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Disposizioni in materia di lavoro penitenziario

S.1726 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di lavoro penitenziario

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/01/2026. proposto da C.N.E.L., presentato il 18/11/2025.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Disposizioni per la promozione del lavoro penitenziario)

1. Al fine di valorizzare, nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, il Ministero della giustizia promuove e favorisce, per il tramite del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei provveditorati regionali e degli istituti penitenziari, l'interazione con l'iniziativa economica privata, compresi gli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di parità di trattamento, in modo effettivo e trasparente, in base al principio del risultato.

2. Allo scopo di favorire l'istituzione e la diffusione uniforme negli istituti penitenziari di appositi sportelli in grado di erogare servizi volti in particolare a migliorare l'occupabilità, a fornire informazioni, accompagnamento e supporto in materia di rapporto di lavoro e tutela dei diritti, nonché a garantire l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Ministero della giustizia stipula accordi e protocolli d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli enti di patronato e i centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per sviluppare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine di agevolare l'interazione tra i datori di lavoro privati, i provveditorati e gli istituti penitenziari, il regolamento interno di cui all'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. In conformità alle disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli istituti penitenziari si avvalgono, mediante appositi accordi, di soggetti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente, al fine di censire le competenze formative e professionali dei detenuti e degli internati, effettuandone la profilazione, anche ai fini di cui al comma 8 del presente articolo, e curandone la trasmissione alle commissioni regionali per la certificazione delle competenze professionali, per gli adempimenti di cui all'articolo 25- bis della legge n. 354 del 1975.

5. Per riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale, le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati, gli istituti penitenziari, mediante la valorizzazione delle competenze acquisite dagli stessi in contesti di apprendimento formale, non formale e informale, stipulano convenzioni con gli enti titolati a erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021.

6. Al fine di promuovere e di sviluppare, da parte di imprese pubbliche o private, l'organizzazione di attività lavorative all'interno delle carceri, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria conclude, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

7. Presso ciascun istituto penitenziario è individuato, tra i funzionari giuridici pedagogici in servizio, un responsabile per il lavoro e i rapporti con le imprese incaricato dell'attuazione di iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario i cui compiti sono definiti in conformità al regolamento di cui all'articolo 16 della legge n. 354 del 1975.

8. Al fine di avviare progetti imprenditoriali volti all'inserimento lavorativo intra ed extramurario e al recupero sociale delle persone private della libertà personale, anche attraverso il ricorso all'istituto del lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione, gli istituti penitenziari stipulano apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, predispone attività aventi qualificata valenza sociale basate su modelli organizzativi di cogestione e svolte a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Per favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati, ivi compresi gli affidamenti dei servizi interni, gli istituti penitenziari utilizzano le procedure di affidamento previste dagli articoli 61 e 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per l'impiego di persone detenute nel contesto di specifici programmi di formazione e l'inserimento lavorativo, assicurando, in ogni caso, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Art. 2. (Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 13- bis è inserito il seguente: « 13- ter. Al fine di assicurare l'accesso pieno ed effettivo delle persone private della libertà personale al servizio di supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al comma 1 del presente articolo, i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulano accordi e convenzioni con i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché con i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per l'apertura di sportelli mobili e la realizzazione di servizi itineranti di rete ».

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato