Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
S.1821 · titolo ufficiale: Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Dep. Pastorella Giulia ed altri, presentato il 26/02/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo , l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.
Art. 2. (Definizione)
1. Ai fini della presente legge, si definisce « centro di elaborazione dati » il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.
Art. 3. (Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e il potenziamento delle infrastrutture esistenti; b ) prevedere la definizione di un codice ATECO dedicato all'attività di costruzione, ampliamento o gestione di centri di elaborazione dati; c) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi celeri e con tempi certi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati e dei progetti di ristrutturazione o ampliamento di centri esistenti, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione, ai progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione e ai progetti che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore; d) qualificare i progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, prevedendo pertanto l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi; e) introdurre misure di semplificazione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ampliamento dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della VIA, il rafforzamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali; f) comprendere nella destinazione d'uso produttiva gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, in coerenza con lo scopo, previsto dalla presente legge, di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative, fermo restando, in ogni caso, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria in caso di mutamento rilevante della destinazione d'uso dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23 -ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; g) migliorare la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificare e accelerare i processi decisionali e l'accesso ai documenti; h) nell'ambito delle misure e delle risorse previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale, promuovere la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di attuazione dei progetti medesimi; i) promuovere , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di carattere organizzatorio e amministrativo volte a favorire l'autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale; l) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati; m) favorire il pieno utilizzo dei centri di elaborazione dati già esistenti, con priorità per quelli che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata; n) facilitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto dei progetti di centri di elaborazione dati e di servizi cloud federati, basati su tecnologie aperte e interoperabili anche di rilevanza europea; o) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy ), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del Terzo settore, e con operatori privati, nonché favorendo la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi compresi stage , dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati; p) promuovere la formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, nell'ambito dei piani della formazione e delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.