Disposizioni per il rafforzamento della sicurezza penitenziaria e per la prevenzione del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata durante l'esecuzione della pena
S.1958 · titolo ufficiale: Disposizioni per il rafforzamento della sicurezza penitenziaria e per la prevenzione del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata durante l'esecuzione della pena
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 09/09/2026. proposto da Sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando ed altri, presentato il 14/07/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Sistemi di prevenzione delle comunicazioni elettroniche illecite)
1. Al fine di prevenire le comunicazioni illecite tra i detenuti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, terroristico o eversivo e soggetti esterni agli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia assicura l'installazione, il progressivo aggiornamento e la manutenzione di sistemi tecnologici idonei ad impedire l'utilizzo non autorizzato di reti, dispositivi elettronici e telefoni cellulari negli istituti penitenziari nei quali sono presenti sezioni destinate all'esecuzione del regime speciale di cui all'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché negli istituti e nelle sezioni destinati alla custodia di detenuti appartenenti ai circuiti detentivi a elevata sicurezza.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di comunicazioni elettroniche, assicurando in ogni caso la continuità delle comunicazioni destinate ai servizi di emergenza, di soccorso, di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della difesa, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuati gli standard tecnici e le modalità di installazione, manutenzione, aggiornamento, verifica periodica e progressiva implementazione dei sistemi di cui al presente articolo.
Art. 2. (Introduzione dell'articolo 41- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Dopo l'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: « Art. 41- ter. – (Misure organizzative conseguenti alla cessazione del regime speciale) – 1 . Alla cessazione dell'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41- bis , l'Amministrazione penitenziaria assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la continuità delle misure organizzative necessarie a prevenire il ripristino dei collegamenti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, individualizzazione del trattamento e adeguatezza delle misure rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza penitenziaria. 2 . Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria procede a una valutazione individuale della posizione del detenuto tenendo conto: a) della natura, della gravità e delle modalità di commissione dei reati; b) del ruolo rivestito nell'associazione criminale, mafiosa, terroristica o eversiva; c) della condotta tenuta durante l'esecuzione del regime speciale; d) delle informazioni della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Direzione distrettuale antimafia competente e delle competenti autorità di pubblica sicurezza, con riferimento ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3- bis e 3- quater , del codice di procedura penale; e) dell'evoluzione del percorso trattamentale. 3 . Le misure organizzative sono adottate in modo da impedire contatti diretti o indiretti tra il detenuto e soggetti appartenenti alla medesima associazione criminale ovvero ad associazioni ad essa stabilmente collegate, anche mediante l'assegnazione a sezioni individuate dall'Amministrazione penitenziaria nell'ambito dei circuiti detentivi disciplinati dalla normativa vigente. 4 . L'Amministrazione penitenziaria acquisisce, ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento delle misure di cui al presente articolo, gli elementi informativi della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia competente. 5 . Le misure organizzative sono aggiornate ogniqualvolta sopravvengano elementi nuovi rilevanti ai fini della sicurezza penitenziaria ovvero dell'evoluzione del percorso trattamentale. 6 . Le disposizioni del presente articolo non costituiscono proroga del regime speciale di cui all'articolo 41- bis né introducono limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento penitenziario ».
Art. 3. (Rafforzamento della sicurezza tecnologica degli istituti penitenziari e contrasto all'introduzione illecita di oggetti)
1. Al fine di prevenire l'introduzione illecita negli istituti penitenziari di telefoni cellulari, dispositivi elettronici, sostanze stupefacenti, armi, denaro o altri oggetti non consentiti, il Ministero della giustizia promuove l'adozione di sistemi di rilevazione, monitoraggio e contrasto degli aeromobili a pilotaggio remoto, nonché di ulteriori tecnologie idonee a impedire l'introduzione e la circolazione di oggetti vietati negli istituti penitenziari nei quali sono presenti sezioni destinate all'esecuzione del regime speciale di cui all'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e negli istituti o sezioni destinati ai detenuti appartenenti ai circuiti detentivi a elevata sicurezza.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede al progressivo potenziamento delle dotazioni tecnologiche destinate ai controlli sulle persone, sui beni, sui veicoli e sui materiali introdotti negli istituti penitenziari, assicurandone il costante aggiornamento in relazione all'evoluzione delle tecnologie utilizzate dalla criminalità organizzata.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono individuati gli standard tecnici dei sistemi di cui ai commi 1 e 2, le modalità di impiego, le aree soggette a limitazioni del sorvolo e le procedure di coordinamento con le competenti autorità di pubblica sicurezza.
4. All'articolo 391- ter del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto o di altri sistemi automatizzati di trasporto ovvero mediante modalità idonee a eludere i sistemi di controllo tecnologico adottati dall'Amministrazione penitenziaria ».
Art. 4. (Fondo per il rafforzamento della sicurezza penitenziaria)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il « Fondo per il rafforzamento della sicurezza penitenziaria », destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, in particolare: a) all'acquisizione, all'installazione e all'aggiornamento dei sistemi di prevenzione delle comunicazioni elettroniche illecite; b) all'acquisizione dei sistemi di rilevazione e contrasto degli aeromobili a pilotaggio remoto; c) al potenziamento delle dotazioni tecnologiche degli istituti penitenziari; d) agli interventi di adeguamento infrastrutturale degli istituti penitenziari interessati; e) alla formazione specialistica del personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi di sicurezza.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in euro 30 milioni per l'anno 2027 e in euro 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 30 milioni per l'anno 2027 e a euro 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.