Produzione e commercio della birra
S.1887 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di disciplina igienica della produzione e del commercio della birra
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Salvitti Giorgio ed altri, presentato il 28/04/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Patrimonio culturale nazionale)
1. La birra, il malto e il luppolo, inclusi i territori nazionali che ne ospitano le coltivazioni, nonché gli altri ingredienti alimentari che valorizzano la biodiversità e caratterizzano la birra italiana quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Art. 2. (Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e commercializzazione della birra, nonché di promozione e valorizzazione della filiera brassicola.
Art. 3. (Birraturismo)
1. Ai fini della presente legge per « birraturismo » si intendono l'insieme delle attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo svolte nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Art. 4. (Birra e categorie merceologiche)
1. La birra è il prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione alcolica, mediante gli elementi di fermentazione indicati nell'allegato I alla presente legge, di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento, o di loro miscele, e acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi, avente un grado Plato superiore a 9,5 e un titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento. Qualora il grado Plato sia non inferiore a 12,5, la birra può essere denominata « birra speciale ». Qualora il grado Plato sia non inferiore a 14,5, la birra può essere denominata « birra doppio malto ».
2. La denominazione « birra analcolica » è riservata al prodotto con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 per cento, indipendentemente dal grado Plato. Qualora il titolo alcolometrico volumico sia non superiore a 0,05 per cento può essere aggiunta la dizione « 0,0 » o « senza alcol » o « alcol free ». Per la produzione delle birre analcoliche è possibile utilizzare diversi processi di dealcolizzazione o impostare, nella fase di fermentazione, parametri di processo tali da inibire la produzione di alcol da parte del lievito.
3. Le denominazioni « birra leggera » o « birra light » sono riservate ai prodotti con grado Plato pari o superiore a 3 e inferiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 per cento e non superiore a 3,5 per cento.
4. La produzione della birra, anche analcolica, avviene in regime di deposito fiscale.
Art. 5. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « malto »: il cereale che ha subito un processo di germinazione ed essiccazione o tostatura; b) « malto italiano »: il malto prodotto in Italia da orzo o da frumento coltivato in Italia; c) « luppolo italiano »: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo (specie Humulus lupulus ) coltivato in Italia; d) « piccolo birrificio indipendente »: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e che non operi sotto licenza, la cui produzione annua sia inferiore a 200.000 ettolitri. Si considera tale anche la situazione in cui due o più piccoli birrifici cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200.000 ettolitri; e) « microbirrificio »: un piccolo birrificio indipendente, la cui produzione annua non superi 10.000 ettolitri.
2. Per « birra artigianale » si intende la birra avente le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 4, prodotta da piccoli birrifici indipendenti.
3. Per « birra agricola » si intende la birra prodotta dalle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e avente i requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
Art. 6. (Requisiti delle materie prime impiegate per la produzione della birra)
1. È vietato aggiungere alla birra o impiegare nella sua preparazione alcoli e sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non indicati dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettere a) , b) e c) .
4. I prodotti destinati alla preparazione, anche casalinga, di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».
5. La birra non deve essere affetta dalle malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.
6. Le caratteristiche analitiche, i parametri chimico-fisici e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto disposto dal comma 5, sono stabiliti nell'allegato II alla presente legge.
Art. 7. (Locali destinati alla produzione della birra)
1. I locali destinati alla produzione e imbottigliamento della birra, o al solo imbottigliamento, devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere bene aerati e illuminati e avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguati ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. Nei piccoli birrifici indipendenti e nei microbirrifici di cui all'articolo 5 si definisce « taverna » o « tap room » lo spazio dei locali dedicato alla vendita e alla somministrazione ai consumatori della birra e di altri alimenti.
Art. 8. (Operazioni di travaso)
1. Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi è impiegata anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto del Ministro per la sanità 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, ovvero aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy , può consentire l'utilizzo di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.
3. I tubi di raccordo impiegati negli apparecchi a pressione di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria e il loro uso deve essere limitato all'esclusivo svolgimento delle operazioni di cui al medesimo comma 1.
Art. 9. (Contenitori per la vendita della birra)
1. Ai fini della mescita, la birra in bottiglia o in lattina deve essere prelevata dalle confezioni originali chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare alla presenza del consumatore.
2. Negli stabilimenti di produzione e affinamento della birra artigianale e della birra agricola è consentita la vendita al consumatore finale di birra esclusivamente di produzione propria, allo stato sfuso, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri e per quantità complessiva, per singola vendita, non superiore a 50 litri.
3. Nelle bottiglie o negli altri recipienti di cui al comma 2, deve comunque essere apposta un'indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.
4. È consentita una tolleranza di: a) 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; b) 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; c) 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; d) 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.
5. Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
Art. 10. (Norme tecniche di produzione della birra)
1. La fermentazione alcolica del malto può essere integrata con una fermentazione lattica o di altri microrganismi, di cui all'allegato I alla presente legge. Il prodotto così ottenuto può essere rifermentato con ceppi di lieviti e con la eventuale aggiunta di mosto o materie prime zuccherine.
2. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto, anche torrefatto, e additivi alimentari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Il malto di orzo, o di frumento, può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine, nella misura massima del 40 per cento calcolato sull'estratto secco del mosto e la denominazione di vendita è completata con il nome del cereale caratterizzante. L'utilizzo di estratti di malto è consentito nel rispetto dello stesso limite di cui al primo periodo.
4. La birra artigianale non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione come definiti dall'allegato III alla presente legge. È consentita la pastorizzazione per le categorie di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
5. La fermentazione del mosto e l'eventuale affinamento della birra artigianale possono essere effettuati in contenitori diversi, anche aperti, avvalendosi degli elementi di fermentazione di cui all'allegato II alla presente legge.
Art. 11. (Norme di etichettatura e commercializzazione della birra)
1. Sull'etichetta della bottiglia o degli altri recipienti nei quali la birra è posta in vendita sono indicati, a caratteri leggibili e indelebili, il contenuto, il marchio, il nome, o la ragione sociale, del produttore e la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, e dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
2. Quando alla birra siano aggiunti frutta o suoi derivati, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, ivi compresi uve e suoi derivati, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
3. Al fine di promuovere le produzioni brassicole nazionali che valorizzano le specificità territoriali, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'indicazione in etichetta di eventuali menzioni evocative di specifici territori, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Art. 12. (Importazione della birra)
1. La birra importata dai Paesi non membri dell'Unione Europea, le relative bottiglie e i relativi altri recipienti devono corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
2. Le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 1 possono essere comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei e abilitati all'uopo con provvedimento del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È fatta salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qualvolta questi si rendano necessari.
4. I recipienti e le bottiglie di cui al comma 1 devono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 11 della presente legge.
5. La birra di provenienza estera confezionata in Italia deve recare, a mezzo di etichetta sulla bottiglia o su altro recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento.
Art. 13. (Norme per la produzione di birra destinata all'esportazione)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore sia dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione.
Art. 14. (Disposizioni amministrative)
1. L'apertura di un deposito di birra per il commercio all'ingrosso è consentita previa presentazione al comune competente per territorio di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo delle autorità sanitarie competenti.
Art. 15. (Disposizioni per la mescita della birra)
1. La mescita della birra è consentita previa esposizione sull'apparecchio di spillatura, o vicino allo stesso, di un cartello indicante il nome dell'impresa di produzione o la sua ragione sociale, nonché le altre indicazioni di cui all'articolo 11 da riportare direttamente sul medesimo impianto in maniera ben visibile al consumatore.
Art. 16. (Disposizioni per la vendita e la somministrazione di birra e altri alimenti da parte dei piccoli birrifici indipendenti e dei microbirrifici)
1. I piccoli birrifici indipendenti e i microbirrifici possono adibire, presso l'opificio della sede produttiva, locali destinati all'esercizio della taverna di cui all'articolo 7, comma 2, per un'estensione massima non superiore al 20 per cento della superficie lorda degli stabili, previa notifica di un avviso preventivo all'autorità sanitaria e doganale.
2. Nella taverna possono essere venduti e somministrati alimenti, purché il valore annuo di tali vendite non superi il 20 per cento del valore annuo della birra venduta e somministrata dal piccolo birrificio indipendente ovvero dal microbirrificio.
3. La birra prodotta da altri piccoli birrifici indipendenti e da altri microbirrifici può essere venduta e somministrata nella taverna, purché ad accisa assolta ed entro il limite del 20 per cento del valore della birra complessivamente venduta e somministrata dal piccolo birrificio indipendente ovvero dal microbirrificio.
4. La taverna è fisicamente separata dal deposito fiscale. Il gestore indica, nella notifica preventiva, confini e misure di sicurezza a separazione delle aree accessibili al pubblico.
Art. 17. (Vigilanza)
1. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge è affidata al Ministero della salute, alle regioni, alle autorità sanitarie locali, agli organi di polizia giudiziaria e al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità preposte possono procedere direttamente, o a mezzo degli organi competenti, ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita.
Art. 18. (Analisi e controlli)
1. Le analisi dei campioni sono eseguite a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento.
2. La domanda di revisione delle analisi deve essere richiesta dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi.
3. Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, per ogni campione di cui si richiede l'analisi.
4. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dal comma 2 ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.
Art. 19. (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce e imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 40.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 60.000.
3. Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi di impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 40.000.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000.
Art. 20. (Chiusura degli stabilimenti)
1. L'autorità sanitaria competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
2. Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.
3. Contro il provvedimento dell'autorità sanitaria competente è ammesso il ricorso al Ministro della salute nel termine di quindici giorni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 19 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
Art. 21. (Disposizioni in materia di modifica degli allegati)
1. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consorzi maggiormente rappresentativi della filiera brassicola a livello nazionale, in relazione al processo evolutivo delle tecnologie volte ad assicurare la qualità e salubrità del prodotto e con riguardo alle innovazioni tecniche.
2. Gli allegati di cui alla presente legge possono essere altresì modificati dai Ministri competenti, con proprio decreto, sentite le associazioni maggiormente rappresentative.
Art. 22. (Abrogazione)
1. La legge 16 agosto 1962, n. 1354, è abrogata.