Disposizioni in materia di raccolta periodica dei dati relativi ai vincitori delle procedure di valutazione di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240
S.1970 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di raccolta periodica dei dati relativi ai vincitori delle procedure di valutazione di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Crisanti Andrea ed altri, presentato il 16/07/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Al fine di consentire la valutazione periodica della composizione del personale docente e ricercatore, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) effettua, con cadenza almeno biennale e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, una raccolta dei dati relativi ai vincitori delle procedure di valutazione di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I dati di cui al comma 1 riguardano, con riferimento al momento di conclusione della procedura di valutazione: a) il sesso; b) l'età; c) la cittadinanza; d) il luogo di residenza; e) l'eventuale condizione di disabilità, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) l'ateneo di provenienza, anche con riguardo al conseguimento del titolo di dottore di ricerca o alla previa titolarità di contratti di insegnamento e borse di ricerca; g) la situazione economica personale e familiare, come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); h) l'eventuale parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'ateneo che effettua la chiamata, o con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.
3. Ove non siano già contenute nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione o comunque disponibili presso l'ateneo, le informazioni di cui al comma 2 sono fornite, al momento della presa di servizio, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli atenei raccolgono le informazioni di cui al primo periodo a fini meramente statistici e le trasmettono all'ANVUR con cadenza biennale, assicurandone il trattamento e la conservazione nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. All'esito della raccolta, l'ANVUR pubblica nel proprio sito istituzionale e trasmette agli atenei, al Ministero dell'università e della ricerca e alle Commissioni parlamentari competenti per materia un rapporto contenente i risultati della raccolta di cui al comma 1, con riferimento ai dati di cui al comma 2.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le modifiche necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.