Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
S.1833 · titolo ufficiale: Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
stato: appr. definit. Legge, ultima attività il 06/10/2026. proposto da Dep. Milani Massimo, presentato il 11/03/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta)
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2. (Organizzazione e coordinamento di incontri e di iniziative di approfondimento)
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival « Cortile di Francesco », organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, della manifestazione « Paper week », della Mostra internazionale dell'industria cartaria e del « Pianeta Terra Festival ».
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1 . Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.