Disposizioni per la tutela dei minori nella formazione e nell'educazione religiosa
S.1868 · titolo ufficiale: Disposizioni per la tutela dei minori nella formazione e nell'educazione religiosa
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 09/04/2026. proposto da Sen. Cataldi Roberto ed altri, presentato il 09/04/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. Ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, l'educazione religiosa dei minori è assicurata nel rispetto del diritto all'autodeterminazione.
2. La presente legge è volta a garantire la libertà di coscienza e di pensiero dei minori, escludendo qualsiasi forma di condizionamento o imposizione coercitiva nell'ambito dell'educazione religiosa.
Art. 2. (Disposizioni per l'educazione religiosa)
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e della libertà di religione, l'educazione religiosa rivolta ai minori promuove la conoscenza delle confessioni e delle tradizioni religiose nel mondo, in un contesto che, anche in prospettiva spirituale, favorisca il confronto e il pensiero critico, mediante il dialogo tra culture e la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace.
2. L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nel rispetto dei trattati internazionali in vigore e della normativa vigente in materia di autonomia scolastica, è integrato da insegnamenti curriculari obbligatori di insegnamento di storia delle religioni e del pensiero filosofico e spirituale, al fine di garantire un approccio inclusivo, plurale e comparativo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono adottate le linee guida recanti i requisiti minimi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti di cui al presente comma.
3. L'insegnamento di cui al comma 2, anche in conformità alla legge 18 luglio 2003, n. 186, si svolge nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica o rete di scuole.
4. Ai sensi degli articoli 3, 12, 14 e 18 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge i minori, avviati in ambito familiare all'educazione religiosa, hanno diritto: a) a esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, che deve essere ascoltata e presa in considerazione; b) a manifestare le proprie convinzioni e a professare la religione prescelta; c) a essere educati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto del loro superiore interesse.
Art. 3. (Protezione da pratiche coercitive)
1. Al fine di tutelare i minori nell'ambito educativo religioso e prevenire condizioni di disagio fisico, psicologico e post-traumatico nell'età evolutiva, le istituzioni scolastiche , in collaborazione con le famiglie, promuovono l'accesso dei minori a una pluralità di visioni nell'ambito del percorso di educazione religiosa.
2. In conformità con l'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, i percorsi di educazione religiosa si basano sul rispetto delle opinioni personali, delle diversità, del principio di inclusione e del senso di responsabilità. Sono, pertanto, escluse pratiche educative coercitive che utilizzino, per via diretta o indiretta, l'induzione di sensi di colpa, la prospettazione di punizioni divine o condanne ultraterrene, l'esclusione sociale e familiare, nonché ogni forma di intimidazione, minaccia, isolamento sociale, indottrinamento e discriminazione quali modalità strumentali di controllo dell'educazione religiosa dei minori.
Art. 4. (Monitoraggio e vigilanza)
1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito delle proprie competenze, monitora e vigila sul rispetto e sull'attuazione della presente legge.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza o le altre autorità competenti inviano apposita segnalazione ai servizi sociali comunali competenti per territorio, ai fini dell'attivazione degli interventi necessari.
3. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione rivolte ai genitori e ai tutori, finalizzate a diffondere la consapevolezza dei diritti dei minori in materia di libertà di coscienza e di pensiero nell'ambito dell'educazione religiosa, nonché a favorire un dialogo aperto e rispettoso all'interno delle famiglie.