Istituzione del Fondo sovrano di sviluppo per la crescita e gli investimenti
S.1984 · titolo ufficiale: Istituzione del Fondo sovrano di sviluppo per la crescita e gli investimenti
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Turco Mario ed altri, presentato il 28/07/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Istituzione e natura del Fondo sovrano di sviluppo per la crescita e gli investimenti Spa)
1. A decorrere dal 1° marzo 2027 è costituito il Fondo sovrano di sviluppo per la crescita e gli investimenti Spa, di seguito denominato « Fondo », società per azioni a controllo pubblico, dotata di personalità giuridica di diritto privato, autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, contabile, finanziaria e gestionale. La società acquista piena operatività a seguito dell'approvazione dello statuto e dell'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Il Fondo opera quale società capogruppo ( holding ) pubblica di investimento di lungo periodo e costituisce lo strumento strategico permanente della Repubblica per la mobilitazione, profittevole, di capitale pubblico, privato e istituzionale verso investimenti strategici, produttivi e infrastrutturali.
3. Il controllo del Fondo è esercitato dallo Stato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo statuto assicura il mantenimento del controllo pubblico della società capogruppo. L'esercizio dell'azionista pubblico non può tradursi in direttive relative a singole operazioni di investimento, disinvestimento e finanziamento.
4. Il Fondo non esercita funzioni amministrative né può essere utilizzato per il finanziamento della spesa corrente, per la copertura del disavanzo pubblico e/o per trasferimenti assistenziali.
5. Il Fondo può operare direttamente e attraverso società, fondi, patrimoni destinati e altri veicoli partecipati ai sensi della presente legge.
6. Il Fondo opera esclusivamente secondo criteri imprenditoriali, di mercato e previa valutazione preventiva economico-finanziaria e di ragionevole prospettiva di remunerazione del capitale investito.
Art. 2. (Missione e principi)
1. Il Fondo, quale strumento istituzionale di attuazione del Piano nazionale della politica economica e industriale di cui all'articolo 5, persegue i seguenti obiettivi: a) la crescita della capacità produttiva, infrastrutturale, energetica, tecnologica e digitale del Paese; b) il miglioramento della sicurezza economica e dell'autonomia strategica; c) la tutela e la valorizzazione degli asset industriali strategici; d) la riduzione dei divari territoriali del Mezzogiorno.
2. Il Fondo utilizza il capitale pubblico come leva per mobilitare, su base volontaria e dietro idonea remunerazione, direttamente e attraverso i veicoli promossi o partecipati, capitali privati e istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di politica economica e industriale definiti dal Piano nazionale della politica economica e industriale e dal Piano strategico di investimento di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il Fondo opera secondo principi di economicità, redditività, adeguata remunerazione del capitale, sostenibilità patrimoniale, autonomia gestionale, complementarità rispetto al mercato, neutralità concorrenziale, prudente gestione del rischio, trasparenza e orientamento di lungo periodo.
Art. 3. (Capitale e patrimonio)
1. Ai fini della capitalizzazione iniziale del Fondo, lo Stato effettua conferimenti per un valore complessivo non superiore a 5 miliardi di euro per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro per l'anno 2028.
2. I conferimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, in tutto o in parte, mediante apporti in denaro ovvero mediante il trasferimento di partecipazioni societarie, strumenti e attività finanziarie, quote di fondi, crediti, diritti patrimoniali e altri attivi di proprietà dello Stato suscettibili di autonoma valutazione economica e coerenti con le missioni strategiche del Fondo. Sono esclusi i beni e gli attivi la cui destinazione risulti indispensabile allo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali o sia incompatibile con la natura e le finalità del Fondo.
3. Le partecipazioni e le attività da conferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo censimento degli attivi disponibili e previa valutazione della coerenza industriale, finanziaria e strategica del conferimento. Il decreto indica il valore attribuito a ciascun attivo e gli elementi posti a base della valutazione.
4. Il valore dei conferimenti in natura è determinato secondo criteri di congruità, trasparenza e indipendenza, sulla base del valore equo e, ove necessario, di perizie o valutazioni indipendenti, nel rispetto della disciplina civilistica, societaria, dell'Unione europea e contabile applicabile.
5. Per ciascuno degli anni 2027 e 2028, l'ammontare degli eventuali apporti in denaro è determinato al netto del valore dei conferimenti in natura effettuati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e non può in ogni caso eccedere la differenza tra 5 miliardi di euro e il valore dei medesimi conferimenti.
6. I conferimenti sono effettuati in coerenza con i criteri del Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) e con l'obiettivo di utilizzare prioritariamente attività già presenti nel patrimonio pubblico, contenendo il ricorso a nuova provvista finanziaria dello Stato. La presente legge non predetermina la classificazione statistica delle operazioni né i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, che sono accertati dalle autorità competenti sulla base della sostanza economica e delle caratteristiche delle singole operazioni.
7. Gli apporti in denaro sono preceduti da una valutazione preventiva della ragionevole prospettiva di redditività e di incremento del valore della partecipazione dello Stato, secondo criteri coerenti con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
8. Il patrimonio del Fondo è amministrato secondo criteri di redditività, conservazione, valorizzazione industriale e finanziaria, diversificazione e sostenibilità di lungo periodo.
9. Gli utili netti sono destinati prioritariamente al rafforzamento patrimoniale, al reinvestimento e al finanziamento delle missioni strategiche, in coerenza con il Piano strategico di investimento di cui all'articolo 6 e con le deliberazioni degli organi competenti del Fondo.
Art. 4. (Assetto economico-finanziario e coerenza con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013)
1. Il Fondo è strutturato e gestito in coerenza con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e con i criteri del SEC 2010, ferma restando la competenza delle autorità statistiche in ordine alla classificazione settoriale.
2. A tal fine, il Fondo dispone di autonomia decisionale e contabile, assume effettivamente i rischi economici e finanziari delle operazioni, determina le proprie decisioni secondo criteri di mercato e di adeguata remunerazione del capitale, persegue rendimenti attesi coerenti con il rischio assunto e risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio.
3. Le obbligazioni del Fondo sono imputate esclusivamente al patrimonio del Fondo, non costituiscono obbligazioni giuridiche dello Stato e non beneficiano di garanzia generale, automatica o illimitata di natura pubblica.
4. Lo Stato non assume alcun obbligo di ricapitalizzazione del Fondo in caso di perdite, né di compensazione automatica di risultati negativi. Eventuali successivi apporti di capitale pubblico sono specificamente autorizzati con legge e sono effettuati nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea applicabile, previa valutazione della ragionevole prospettiva di remunerazione del capitale.
5. Lo statuto e i regolamenti del Fondo assicurano la separazione tra indirizzo strategico pubblico, spettante al Governo e al Parlamento, e decisioni relative alle singole operazioni di investimento, di competenza esclusiva del Fondo.
6. La qualificazione contabile e statistica degli apporti, dei conferimenti, delle garanzie pubbliche e delle altre operazioni tra lo Stato, il Fondo e i veicoli partecipati è effettuata, ai fini della finanza pubblica, sulla base della sostanza economica delle operazioni e secondo i criteri del SEC 2010, ferma restando la competenza dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di Eurostat e delle altre autorità competenti.
Art. 5. (Piano nazionale della politica economica e industriale)
1. Il Piano nazionale della politica economica e industriale, quale documento programmatico di definizione delle linee strategiche di intervento per lo sviluppo del Paese, è presentato alle Camere dal Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza quinquennale e approvato da ciascuna Camera con apposita deliberazione.
2. Il Piano nazionale della politica economica e industriale definisce esclusivamente obiettivi generali e, in particolare: a) il programma degli indirizzi strategici e dei settori di investimento prioritari; b) i diversi obiettivi economici, industriali, infrastrutturali, energetici, tecnologici e digitali, con i risultati attesi; c) il fabbisogno di capitale privato e istituzionale necessario da mobilitare nel periodo di riferimento; d) gli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno e di riduzione dei divari territoriali; e) gli indirizzi generali in materia di rischio, rendimento e sostenibilità di lungo periodo.
3. Il Piano può essere aggiornato con la medesima procedura ove intervengano rilevanti mutamenti economici, industriali, energetici, tecnologici o finanziari.
Art. 6. (Piano strategico di investimento)
1. Il Fondo opera in coerenza con il Piano nazionale della politica economica e industriale attraverso la definizione del Piano strategico di investimento, che individua i settori e gli interventi prioritari da realizzare mediante programmi strategici di investimento. I programmi possono essere attuati direttamente o mediante i veicoli partecipati.
2. All'interno del Piano strategico di investimento sono individuati gli obiettivi, gli interventi, il fabbisogno finanziario, la struttura del capitale, la quota di capitale privato attesa, il rendimento-obiettivo, il profilo di rischio, il costo del capitale, i parametri di riferimento di mercato applicabili, il cronoprogramma, gli scenari avversi, le eventuali strategie di dismissione e gli indicatori di risultato.
3. Il Piano strategico di investimento e i programmi di investimento sono approvati dagli organi competenti del Fondo in piena autonomia gestionale e nel rispetto del Piano nazionale della politica economica e industriale.
4. Il Piano strategico di investimento e i relativi programmi sono sottoposti a monitoraggio periodico e a valutazione preventiva e successiva di sostenibilità economico-finanziaria, del rapporto rischio-rendimento, dell'addizionalità e dei risultati conseguiti rispetto ai parametri di riferimento individuati.
5. Le decisioni di investimento definite nel Piano strategico di investimento sono assunte sulla base dei seguenti criteri: a) autonomia, indipendenza e conformità agli obiettivi del Piano nazionale della politica economica e industriale; b) sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale; c) adeguatezza del rendimento atteso, al netto dei costi, rispetto al rischio assunto e al costo del capitale; d) addizionalità e capacità di mobilitare capitale privato, anche attraverso coinvestimenti con investitori indipendenti a condizioni di mercato; e) impatto sulla capacità produttiva, sulla produttività e sulla competitività; f) innovazione, autonomia tecnologica ed energetica; g) rafforzamento delle filiere e resilienza del sistema economico; h) occupazione qualificata e sviluppo delle competenze; i) riduzione dei divari territoriali e sviluppo del Mezzogiorno; l) sostenibilità ambientale e coerenza con il diritto dell'Unione europea.
6. Il Fondo non può effettuare operazioni prive di una preventiva valutazione autonoma di sostenibilità economico-finanziaria.
7. Sono escluse operazioni aventi finalità esclusivamente speculative o dirette alla copertura della spesa corrente o di trasferimenti assistenziali.
Art. 7. (Struttura di gruppo e veicoli di investimento)
1. Il Fondo può promuovere, costituire, acquisire e partecipare società sub-capogruppo ( sub-holding ), fondi, patrimoni destinati, società di investimento, società di progetto e altri veicoli d'investimento, anche con la partecipazione di investitori pubblici e privati ai sensi dell'articolo 8. I veicoli sono organizzati secondo criteri di autonomia patrimoniale, contabile, gestionale e di separazione dei rischi.
2. Il Fondo può detenere nei veicoli partecipazioni di controllo, collegamento o minoranza, in funzione della missione, della natura dell'investimento e della struttura di coinvestimento.
3. I diversi veicoli d'investimento sono finalizzati a indirizzare le risorse finanziarie e a realizzare missioni e funzioni coerenti con il Piano nazionale della politica economica e industriale di cui all'articolo 5 e con le finalità del Fondo di cui all'articolo 2.
4. Ciascun veicolo è dotato, secondo la forma giuridica adottata, di autonomia patrimoniale, contabile e gestionale e di una propria politica di investimento, rischio e rendimento.
5. Gli interventi in imprese in temporanea difficoltà sono ammessi soltanto in presenza di un piano credibile di riequilibrio e di una ragionevole prospettiva di recupero e remunerazione del capitale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea applicabile.
6. Le passività dei veicoli non sono automaticamente garantite dal Fondo o dallo Stato e non determinano responsabilità solidale della capogruppo, salvo obbligazioni specificamente assunte. Eventuali garanzie infragruppo sono specifiche, limitate, remunerate secondo criteri di mercato, deliberate previa valutazione del rischio e nel rispetto dei limiti stabiliti dallo statuto; sono escluse garanzie incrociate o clausole di inadempimento incrociato ( cross-default ) di carattere generale.
7. La durata dell'investimento è determinata in relazione alla natura dell' asset , al ciclo industriale, alla strategicità e alla sostenibilità economico-finanziaria.
8. Non sussiste un obbligo generalizzato di dismissione o privatizzazione entro termini predeterminati.
9. La dismissione è deliberata dagli organi competenti sulla base delle condizioni di mercato, del rendimento conseguito, delle prospettive industriali e dell'interesse strategico.
Art. 8. (Partecipazione del capitale privato e istituzionale)
1. Nei veicoli di investimento promossi o partecipati dal Fondo possono investire, su base volontaria e a condizioni di mercato, persone giuridiche, fondi pensione, casse previdenziali, imprese di assicurazione, banche, fondi di investimento, fondazioni, imprese industriali e altri investitori qualificati, nazionali, europei e internazionali, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.
2. La partecipazione privata è remunerata in relazione al profilo di rischio, alla durata, alla liquidità e alle caratteristiche delle attività finanziate.
3. Il Fondo promuove nei veicoli d'investimento forme di coinvestimento mediante capitale di rischio ( equity ), strumenti assimilabili al capitale di rischio (quasi- equity ), debito, fondi tematici, finanza di progetto ( project finance ), partenariati, strumenti di condivisione del rischio e ulteriori strumenti finanziari ammessi dall'ordinamento. Ove possibile, il coinvolgimento di investitori privati indipendenti avviene mediante procedure competitive o alle medesime condizioni degli altri investitori, adeguatamente documentate.
4. La partecipazione privata ai veicoli non comporta la perdita del controllo pubblico della capogruppo.
Art. 9. (Rapporti infragruppo e disciplina di mercato)
1. I rapporti tra il Fondo e i veicoli d'investimento partecipati dallo stesso Fondo, nonché tra i veicoli medesimi, sono disciplinati nello statuto secondo criteri di trasparenza, separazione contabile, corretta allocazione dei rischi e condizioni di mercato, applicando il principio di libera concorrenza nelle operazioni infragruppo.
2. Il Fondo adotta una politica consolidata di gruppo in materia di capitale, liquidità, leva, concentrazione e rischio, ferme restando l'autonomia e la separazione patrimoniale delle singole unità.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , sono stabilite procedure rafforzate per le operazioni con parti correlate e per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
Art. 10. (Strumenti nazionali di investimento)
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, il Fondo può emettere strumenti nazionali di investimento, di seguito denominati « SNI », destinati alla raccolta volontaria del risparmio di persone fisiche, persone giuridiche, investitori istituzionali ed enti, residenti in Italia o all'estero.
2. Gli SNI sono strumenti finanziari di scopo destinati al finanziamento di uno o più programmi strategici di investimento, individuati nei documenti di emissione.
3. Le risorse raccolte sono contabilmente tracciate e destinate esclusivamente ai programmi indicati nei documenti di emissione.
4. Gli SNI sono remunerati secondo condizioni coerenti con il rischio, la durata e la liquidità delle attività finanziate e non beneficiano di garanzia generale o automatica dello Stato né di garanzia implicita di rimborso al valore nominale.
Art. 11. (Tipologie di strumenti nazionali di investimento)
1. Gli SNI possono articolarsi nelle seguenti categorie: a) conti di investimento nazionali, destinati prevalentemente a persone fisiche, famiglie e piccole e medie imprese b) obbligazioni per lo sviluppo nazionale, destinate a investimenti di medio e lungo periodo c) strumenti dedicati a fondi pensione, casse previdenziali, imprese di assicurazione, fondazioni e altri investitori istituzionali d) strumenti tematici collegati a specifici veicoli di investimento o missioni strategiche.
2. I conti di investimento nazionali di cui al comma 1, lettera a) , costituiscono strumenti finanziari di investimento e non depositi bancari o conti di pagamento. Essi non sono rimborsabili a vista, salvo le condizioni di liquidità previste nei documenti di emissione, e non beneficiano dei sistemi di garanzia dei depositi, salvo che ricorrano autonomamente i presupposti previsti dalla normativa applicabile.
3. Per ciascuna emissione sono indicati almeno l'ammontare massimo, la durata, la remunerazione, i rischi, le condizioni di trasferibilità e rimborso, il programma finanziato, gli eventuali meccanismi di protezione, le condizioni di liquidità e le modalità di rendicontazione.
4. Il collocamento è effettuato attraverso intermediari autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercati finanziari e tutela degli investitori.
5. Gli strumenti nazionali di investimento sono, salvo diversa previsione contenuta nelle condizioni della singola emissione e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, liberamente cedibili e trasferibili.
6. Al fine di favorirne la liquidità e la circolazione, gli strumenti nazionali di investimento possono essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre sedi di negoziazione consentite dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
7. Il Fondo può stipulare convenzioni con banche, imprese di investimento e altri intermediari autorizzati per il collocamento, la sottoscrizione, la negoziazione e il trasferimento degli SNI, nonché per lo svolgimento di attività di market making e di altri servizi finalizzati a favorire la liquidità del mercato secondario.
8. Gli intermediari di cui al comma 7 possono, nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile, acquistare, detenere, trasferire e negoziare gli strumenti nazionali di investimento per conto proprio o della clientela.
9. Il Fondo può prevedere, per singole emissioni, meccanismi di sostegno alla liquidità, finestre periodiche di negoziazione, programmi di riacquisto e ulteriori strumenti volti a facilitare lo smobilizzo dell'investimento, purché preventivamente disciplinati nei documenti di emissione, compatibili con l'equilibrio patrimoniale e finanziario del Fondo e non comportanti garanzie generali o automatiche dello Stato.
10. Il Fondo può strutturare le singole emissioni in classi o categorie caratterizzate da differenti livelli di subordinazione, rischio, rendimento, durata e priorità di rimborso, al fine di favorire la partecipazione di differenti categorie di investitori e una efficiente allocazione e condivisione dei rischi.
11. Il Fondo può istituire, direttamente o mediante intermediari autorizzati, sistemi e procedure per favorire l'incontro tra richieste di acquisto e di vendita degli strumenti nazionali di investimento, nel rispetto della disciplina applicabile alle sedi e ai sistemi di negoziazione.
12. Gli strumenti nazionali di investimento possono essere emessi, registrati, trasferiti e negoziati anche mediante tecnologie a registro distribuito, ove consentito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto dei requisiti di tutela degli investitori, trasparenza, sicurezza e integrità del mercato.
13. La disciplina delle emissioni e dei relativi meccanismi di negoziazione assicura trasparenza dei prezzi, adeguata rappresentazione dei rischi, tutela degli investitori e rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della normativa dell'Unione europea applicabile.
Art. 12. (Fondo di protezione degli strumenti nazionali di investimento)
1. Presso il Fondo può essere istituita una sezione patrimonialmente e contabilmente separata, denominata « Fondo di protezione degli strumenti nazionali di investimento », destinata ad assorbire, nei limiti delle proprie risorse, perdite relative alle emissioni per le quali tale protezione sia prevista.
2. La sezione di cui al comma 1 è alimentata esclusivamente da quote degli utili del Fondo, premi di protezione inclusi nelle condizioni di emissione, proventi della gestione delle disponibilità, da contributi di soggetti privati o istituzionali ed eventuali apporti specificamente autorizzati.
3. L'intervento della sezione di cui al comma 1 non costituisce garanzia statale, non determina un diritto incondizionato al rimborso e opera esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili e delle condizioni previste nei documenti di emissione.
4. La presente legge non autorizza garanzie aggiuntive dello Stato sugli SNI o sulle passività del Fondo. Eventuali garanzie pubbliche possono essere previste esclusivamente da successiva e specifica disposizione legislativa, per singole operazioni o categorie delimitate, entro un massimale predeterminato, con autonoma copertura finanziaria e, ove applicabile, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al rischio.
5. Nei casi in cui sia prevista una garanzia pubblica ai sensi del comma 4, il Fondo promuove, ove economicamente e finanziariamente conveniente, il concorso di banche, intermediari finanziari, confidi, investitori istituzionali e istituzioni finanziarie nazionali o europee mediante garanzie, controgaranzie, impegni di rischio o altri strumenti di condivisione del rischio.
6. I meccanismi di cui al comma 5 sono strutturati secondo criteri di proporzionalità e addizionalità, assicurando, di norma, il mantenimento in capo agli intermediari partecipanti di una quota effettiva del rischio, al fine di evitare il trasferimento integrale delle perdite al Fondo o allo Stato e di preservare adeguati incentivi alla valutazione e al monitoraggio delle operazioni.
7. I meccanismi di condivisione del rischio possono riguardare singole operazioni o portafogli di operazioni e possono prevedere garanzie e controgaranzie, ripartizione proporzionale delle perdite, meccanismi di prima perdita, garanzie su tranche determinate e ulteriori forme di protezione compatibili con la normativa nazionale e dell'Unione europea.
8. Le convenzioni con gli intermediari stabiliscono la quota di rischio assunta da ciascun soggetto, i massimali di copertura, i criteri di ammissibilità, le modalità di escussione, la ripartizione dei recuperi, i corrispettivi eventualmente dovuti e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
9. Il Fondo favorisce, ove disponibili, forme di controgaranzia e condivisione del rischio con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea, al fine di incrementare l'effetto leva delle risorse nazionali e la capacità di mobilitazione di capitale privato.
10. I meccanismi previsti dal presente articolo non possono determinare una garanzia generale, automatica o illimitata dello Stato né trasferire sistematicamente al bilancio pubblico il rischio economico delle operazioni.
Art. 13. (Trasparenza e diritti dei sottoscrittori)
1. Il Fondo assicura ai sottoscrittori informazioni, tempestive e accessibili, in formato di dati di tipo aperto ( open data ), sulle caratteristiche degli strumenti, sui rischi, sulla destinazione delle risorse, sulla remunerazione e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati.
2. Il Fondo realizza una piattaforma digitale attraverso la quale ciascun sottoscrittore può consultare la propria posizione e le informazioni relative agli strumenti detenuti e sullo stato dell'investimento.
3. Il Fondo pubblica annualmente dati aggregati sulla raccolta, sugli investimenti finanziati, sul rendimento, sul rischio e sugli effetti economici, occupazionali, tecnologici, ambientali e territoriali.
Art. 14. (Organi del Fondo sovrano di sviluppo per la crescita degli investimenti Spa)
1. Sono organi del Fondo: a) l'assemblea; b) il presidente; c) il consiglio di amministrazione; d) l'amministratore delegato; e) il Consiglio strategico nazionale per gli investimenti; f) il collegio sindacale.
2. Lo statuto disciplina composizione, requisiti, durata, incompatibilità e funzionamento degli organi, assicurando professionalità, indipendenza, competenza, equilibrio, prevenzione dei conflitti di interesse, continuità gestionale e una chiara separazione tra funzioni dell'azionista pubblico, organi di amministrazione e gestione.
3. Gli amministratori sono selezionati secondo criteri trasparenti e comparativi sulla base di comprovata esperienza nei settori finanziario, industriale, infrastrutturale, tecnologico e della gestione del rischio, nonché di requisiti di onorabilità, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
4. Gli organi di amministrazione e gestione esercitano le proprie funzioni in piena autonomia. L'azionista pubblico esercita i diritti societari e definisce gli obiettivi generali secondo la presente legge, ma non impartisce istruzioni sulle singole decisioni di investimento, disinvestimento o gestione delle partecipazioni.
