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Liberi di scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata

S.1721 · titolo ufficiale: Liberi di scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata

stato: assorbito, ultima attività il 15/07/2026. proposto da Sen. Rando Vincenza ed altri, presentato il 18/11/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza economica, finalizzate a garantire la sicurezza, la protezione socio-educativa nonché l'assistenza morale, materiale e psicologica dei minori e dei giovani adulti che, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o in associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

Art . 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minori: a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416- bis del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale, e a tutela dei quali siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404; b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416- bis del codice penale, per il delitto di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, o per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale; c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati adottati provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì: a) ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni che, da minori, siano stati destinatari delle misure previste dalla presente legge e che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1; b) ai genitori del minore, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo, che manifestino la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne, dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3. (Misure di protezione e di assistenza personale)

1. Le misure di protezione e di assistenza personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, ove richiesti dall'autorità giudiziaria: a) il trasferimento immediato in luoghi protetti; b) l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione; c) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura; d) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendo la riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della presente legge, sono altresì definite ulteriori misure di protezione e assistenza personale finalizzate: a) al supporto pedagogico e psicologico; b) all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico; c) alla conservazione del posto di lavoro dei dipendenti pubblici destinatari delle misure, anche mediante trasferimento presso altre amministrazioni o sedi; d) all'accesso a percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo; e) a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione nel nuovo contesto sociale del minore e del familiare di riferimento.

Art. 4. (Misure di assistenza economica)

1. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comprendono: a) la corresponsione di un assegno periodico; b) l'alloggio e la copertura delle relative spese; c) la copertura delle spese necessarie per i trasferimenti, connessi alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge; d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; e) l'accesso a mutui e prestiti bancari a tasso agevolato; f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione dell'entità, della durata e delle modalità di erogazione dell'assegno di cui al comma 1, lettera a) , del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri generali: a) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima dell'adozione delle misure medesime; b) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati sulla base del reddito e del patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio; c) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione; d) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca qualora il beneficiario riacquisisca, anche parzialmente, la capacità economica.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definite altresì le modalità di stipula di una convenzione con gli istituti di credito ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera e) , del presente articolo.

4. Le misure di assistenza economica non possono superare la durata di due anni, prorogabili di sei mesi, su istanza del beneficiario, qualora siano accertate sopravvenute esigenze eccezionali.

Art. 5. (Adozione delle misure di protezione e di assistenza personale)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, in caso di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159 , verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, propone l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie acquisisce: a) ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto legittimato o interessato, compresi, se nominati, il tutore, il curatore e il curatore speciale; b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i delitti indicati all'articolo 2, lettere a) e b) , o competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui alla lettera c) del medesimo articolo 2.

3. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie contiene l'indicazione: a) della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 e dei rischi o pericoli cui sono esposti il minore, il genitore o il soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale; b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3 adeguate al caso specifico; c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di cui all'articolo 4.

4. Qualora l'iniziativa del procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della presente legge derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie si coordinano al fine di contemperare l'esigenza di segretezza delle indagini e quella della tempestiva tutela del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente per territorio decide, con provvedimento motivato, sulla richiesta dell'applicazione delle misure di cui al comma 3.

6. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie procede ai sensi dell'articolo 473- bis .15 del codice di procedura civile.

7. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6.

Art. 6. (Comitato tecnico-scientifico)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri di cui al comma 1, nonché da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati in qualità di esperti, rappresentanti di istituzioni pubbliche, delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, nonché delle organizzazioni di volontariato qualificate per l'impegno nel contrasto al crimine organizzato e a quello mafioso, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

5. Il Comitato, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione del decreto del tribunale di cui all'articolo 5, comma 5, definisce un programma per l'applicazione delle misure di protezione e assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4, sulla base delle situazioni concretamente prospettate e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. A tal fine il Comitato, sulla base del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, predispone apposite tabelle relative agli importi, alle modalità di corresponsione e alla durata dell'assegno periodico di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) .

6. Il programma definito dal Comitato è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, per le finalità di cui all'articolo 7.

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le ulteriori funzioni del Comitato finalizzate ad assicurare l'applicazione delle misure di protezione e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7. (Attuazione delle misure)

1. All'attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica previste dalla presente legge, nell'ambito del programma definito dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, al quale spetta l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in coordinamento con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e con i servizi sociali del comune territorialmente competente.

Art. 8. (Modifica e revoca delle misure di protezione e assistenza)

1. Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale medesimo e le persone interessate e acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle misure di protezione e di assistenza applicate, in relazione all'attualità e alla gravità del pericolo, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti e delle prescrizioni imposte a norma di legge.

Art. 9. (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 292, dopo il comma 3- bis è aggiunto, in fine, il seguente: « 3-ter . Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 416- bis del codice penale, all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale, qualora i fatti riguardino genitori di figli minori e siano state accertate situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica dei predetti figli, l'ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 333 del codice civile »; b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3 - bis . Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416- bis del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di soggetti di età inferiore ai diciotto anni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie »; c) all'articolo 656, dopo il comma 3- bis è inserito il seguente: « 3 - ter . L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emesso o per i delitti di cui agli articoli 416- bis del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale, nei confronti del genitore di figli minori, deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore ».

Art. 10. (Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 64- bis , comma 1- bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo provvede altresì quando procede per i delitti di cui agli articoli 416- bis del codice penale, 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale, qualora i fatti delittuosi riguardino genitori di figli minori, e si ravvisi un pregiudizio per l'integrità psicofisica dei figli ».

Art. 11. (Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416- bis .1 del codice penale, ».

Art. 12. (Relazione del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

scheda ufficiale sul sito del Senato