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Norme in materia di usi

S.1977 · titolo ufficiale: Norme in materia di usi nonché di redazione e aggiornamento delle raccolte degli usi generali, regionali, interregionali e locali

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. De Priamo Andrea, presentato il 23/07/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per « uso » o « consuetudine » si intende la fonte non scritta del diritto costituita dalla reiterazione spontanea di comportamenti omogenei da parte di più soggetti appartenenti a una determinata collettività per un periodo di tempo idoneo a rendere tali comportamenti prevalenti rispetto ad altri con essi incompatibili.

2. Costituiscono altresì usi ai sensi del comma 1 i comportamenti dai quali derivano le clausole previste dall'articolo 1340 del codice civile, le pratiche previste dall'articolo 1368 del codice civile, nonché i comportamenti espressivi di conoscenze scientifiche e tecniche consolidate.

3. L'uso costituisce fonte del diritto quando risulta conforme ai princìpi ricavabili dalla Costituzione, dalle leggi, dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

4. Non costituiscono usi i comportamenti tenuti da singoli soggetti nell'ambito di rapporti negoziali, rilevanti esclusivamente ai fini della determinazione della comune volontà delle parti ai sensi dell'articolo 1362, secondo comma, del codice civile.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli usi che disciplinano rapporti di diritto privato, patrimoniali e non patrimoniali.

2. È fatta salva l'applicazione, secondo le regole proprie di ciascuna fonte, delle consuetudini costituzionali, delle consuetudini internazionali e delle consuetudini diverse da quelle regolanti rapporti di diritto privato.

Art. 3. (Rapporto tra usi diversi nel tempo e nello spazio)

1. Restano fermi i criteri che regolano l'applicazione delle norme nel tempo. Qualora concorrano più usi relativi alla medesima materia, prevale quello avente carattere speciale.

2. Nel caso in cui si configuri un rapporto connotato da elementi di interterritorialità, al quale risultino astrattamente applicabili usi diversi, si applica l'uso generale, ove esistente. In mancanza, l'uso applicabile è individuato secondo i criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato, in quanto compatibili. Ove tali criteri risultino non applicabili, non trova applicazione alcun uso.

3. Restano ferme le disposizioni di legge che, per specifiche materie, richiamano gli usi vigenti in determinati territori.

Art. 4. (Norme in materia di fonti del diritto e raccolte degli usi generali e locali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , sono stabilite le modalità di raccolta e di aggiornamento degli usi generali, regionali, interterritoriali e locali, le regole probatorie degli usi nonché i rapporti tra questi e le altre fonti del diritto.

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede, in particolare, a: a) disciplinare l'attività di raccolta e di analisi degli usi di rilevanza generale e locale, assicurando il coordinamento tra gli uffici del Ministero medesimo e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) istituire, presso il Ministero medesimo, un organismo incaricato della redazione e dell'aggiornamento della raccolta ufficiale degli usi generali, degli usi regionali e degli usi interterritoriali, stabilendone la composizione e i requisiti per la nomina dei componenti; c) istituire, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organismi competenti all'individuazione e all'analisi degli usi locali, nonché alla redazione e all'aggiornamento delle raccolte ufficiali degli usi locali, prevedendo la suddivisione per settore e categoria; d) stabilire regole uniformi concernenti il funzionamento e la composizione degli organismi di cui alla lettera c) , prevedendo la possibilità di avvalersi di esperti e di comitati tecnici per la revisione analitica degli usi riguardanti materie specifiche e settoriali; e) definire le tecniche di redazione delle raccolte ufficiali degli usi locali, formulando uno schema di raccolta degli usi locali, da pubblicare sui siti istituzionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) individuare tecniche di raccolta ed aggiornamento uniformi tra l'organismo di cui alla lettera b) e quelli di cui alla c) , al fine di assicurare il coordinamento nell'individuazione degli usi locali, interterritoriali, regionali e generali.

scheda ufficiale sul sito del Senato