Modifica intesa Assemblee di Dio in Italia
S.1819 · titolo ufficiale: Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
stato: appr. definit. Legge, ultima attività il 01/07/2026. proposto da Pres. Consiglio Meloni Giorgia (Meloni-I), Ministro economia e finanze Giorgetti Giancarlo (Meloni-I), presentato il 25/02/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia)
1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517)
1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo » sono sostituite dalle seguenti: « interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero »; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse »; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .