verbale delle operazioni di scrutinio riporta il numero complessivo dei votanti, il numero di voti validi espressi, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato e le eventuali osservazioni. In una separata sezione del verbale sono indicate, con specifica motivazione, le schede bianche, nulle o contestate. 19 . Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio centrale proclama gli eletti. I risultati delle elezioni sono comunicati al consiglio dell'ordine territoriale uscente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al Consiglio nazionale dell'Ordine, al pubblico ministero territorialmente competente e al Ministero della giustizia. 20 . Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6- quinquies , comma 1. In caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, è eletto il candidato la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. 21 . Le contestazioni relative alle operazioni elettorali sono proposte al collegio dei probiviri entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali di cui al comma 19. Art. 6- septies. – (Esercizio dell'azione disciplinare) – 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni o le omissioni che integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 2 . Il procedimento disciplinare si svolge secondo i princìpi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. 3 . Il procedimento è regolato dagli articoli 6- septies , 6- octies , 6- novies , 6- decies , 6- undecies , nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale dell'Ordine con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h) . Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. 4. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine territoriale al cui albo il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto. 5. Se l'azione è promossa avverso un componente del consiglio dell'Ordine, procede il consiglio dell'Ordine della regione più vicina, individuata con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h). 6 . Per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta ferma anche l'azione disciplinare del datore di lavoro. Art. 6- octies. – (Procedimento disciplinare) – 1 . Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h) , sulla base dei princìpi espressi nei commi seguenti. 2. La responsabilità disciplinare è accertata ove sono provate le inosservanze dei doveri professionali previsti dal codice deontologico, il dolo o la colpa. 3. Del profilo soggettivo si tiene conto in sede di irrogazione della sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle loro conseguenze dannose. 4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 5 . L'autorità giudiziaria dà comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. 6 . Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente. Esse sono altresì comunicate al Ministero della giustizia. 7 . Il professionista sottoposto a procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare se il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione costituisce anche illecito disciplinare. In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e disciplinare sullo stesso fatto, il procedimento disciplinare può essere sospeso sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6- decies , comma 3. La sospensione del procedimento disciplinare determina la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione. Il procedimento disciplinare è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. Art. 6- novies. – (Astensione e ricusazione) – 1 . I componenti del consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. 2 . Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio di disciplina. Art. 6- decies. – (Sanzioni disciplinari. Sospensione cautelare) – 1. Al termine del procedimento disciplinare, il consiglio di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a un anno; c) la radiazione dall'albo. 2 . Decorsi almeno quattro anni dalla radiazione dall'albo, il professionista radiato può essere riammesso, su sua domanda, previa deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale. La deliberazione di cui al primo periodo tiene conto delle ragioni indicate e degli elementi forniti nella domanda. 3 . Il consiglio dell'ordine territoriale può sospendere cautelarmente l'iscritto, se ricorrono gravi motivi, previa instaurazione del contraddittorio con il medesimo. Fermi i casi in cui in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione, la sospensione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto è sottoposto a misura cautelare o interdittiva. La sospensione decisa ai sensi del primo periodo non può durare più di un anno. Contro la delibera di sospensione cautelare può essere proposta impugnazione entro il termine di dieci giorni dalla sua notificazione. Art. 6- undecies. – (Impugnazione) – 1 . Contro la decisione disciplinare, può essere proposto ricorso, anche nel merito, al consiglio nazionale di disciplina da parte dell'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa. 2. Il consiglio nazionale di disciplina può sospendere l'efficacia del provvedimento »; h) l'articolo 7 è abrogato; i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: « Art. 8. – (Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) – 1. Il Consiglio nazionale è composto di venticinque membri eletti dai consigli degli ordini territoriali fra gli iscritti all'albo, garantendo la proporzionalità di cui all'articolo 6- quinquies , comma 1. 2 . Possono essere eletti consiglieri del Consiglio nazionale tutti gli iscritti all'albo da almeno otto anni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6- sexies , comma 6. 3 . I voti sono espressi da ciascun consiglio dell'ordine territoriale, contemporaneamente, nella data indicata dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale. La data delle elezioni deve cadere almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. È consentito esprimere il voto per una sola lista. 4 . La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti del Consiglio nazionale, aumentato di tre candidati supplenti. Ciascuna lista è formata, nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6- quinquies , comma 1, da candidati iscritti in albi di ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse circoscrizioni territoriali, con il limite massimo di due candidati per circoscrizione territoriale. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno il venti per cento dei posti al genere meno rappresentato. Ogni candidato può figurare in una sola lista. 5. Le liste sono depositate presso il Ministero della giustizia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica la regolarità delle candidature e delle liste e, in caso di irregolarità insanabili, dispone l'esclusione della lista dalla procedura elettorale. 6. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun consiglio dell'ordine territoriale sono attribuiti: a) un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, e fino a duecento iscritti; b) un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento; c) un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. 7 . Sono eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 6. 8 . Ogni presidente comunica il voto del proprio consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e da due professionisti iscritti nell'albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 9 . I risultati delle elezioni sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale e pubblicati sul sito internet dell'Ordine. 10 . I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data della pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet del Consiglio nazionale. 11 . Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. 12. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente, in caso di temporanea assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione. In mancanza anche del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, si procede ad un secondo turno fra i candidati che hanno ottenuto ugual numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto il candidato più anziano. 13. I consiglieri che vengono a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. 14. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. 15. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine; b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine; c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti all'albo di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum ; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici; g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti nell'albo di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine; h) adotta il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare; i) vigila sul regolare funzionamento dei consigli degli ordini territoriali. 16. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente »; l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: « Art. 8- bis. – (Altri organi nazionali) – 1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente che durano in carica quattro anni. Vengono nominati dal Consiglio nazionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali. 2 . Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'albo, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, nella seduta di insediamento. Il collegio dura in carica quattro anni, rinnovabili, e ha i seguenti compiti: a) dirimere le controversie fra gli iscritti; b) esprimere pareri su questioni deontologiche; c) promuovere il rispetto dell'etica e del decoro professionale; d) dirimere le controversie sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali. »; m) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo le parole: « Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »; 2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: « 2- bis . Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4, comma 1- bis, resta ferma la competenza del Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 »; n) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10. – (Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale) – 1 . In sede di prima attuazione della presente disposizione, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative. È ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo sino alla nomina della commissione di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle professioni pedagogiche e educative prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Al commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti, per l'attività prestata, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. 2 . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della giustizia nomina, con proprio decreto, una commissione, composta da trenta membri e da un presidente, scelti d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, lettera a) , e comma 1- bis , lettera a), della presente legge, nonché all'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La commissione, entro il termine indicato nel decreto di cui al primo periodo del presente comma, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3 . Per consentire lo svolgimento delle prime operazioni per l'elezione di ogni consiglio dell'ordine territoriale, ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di euro 50. 4. I contributi sono versati tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. 5 . Il Ministero della giustizia dispone delle somme riassegnate in bilancio ai sensi del comma 4 per assicurare l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio dell'ordine territoriale, avvalendosi della collaborazione della commissione di cui al comma 2. Una volta insediatosi il Consiglio nazionale ed entro il termine del corrispondente esercizio finanziario, le risorse residue sono trasferite dalla competente articolazione ministeriale al medesimo Consiglio per garantire la successiva gestione finanziaria dello stesso. Ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. 6 . Formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indice le prime elezioni dei consigli degli ordini territoriali che si svolgono mediante procedura non telematica. Si applica l'articolo 6- sexies in quanto compatibile. La commissione di cui al comma 2: a) svolge le funzioni attribuite ai consigli degli ordini territoriali; b) invia la comunicazione con cui indice le elezioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono dotarsi gli iscritti all'albo per parteciparvi e la pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia; c) riceve le liste elettorali all'indirizzo di posta elettronica dedicato e ne verifica la regolarità; d) decide l'ordine delle liste sulle schede elettorali; e) individua i seggi elettorali presso ciascuna regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano; f) riceve dai presidenti dei seggi la comunicazione dei risultati delle elezioni e li pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia; g) decide le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali. 7. I consigli degli ordini territoriali si riuniscono per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati ai sensi del comma 6, lettera f), ed eleggono i rispettivi presidenti. 8. Le prime elezioni del Consiglio nazionale si svolgono in una data indicata dal Ministro della giustizia. Alle elezioni si applica l'articolo 8 in quanto compatibile, con le seguenti deroghe: a) il termine di deposito delle liste di cui al medesimo articolo 8, comma 5, è ridotto a trenta giorni; b) le funzioni previste dallo stesso articolo 8, comma 8, sono svolte dalla commissione nominata ai sensi del comma 2 del presente articolo; c) il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo è sostituito dal comprovato svolgimento della professione pedagogica o educativa per almeno dieci anni. 9 . I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia e il Consiglio si riunisce nei venti giorni successivi. 10 . Il requisito previsto dal comma 8, lettera c), si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, sino a che l'albo non risulti costituito da almeno otto anni »; o) all'articolo 11, comma 1: 1) all'alinea, le parole: « agli albi » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo », le parole: « dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 5- bis » e dopo le parole: « all'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , comma 1 »; 2) alla lettera a ) , alinea, le parole: « per l'albo » sono sostituite dalle seguenti: « per la sezione »; 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore socio-pedagogico: 1) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1; 2) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19; 4) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »; 4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b - bis ) per la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia: 1 ) a coloro che sono in possesso dei titoli previsti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 2 ) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono titolari di contratto a tempo indeterminato quali educatori nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

Art. 2. (Disciplina transitoria)

1. Fino alla prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è consentito l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla medesima legge a chi ha presentato la domanda di iscrizione prevista dal medesimo articolo 10 della legge n. 55 del 2024.

2. L'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 è altresì consentito a chi consegue i titoli previsti dagli articoli 2 e 4 della medesima legge n. 55 del 2024, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione. Nell'ipotesi di cui al primo periodo l'esercizio della professione è consentito sino al termine di sei mesi dalla prima costituzione degli ordini territoriali ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della citata legge n. 55 del 2024 e, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrali nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93 per i pedagogisti e dei corsi di laurea nella classe L-19 per educatori professionali socio-pedagogici e per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, nonché del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per i laureati nella classe LM-85 bis , come disciplinati dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, ai sensi degli articoli 1, comma 1- bis , e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) non a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e abbiano svolto tre anni di servizio, anche non continuativi, in qualità di educatori presso i servizi educativi per l'infanzia nelle diverse articolazioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono acquisire il titolo per l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 della legge 15 aprile 2024, n. 55, integrando la laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), mediante un percorso formativo disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il consiglio universitario nazionale.

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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