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Pubblicità sentenze assoluzione o proscioglimento

S.1919 · titolo ufficiale: Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento

stato: concluso l'esame, ultima attività il 29/07/2026. proposto da Dep. Costa Enrico ed altri, presentato il 28/05/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Introduzione dell'articolo 144- ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo l'articolo 144- bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente: « Art. 144- ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante) – 1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. 2. L'interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato ».

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato