Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62
S.1940 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 18/06/2026. proposto da C.N.E.L., presentato il 18/06/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62)
1. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine, gli enti locali procedono prioritariamente alla riconversione e all'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica idonei, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente »; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette assicurano la presa in carico multidisciplinare delle detenute madri e dei figli minori e adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno espiato la pena detentiva, avvalendosi, a tal fine, dei servizi sociali territoriali. Per ciascuna detenuta madre ammessa in una casa famiglia protetta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente elabora, nell'ambito del programma di trattamento di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, un piano individuale di reinserimento lavorativo in collaborazione con i centri per l'impiego e gli enti accreditati. 2-ter. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano una governance territoriale integrata, finalizzata al coordinamento della rete dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi territoriali, compresi i servizi competenti per la tutela della salute e del benessere delle donne e dei minori, tra cui i consultori familiari e i servizi di neuropsichiatria infantile, nonché al raccordo con i consigli di aiuto sociale di cui agli articoli 74, 75 e 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di garantire uniformità territoriale, continuità assistenziale e percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. 2-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati e integrati i criteri organizzativi e gestionali delle case famiglia protette di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro della giustizia, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, con particolare riferimento ai requisiti del personale delle strutture e al raccordo con i servizi territoriali, e sono altresì stabiliti gli strumenti di valutazione della qualità degli interventi e degli esiti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. 2-quinquies. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla raccolta sistematica dei dati relativi al funzionamento delle case famiglia protette, ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa attivati e agli esiti degli interventi adottati nonché trasmette una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente articolo, sulla loro efficacia sociale ed educativa e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni »; b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette di cui all'articolo 4 della presente legge, pari a 1 milione di euro, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 ».