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Accisa generale sui prodotti da fumo per la tutela della salute pubblica

S.1946 · titolo ufficiale: Accisa generale sui prodotti da fumo e nicotina per la tutela della salute pubblica e il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 21/07/2026. proposto da Popolare, presentato il 26/06/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge è finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla promozione di comportamenti responsabili attraverso l'introduzione di un'accisa specifica sui prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.

2. La misura di cui al comma 1 persegue obiettivi di equità fiscale, di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di riduzione delle malattie correlate al consumo di prodotti contenenti nicotina o derivati vegetali destinati al fumo o all'inalazione.

Art. 2. (Istituzione dell'accisa specifica)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'accisa specifica di euro 5 per unità di consumo standard su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.

2. L'accisa di cui al comma 1 si applica indipendentemente dal prezzo di vendita al dettaglio, in aggiunta alle accise vigenti.

3. Ai fini della presente legge, per « unità di consumo standard » si intende: a) un pacchetto di venti sigarette; b) un sigaro o sigaretto; c) dieci grammi di tabacco trinciato per arrotolare o per pipa; d) una confezione di bastoncini o cartucce di tabacco riscaldato equivalente a venti unità; e) dieci millilitri di liquido da inalazione, con o senza nicotina; f) quantità equivalenti per altri prodotti contenenti derivati vegetali o aromi destinati al fumo o all'inalazione.

Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. L'accisa specifica di cui all'articolo 2 si applica a tutte le categorie di prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, tradizionali e di nuova generazione, compresi: a) sigarette, sigari e sigaretti; b) tabacco trinciato per arrotolare o per pipa; c) tabacco riscaldato e relativi dispositivi di consumo; d) liquidi per sigarette elettroniche, con o senza nicotina; e) prodotti da inalazione contenenti derivati vegetali o aromi destinati al fumo o al riscaldamento.

2. Sono esclusi dall'applicazione dell'accisa di cui all'articolo 2 i prodotti farmaceutici contenenti nicotina e i prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina destinati alla disassuefazione dal fumo, disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e regolarmente autorizzati dal Ministero della salute.

Art. 4. (Destinazione del gettito)

1. Il gettito derivante dall'accisa specifica di cui all'articolo 2 è destinato a finalità di pubblico interesse, con precipuo riferimento al finanziamento e al rafforzamento del SSN.

2. Le risorse provenienti dall'accisa di cui all'articolo 2 concorrono al sostegno complessivo del sistema sanitario pubblico, garantendo la sostenibilità economica delle sue funzioni essenziali e il miglioramento dei livelli di assistenza e di tutela della salute collettiva sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, in merito alle entrate derivanti dal gettito dell'accisa di cui all'articolo 2, specificando la quota delle risorse destinate al Ministero della salute e il loro effettivo impiego ai fini del finanziamento delle attività di prevenzione, cura e ricerca sanitaria.

4. L'impiego annuale delle somme derivanti dall'accisa di cui all'articolo 2 è determinato dal Ministero della salute, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto degli obiettivi di salute pubblica stabiliti con apposito decreto ministeriale.

5. Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti dall'applicazione della presente legge in termini di riduzione dei danni del fumo e di miglioramento degli indicatori di salute pubblica, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto superiore di sanità e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5. (Copertura finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni in essa contenute determinano, al contrario, un incremento strutturale delle entrate erariali, vincolate a finalità di pubblico interesse e destinate prioritariamente al finanziamento del SSN.

Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato