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Norme per la stabilizzazione della cedolare secca al 21 per cento nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitativo

S.1828 · titolo ufficiale: Norme per la stabilizzazione della cedolare secca al 21 per cento nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitativo

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 21/04/2026. proposto da Sen. De Poli Antonio, presentato il 04/03/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Al fine di incentivare la locazione di immobili ad uso non abitativo, sostenere la riqualificazione dei centri storici, contrastare la desertificazione commerciale e favorire l'emersione del mercato delle locazioni non abitative, è istituito il regime della cedolare secca applicabile ai redditi derivanti da contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo, con le modalità e i limiti di cui alla presente legge.

2. Il regime sostitutivo ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica ai contratti di locazione stipulati successivamente a detta data e, su opzione del locatore, anche ai contratti in corso alla stessa data, nei termini di cui alla presente legge.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Possono accedere al regime di cui all'articolo 1 le persone fisiche, proprietarie o titolari di diritto reale, che concedono in locazione immobili, o parti di immobili, ad uso diverso dall'abitativo.

2. Il locatore che esercita l'opzione per il regime della cedolare secca rinuncia per l'intera durata del contratto all'aggiornamento del canone sulla base dell'indice ISTAT o altro meccanismo di aggiornamento automatico, salvo diversa disposizione.

Art. 3. (Aliquota e imposte sostitutive)

1. Sul canone annuo risultante dal contratto di locazione si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo dovute ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo le modalità definite dal presente articolo. L'aliquota applicabile è pari al 21 per cento.

2. L'imposta si applica annualmente, per ciascuna annualità contrattuale o per l'eventuale minor durata che dovesse essere prevista.

3. Il regime può essere revocato con effetto dall'annualità successiva, mediante comunicazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4. (Modalità di esercizio dell'opzione)

1. L'opzione di avvalersi o meno del regime della cedolare secca deve essere manifestata dal locatore nel contratto e al momento della sua registrazione utilizzando il modello Registrazione locazioni immobiliari (RLI) o altro modello definito dall'Agenzia delle entrate. In caso di proroga del contratto o annualità successive al primo anno, l'opzione o la conferma devono essere esercitate entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità precedente o della proroga, secondo le modalità vigenti.

2. In caso di revoca dell'opzione, il locatore deve darne comunicazione nei termini previsti dalla normativa vigente, ed il regime ordinario si applica a partire dall'annualità successiva.

3. Il locatore che opta per il regime di cedolare secca non è più tenuto al versamento dell'imposta di registro o dell'imposta di bollo per la registrazione, risoluzione o proroga del contratto, fatti salvi gli adempimenti relativi alla cessione del contratto o ad ulteriori locazioni accessorie.

Art. 5. (Disposizioni transitorie)

1. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore può beneficiare del regime agevolato previa opzione, da esercitarsi entro novanta giorni dalla predetta data secondo le modalità di cui all'articolo 4, a condizione che rinunci all'aggiornamento ISTAT per le annualità residue. L'opzione ha effetto a decorrere dall'annualità contrattuale in corso alla data del suo esercizio.

Art. 6. (Monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, monitora annualmente gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regime di cui alla presente legge, con particolare riguardo al numero dei contratti registrati con opzione per la cedolare secca, al gettito effettivo dell'imposta sostitutiva e alla variazione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali e delle imposte di registro e di bollo dovute sulle locazioni non abitative. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati del monitoraggio.

2. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, qualora dalla relazione di cui al comma 1 emerga un significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, le misure necessarie.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

scheda ufficiale sul sito del Senato