Misure per la promozione della finanza etica
S.1967 · titolo ufficiale: Misure per la promozione della finanza etica
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/09/2026. proposto da Sen. Tajani Cristina ed altri, presentato il 15/07/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a promuovere, con misure di semplificazione e incentivi, la più ampia diffusione della finanza etica quale strumento per la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico sostenibile nel rispetto degli articoli 41 e 47 della Costituzione, nonché a favorire la crescita e la valorizzazione di un sistema finanziario ispirato ai principi di trasparenza, responsabilità, sostenibilità e impatto sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 111- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. All'articolo 111- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche mediante criteri di analisi che uniscono valutazioni di merito creditizio e sostenibilità sociale e ambientale, con conseguente pubblicazione dei risultati di impatto; »; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) destinano almeno il 20 per cento dei finanziamenti erogati in favore degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché di altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale »; 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) destinano almeno il 70 per cento degli utili annuali al rafforzamento patrimoniale e possono erogare sotto forma di liberalità, in favore di progetti realizzati principalmente da enti del Terzo settore, di cui al citato codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e comunque in coerenza con le proprie finalità statutarie, etiche e sociali, una quota dei propri utili annuali non superiore al 10 per cento »; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo e di verifica del rispetto dei criteri ivi previsti ».
Art. 3. ( Modifiche all'articolo 15- bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)
1. All'articolo 15- bis , comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: « al 31 dicembre 2026 » sono soppresse; b) il primo periodo della lettera d) è sostituito dal seguente: « possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, le cooperative sociali e le cooperative di comunità, le mutue e le società di mutuo soccorso, le imprese sociali organizzate in forma societaria che, nel rispetto della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale, perseguono finalità di interesse generale ».
Art. 4. (Incentivi fiscali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15- bis , comma 1, lettera d) , del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai soggetti che contribuiscono a sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si applicano le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3.
2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo la lettera gg) è aggiunta, in fine, la seguente: « hh) i contributi alla dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per un importo non superiore a 15.000 euro annui ».
3. Alle persone giuridiche che effettuano le contribuzioni di cui al comma 1 è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile pari al 20 per cento delle somme versate, fino a un importo non superiore a 15.000 euro annui.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i limiti, le modalità applicative e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 5. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.