Rappresentanza di interessi
S.1780 · titolo ufficiale: Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Dep. Pagano Nazario, presentato il 30/01/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di pluralismo, di trasparenza, di conoscibilità dei processi decisionali e di valorizzazione delle competenze tecniche e persegue le seguenti finalità: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che concorrono alla definizione dei processi decisionali; c) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali; d) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli, ai fini di una migliore valutazione dell'impatto di genere e dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « attività di rappresentanza di interessi »: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, come definiti alla lettera b) , attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività finalizzata a promuovere l'elaborazione, la modificazione, l'approvazione o la reiezione di un atto normativo o regolamentare ovvero di un atto amministrativo generale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti; b) « rappresentanti di interessi »: i soggetti che svolgono un'attività di rappresentanza di interessi anche di rilevanza non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere o contrastare l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato o a contratto di lavoro subordinato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro; c) « portatori di interessi »: i soggetti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; d) « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province; i sindaci e i consiglieri delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali, regionali e locali; e) « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
2. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.
Art. 3. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; b) alle persone che intrattengono rapporti ovvero instaurano contatti o collaborazioni con i decisori pubblici per attività di segreteria, legislativa o di comunicazione, ivi compreso il personale dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali e degli enti locali; c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; d) alle organizzazioni intergovernative, compresi gli organi e le agenzie che emanano dalle stesse; e) alle pubbliche autorità di Stati stranieri, compresi i membri delle loro missioni diplomatiche e ambasciate, tranne che nel caso in cui tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici; f) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; g) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata; h) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; i) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; l) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; m) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
Art. 4. (Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi)
1. È istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel Registro sono indicati i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi.
4. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro qualora l'attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale.
5. I rappresentanti di interessi non in possesso dei requisiti di cui al comma 4 possono comunque iscriversi volontariamente nel Registro.
6. Non possono iscriversi nel Registro: a) i minori di anni diciotto; b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) , per la durata del loro mandato e per un anno dalla sua cessazione; c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico; d) il personale che presta servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico; e) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico; f) coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena superiore a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato o l'amministrazione della giustizia; g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico; h) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali sono interdetti dai pubblici uffici.
7. Il CNEL provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dal CNEL mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale .
8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali degli enti od organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) , della presente legge, all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 5. (Agenda degli incontri)
1. Ciascun rappresentante di interessi aggiorna in una sezione del Registro, con cadenza trimestrale, l'elenco degli incontri svolti, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro, dell'argomento trattato e degli eventuali altri soggetti partecipanti all'incontro.
Art. 6. (Istanza di opposizione)
1. Il CNEL, prima della pubblicazione nel Registro, comunica prontamente ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi dell'articolo 5, delle informazioni sugli incontri che li riguardano. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere. Il Comitato di sorveglianza decide entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Dalla data dell'aggiornamento di cui all'articolo 5 fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma nonché nelle more della decisione del Comitato nei casi di opposizione, la pubblicazione delle informazioni inserite nel Registro rimane sospesa.
2. Successivamente alla pubblicazione delle informazioni inserite nel Registro, i decisori pubblici possono comunque presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.
Art. 7. (Codice deontologico)
1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo, ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del CNEL.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.
Art. 8. (Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici)
1. È istituito presso il CNEL il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, di seguito denominato « Comitato di sorveglianza ».
2. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal presidente del CNEL, che svolge le funzioni di presidente, ed è costituito da nove membri, di cui tre designati dal presidente stesso attingendo dalla dotazione dell'ente e sei estratti a sorte da un elenco di trenta soggetti, rinnovato ogni due anni, composto per metà da professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà da avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato, in particolare: a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati in esso inseriti dai rappresentanti di interessi; b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 10, comma 2, e ne cura la pubblicazione nel Registro; c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere, segnalando eventuali criticità e necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia, anche tenuto conto delle osservazioni e delle proposte avanzate dai rappresentanti di interessi iscritti nel medesimo Registro; d) vigila e raccoglie le segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni di cui all'articolo 11 nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal CNEL.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle loro funzioni, è vietato avere qualsiasi rapporto economico con i rappresentanti di interessi o con le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per tre anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Il CNEL, con proprio regolamento, disciplina il funzionamento del Comitato di sorveglianza nonché le modalità e i termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.
Art. 9. (Diritti degli iscritti nel Registro)
1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha diritto di: a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, indagini, studi, ricerche, analisi e documenti nonché svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza anche non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; c) partecipare alle consultazioni promosse dai decisori pubblici e alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione concernenti anche gli atti normativi del Governo, ivi compresi quelli adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.
2. Ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro che svolgono l'attività in forma non professionale si applica unicamente il comma 1, lettera a) , del presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo i princìpi dell'imparzialità, della trasparenza e della parità di trattamento.
Art. 10. (Obblighi degli iscritti nel Registro)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere: a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a) ; c) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Registro entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
Art. 11. (Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che violi le disposizioni della presente legge o gli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni: a) l'ammonizione; b) la censura; c) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno; d) la cancellazione dal Registro.
2. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 10, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
4. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 o 2 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione.
5. In caso di cancellazione dal Registro ai sensi del comma 1, lettera d) , il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro stesso prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12. (Disposizioni finali)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali in essa contenute.
4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .