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Istituzione della Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali

S.1965 · titolo ufficiale: Istituzione della Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 22/09/2026. proposto da Sen. Pucciarelli Stefania ed altri, presentato il 01/07/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Istituzione e finalità)

1. È istituita la Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali, di seguito denominata « Medaglia », quale riconoscimento onorifico della Repubblica destinato agli animali che abbiano prestato servizio nell'interesse pubblico e si siano distinti per atti di eccezionale valore, straordinaria devozione al dovere o eminente utilità per la collettività.

2. La Medaglia è conferita agli animali che, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente legge, abbiano contribuito in modo rilevante alla tutela della vita umana, della sicurezza pubblica, della legalità, della difesa nazionale, del soccorso pubblico, della protezione civile, della ricerca di persone scomparse, della prevenzione o del contrasto della criminalità.

3. Il conferimento della Medaglia ha natura esclusivamente onorifica, simbolica e commemorativa e non produce effetti patrimoniali, economici o di stato giuridico, né attribuisce all'animale soggettività o capacità giuridica ulteriori rispetto a quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Possono essere insigniti della Medaglia gli animali impiegati o già impiegati: a) dalle Forze armate; b) dalle Forze di polizia, compresa la Guardia di finanza; c) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) dal Corpo di polizia penitenziaria; e) dal sistema nazionale della protezione civile; f) dalle polizie locali; g) da enti pubblici, amministrazioni pubbliche, organizzazioni di volontariato, associazioni o altri soggetti pubblici o privati, purché convenzionati, accreditati o formalmente attivati da un'autorità pubblica per lo svolgimento di attività di soccorso, protezione civile, sicurezza, tutela della pubblica incolumità o altra attività di interesse pubblico.

2. La Medaglia può essere conferita anche alla memoria.

3. Ai fini del conferimento, l'animale deve essere identificabile mediante microchip , matricola di servizio, numero di iscrizione in registri pubblici o altro identificativo ufficiale equivalente.

Art. 3. (Proposta di conferimento)

1. La proposta di conferimento della Medaglia è presentata al Presidente del Consiglio dei ministri: a) dal Ministro competente, per gli animali impiegati o già impiegati da amministrazioni statali; b) dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per gli animali impiegati in attività di protezione civile di rilievo nazionale; c) dal prefetto territorialmente competente, per gli animali impiegati in attività di soccorso, sicurezza pubblica o tutela della pubblica incolumità di rilievo territoriale; d) dal presidente della regione interessata, per gli animali impiegati in attività di protezione civile o soccorso pubblico di rilievo regionale; e) dal sindaco del comune interessato, per i casi di eccezionale rilevanza locale, previo parere del prefetto territorialmente competente.

2. La proposta è corredata da: a) dati identificativi dell'animale; b) indicazione del conduttore, dell'assegnatario, del proprietario o del detentore legittimo, ove individuabili; c) indicazione dell'amministrazione, del reparto, del nucleo, del servizio o del soggetto presso cui l'animale presta o ha prestato attività; d) relazione dettagliata sull'attività svolta e sui fatti posti a fondamento della proposta; e) documentazione amministrativa, operativa, sanitaria o veterinaria utile alla valutazione; f) eventuale proposta di conferimento alla memoria.

Art. 4. (Commissione nazionale per la Medaglia al valore e al servizio degli animali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per la Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione esprime parere motivato sulle proposte di conferimento della Medaglia.

3. La Commissione è composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della difesa; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

4. I componenti di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La Commissione può acquisire documentazione, relazioni tecniche, pareri delle amministrazioni interessate e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5. (Conferimento della Medaglia)

1. La Medaglia è conferita, con il relativo diploma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere della Commissione.

2. La Medaglia e il diploma sono consegnati: a) al conduttore o all'assegnatario dell'animale, ove individuabile; b) al proprietario o detentore legittimo, nei casi in cui l'animale non appartenga a un'amministrazione pubblica; c) all'amministrazione, al reparto, al nucleo, al servizio o al soggetto presso cui l'animale presta o ha prestato attività; d) in caso di conferimento alla memoria, al conduttore, al proprietario, al detentore legittimo, all'assegnatario o all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto indicato nel decreto di conferimento.

3. Il conferimento della Medaglia non attribuisce al personale umano il diritto di fregiarsene sull'uniforme o sull'abito civile quale decorazione personale.

Art. 6. (Custodia della Medaglia e del diploma)

1. La Medaglia e il diploma sono custoditi dal soggetto individuato nel decreto di conferimento.

2. Nel caso di animali appartenenti o assegnati ad amministrazioni pubbliche, il decreto di conferimento può disporre che la Medaglia sia custodita presso il reparto, il nucleo, il comando, l'unità operativa, il museo, l'archivio storico o altra struttura dell'amministrazione di appartenenza.

3. Le amministrazioni interessate possono disciplinare, con propri regolamenti interni, le modalità di esposizione, conservazione e valorizzazione della Medaglia.

Art. 7. (Registro nazionale degli animali insigniti della Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale degli animali insigniti della Medaglia nazionale al valore e al servizio degli animali.

2. Nel Registro sono indicati: a) il nome dell'animale; b) la specie e, ove nota, la razza; c) l'identificativo ufficiale; d) l'amministrazione, il reparto, il nucleo, il servizio o il soggetto presso cui l'animale presta o ha prestato attività; e) il nome del conduttore o dell'assegnatario, ove individuabile e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; f) gli estremi del decreto di conferimento; g) la motivazione del conferimento; h) l'indicazione del soggetto custode della Medaglia e del diploma; i) l'eventuale conferimento alla memoria.

3. Il Registro è consultabile secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 8, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali.

Art. 8. (Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della legge medesima.

Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato