Prodotti agroalimentari di qualità
S.1768 · titolo ufficiale: Disposizioni per il rafforzamento della politica agraria di qualità, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e l'istituzione di un marchio nazionale volontario per gli esercizi pubblici che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità
stato: esame in comm., ultima attività il 23/06/2026. proposto da Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri, presentato il 22/01/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca princìpi e misure di coordinamento finalizzati a: a) valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) quali espressione dell'identità storica e produttiva dei territori; b) promuovere l'impiego, negli esercizi pubblici, di prodotti agroalimentari italiani di qualità, con particolare riguardo ai PAT, alle produzioni a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché alle specialità tradizionali garantite (STG) e ai prodotti derivanti da agricoltura biologica; c) assicurare trasparenza e corretta informazione al consumatore; d) rafforzare la competitività delle filiere nazionali in coerenza con il principio di sovranità alimentare.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) PAT: prodotti individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, iscritti negli elenchi regionali e nel relativo elenco nazionale tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) prodotti agroalimentari di qualità: PAT, DOP, IGP, STG, prodotti derivanti da agricoltura biologica e ulteriori produzioni riconosciute nell'ambito di sistemi pubblici di qualificazione; c) esercizi pubblici: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, incluse mense collettive e servizi di ristorazione; d) marchio nazionale volontario: il segno distintivo istituito ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3. (Istituzione del marchio nazionale volontario)
1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il marchio nazionale volontario « Esercizio di qualità – PAT e filiera italiana ».
2. Il marchio è concesso, su base volontaria, agli esercizi pubblici che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai decreti attuativi.
3. Il marchio nazionale volontario non sostituisce né altera i sistemi di certificazione e tutela previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Art. 4. (Requisiti minimi e trasparenza)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti: a) le percentuali minime o i criteri equivalenti di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, con specifica previsione di una quota qualificante di PAT; b) gli standard minimi di tracciabilità documentale; c) le modalità di informazione ai consumatori, da rendere anche mediante indicazioni nei menu o l'utilizzo di strumenti digitali; d) le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca del marchio nazionale volontario.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti in modo da valorizzare prioritariamente i PAT dei territori e favorire la stagionalità e le filiere corte, nel rispetto della libertà d'impresa e della disciplina della concorrenza.
Art. 5. (Accreditamento dei soggetti terzi per la verifica e la sorveglianza sul marchio)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi di soggetti terzi per le attività di verifica dei requisiti e di sorveglianza sul corretto uso del marchio, individuati tra: a) associazioni di categoria rappresentative degli esercizi pubblici e della filiera agroalimentare; b) consorzi, fondazioni, enti del Terzo settore e organismi collettivi senza scopo di lucro operanti nel settore; c) organismi di valutazione e certificazione già operanti secondo la normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'accreditamento presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base di requisiti di imparzialità, trasparenza, competenza tecnica e assenza di conflitti di interesse, stabiliti con decreto del medesimo Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le attività svolte dai soggetti accreditati sono finanziate esclusivamente mediante contributi e quote a carico degli aderenti al marchio e risorse proprie, restando esclusa qualsiasi forma di compenso o rimborso a carico delle amministrazioni pubbliche.
Art. 6. (Vigilanza e tutela del consumatore)
1. La vigilanza generale sul marchio è esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle competenze ordinarie, anche avvalendosi degli uffici e dei corpi ispettivi già operanti.
2. In caso di uso improprio del marchio o dichiarazioni non veritiere, è disposta la sospensione o la revoca, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.
Art. 7. (Promozione nelle mense pubbliche e criteri qualitativi)
1. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, possono prevedere criteri di aggiudicazione volti a premiare l'impiego di prodotti PAT e di qualità italiana, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Il possesso del marchio costituisce elemento informativo e può essere valorizzato nelle attività di promozione istituzionale già previste a legislazione vigente.
Art. 8. (Clausola di salvaguardia)
1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione territoriale e aggiornamento degli elenchi PAT.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei princìpi di leale collaborazione.
3. Le regioni possono istituire iniziative e strumenti promozionali integrativi, compatibili con il marchio nazionale volontario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .