Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore
S.1807 · titolo ufficiale: Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore
stato: esame in comm., ultima attività il 20/10/2026. proposto da Sen. Minasi Tilde ed altri, presentato il 19/02/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Professione di estetista)
1. L'attività dell'estetista comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'impiego di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico elencate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, e con l'applicazione di prodotti cosmetici conformemente alla normativa vigente.
2. L'attività di estetista comprende anche l'attività di massaggio estetico del corpo.
3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista iscritto all'Elenco nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.
4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Art. 2. (Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti)
1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale degli estetisti, di seguito denominato « Elenco ».
2. L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.
3. L'iscrizione all'Elenco avviene dopo lo svolgimento di un periodo di pratica obbligatorio della durata di sei mesi e il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 6.
Art. 3. (Disciplina dell'Elenco)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabilite le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.
Art. 4. (Esercizio della professione di estetista)
1. L'attività di estetista costituisce una professione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
2. L'estetista può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.
3. L'estetista può esercitare la professione a domicilio, a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica assoggettabile agli ordinari controlli igienico-sanitari e che abbia i requisiti per emettere ricevuta fiscale, con evidenza dei corrispettivi percepiti per i trattamenti prestati.
4. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti erboristici e di quanto altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
5. Non è consentito l'esercizio della professione di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5. (Requisiti per l'esercizio della professione di estetista)
1. I locali nei quali è esercitata l'attività di estetista devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle disposizioni statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
2. In ogni sede nella quale si esercita l'attività di estetista è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare dell'esercizio o di un socio partecipante al lavoro. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 6 e svolgere la propria attività professionale prevalentemente nella sede stessa.
Art. 6. (Requisiti professionali dell'estetista)
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita dopo il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado ed è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) frequenza di un corso regionale per la professione di estetista della durata triennale di almeno 900 ore annue e di un tirocinio formativo di 250 ore annue presso un esercizio di estetica e superamento dell'esame finale teorico-pratico; b) completamento di un periodo di praticantato formativo presso un esercizio di estetica professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera a) ; c) superamento di un esame di abilitazione disciplinato mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il superamento dell'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera c) , comporta l'iscrizione all'Elenco.
Art. 7. (Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso per la professione di estetista e le materie su cui verte l'esame finale teorico-pratico, previsti all'articolo 6, comma 1, lettera a) , nonché le materie su cui verte l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) .
2. L'insegnamento delle materie fondamentali del corso teorico-pratico è impartito da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti all'Elenco e aver svolto attività di lavoro autonomo come estetista per almeno cinque anni.
3. I programmi di ciascuna materia sono stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, secondo le esigenze della formazione dell'estetista e l'effettiva domanda del mercato. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia e chimica; b) fisiologia umana; c) anatomia umana; d) chimica organica e inorganica; e) massaggio estetico e trattamenti del viso e del corpo; f) dermatologia; g) trucco e trucco semipermanente; h) manicure e pedicure; i) tecniche di epilazione; l) ricostruzione delle unghie; m) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico; n) elementi di psicologia; o) cultura generale ed etica professionale; p) marketing.
4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) , prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da: a) cinque docenti delle materie insegnate; b) un commissario interno; c) un commissario esterno; d) tre estetisti iscritti nell'Elenco.
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, possono autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) , anche presso scuole private, secondo le norme di organizzazione e di funzionamento stabilite ai sensi dell'articolo 6 e del presente articolo, esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le scuole professionali già autorizzate o riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni del presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui)
1. La professione di estetista è soggetta all'obbligo di formazione e di aggiornamento continuo, con cadenza almeno biennale. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale obbligo, predisponendo appositi corsi professionali organizzati o accreditati dalle regioni.
2. Le regioni disciplinano altresì le modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi.
3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'Elenco.
Art. 9. (Apparecchiature ad uso estetico)
1. È consentito agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.
2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di formazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni. Le regioni, al termine dei citati corsi, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.
Art. 10. (Disposizioni transitorie)
1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono continuare l'esercizio della professione di estetista per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, essi sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) , e previo superamento dello stesso, sono iscritti nell'Elenco cui all'articolo 2.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. (Onicotecnico, truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia)
1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali. L'attività comprende ogni prestazione eseguita ad esclusivo scopo decorativo, sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi.
2. L'attività di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia consiste nell'applicazione di cosmetici sul viso e sul corpo con finalità decorative, nonché nell'applicazione di extension di ciglia, nella laminazione e colorazione di ciglia e sopracciglia, nella modellazione estetica non invasiva delle sopracciglia.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria.
4. È vietato l'esercizio dell'attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia in forma ambulante o di posteggio.
Art. 12. (Istituzione degli elenchi regionali)
1. Ciascuna regione istituisce l'elenco regionale degli onicotecnici e dei truccatori e tecnici di trattamenti di ciglia e sopracciglia e determina la misura del contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta e di aggiornamento dell'elenco.
2. L'elenco è articolato in due sezioni, una di onicotecnico e una di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia.
3. L'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia.
4. È ammessa l'iscrizione in più elenchi regionali.
Art. 13. (Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano l'esercizio delle attività di cui all'articolo 11.
2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia nonché regolamentano e organizzano le attività di formazione professionale e di aggiornamento.
3. Il titolo di abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia è rilasciato dalla regione e ha valore nell'ambito del territorio di competenza della regione medesima.
4. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riconoscimento reciproco tra le regioni dei titoli di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico, truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché i criteri per il riconoscimento dei relativi attestati di qualifica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame.
Art. 14. (Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)
1. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza. L'attività può essere esercitata presso il domicilio del cliente, a condizione che l'esercente sia in possesso dell'abilitazione professionale, sia dipendente o titolare di un'attività assoggettabile agli ordinari controlli igienico-sanitari e che abbia i requisiti per emettere ricevuta fiscale con evidenza dei corrispettivi percepiti per i trattamenti prestati. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni ». b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: « 7 - bis . L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante contratto di affitto di poltrona. In tale contratto il titolare di un salone di acconciatura concede, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di un'area del proprio locale, o di una poltrona, a un'altra impresa priva di locali propri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di poltrona è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due poltrone per le imprese con un massimo di due addetti; tre poltrone per le imprese da tre a sei addetti; quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di piercing e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti ».
Art. 15. (Modifica all'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)
1. All'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 - bis . Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».
Art. 16. (Modifica all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro ».
Art. 17. (Sanzioni)
1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
2. Chiunque esercita la professione di estetista o le attività ad essa riservate di cui al capo I della presente legge senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.
3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia di cui al capo II senza essere iscritto a uno degli elenchi regionali di cui all'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro. L'importo è versato alla regione in cui è stata commessa la violazione.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I e II in forma ambulante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 18. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19. (Abrogazione)
1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.