Disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali
S.1839 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 16/03/2026. proposto da C.N.E.L., presentato il 16/03/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 23 settembre 2025, n. 132, è inserito il seguente: « Art. 10- bis . – (Utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali) – 1 . L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali è consentito nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dei cittadini, nonché della professionalità del personale coinvolto. L'introduzione di tali strumenti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed è vietato l'impiego di criteri discriminatori nelle modalità di accesso alle prestazioni sociali nonché nella valutazione delle attività del personale addetto. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale sostituiscono il giudizio professionale degli operatori ai quali è rimessa la decisione finale in merito alle misure da adottare a sostegno della persona, tenendo conto anche di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2 . L'amministrazione informa il cittadino dell'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione e nella valutazione dell'istanza presentata, chiedendo all'interessato il consenso al loro utilizzo. L'interessato ha il diritto di chiedere e di ottenere ogni informazione utile a comprendere i meccanismi di valutazione applicati. L'amministrazione rende disponibili i moduli da utilizzare per l'espressione del consenso. 3 . L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato, in via prioritaria, all'individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione delle banche di dati, con particolare riferimento a fattori come l'età, il genere, lo stato civile, la condizione psico-fisica, la non autosufficienza e il livello di deprivazione economica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali del cittadino, il quale è informato relativamente alle modalità di utilizzo dei propri dati. 4 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le parti sociali e gli ordini professionali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali. 5 . Si applicano in quanto compatibili gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 ».