Art. 15. (Consiglio strategico nazionale per gli investimenti)
1. Il Consiglio strategico nazionale per gli investimenti è organo consultivo permanente del Fondo e concorre all'elaborazione delle linee generali del Piano strategico di investimento del Fondo.
2. Il Consiglio di cui al comma 1 non approva né valuta le singole operazioni di investimento e non può impartire direttive vincolanti agli organi di amministrazione e gestione.
3. Lo statuto assicura la presenza nel Consiglio di cui al comma 1 di rappresentanti o esperti espressi anche dagli enti pubblici d'investimento, tra cui Cassa depositi e prestiti Spa, Invitalia, SACE Spa, SIMEST Spa, Mediocredito Centrale e altri soggetti pubblici operanti nel sostegno dello sviluppo economico nazionale, dotati di comprovate competenze economiche, finanziarie, industriali, scientifiche, accademiche, tecnologiche, territoriali e sociali, selezionati secondo criteri di indipendenza e qualificazione.
4. I pareri del Consiglio di cui al comma 1 non sono vincolanti e riguardano esclusivamente indirizzi generali. I componenti si astengono in caso di conflitto di interesse e non partecipano all'istruttoria o alla decisione relativa a singole operazioni.
Art. 16. (Vigilanza, controllo dei rischi e revisione)
1. Il Fondo opera nel rispetto della normativa vigente in materia societaria, di mercati finanziari, tutela del risparmio e sana e prudente gestione, secondo le attività concretamente esercitate.
2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza previste dall'ordinamento.
3. Al Fondo e ai veicoli da esso promossi o partecipati si applicano, in quanto compatibili con la loro natura e con le attività concretamente esercitate, le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per gli aspetti di governance specificamente disciplinati dalla presente legge, le relative disposizioni speciali prevalgono sulle disposizioni incompatibili del decreto legislativo n. 175 del 2016. Restano fermi gli obblighi di autorizzazione, iscrizione, vigilanza prudenziale, trasparenza e tutela degli investitori previsti dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea.
4. Il Fondo adotta sistemi di controllo interno, gestione integrata dei rischi, nonché procedure di conformità normativa ( compliance ) e di revisione interna ( internal audit ) conformi alle migliori pratiche nazionali e internazionali. Lo statuto prevede un comitato per gli investimenti e un comitato rischi, con funzioni consultive e istruttorie, composizione prevalentemente indipendente e competenze adeguate alla complessità delle operazioni.
5. Il bilancio è sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione iscritta nel relativo registro.
6. La Corte dei conti esercita il controllo nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico.
Art. 17. (Coordinamento con il sistema nazionale degli investimenti)
1. Il Fondo opera in coordinamento con Cassa depositi e prestiti Spa, Invitalia, SACE Spa, SIMEST Spa, Mediocredito Centrale e gli altri soggetti pubblici operanti nel sostegno allo sviluppo economico, agli investimenti, all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla competitività.
2. Il coordinamento è finalizzato a favorire coinvestimenti, specializzazione degli strumenti, condivisione delle competenze e dei portafogli di progetti ( pipeline progettuali), evitando duplicazioni strutturali.
3. Restano ferme l'autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e gestionale dei soggetti coinvolti.
4. Il coordinamento non può tradursi in direttive vincolanti sulle singole operazioni del Fondo.
Art. 18. (Rendicontazione, monitoraggio e verifica statistica)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Fondo trasmette alle Camere e al Governo una relazione consolidata sull'attività svolta.
2. La relazione indica almeno: a) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società capogruppo e dei principali veicoli; b) il capitale pubblico impiegato e il capitale privato e istituzionale mobilitato; c) l'effetto leva conseguito; d) il rendimento del portafoglio, il rendimento corretto per il rischio, il confronto con i parametri di riferimento e i principali indicatori di rischio; e) gli investimenti, le partecipazioni e i programmi strategici; f) gli indicatori industriali, tecnologici, occupazionali, ambientali e territoriali; g) lo stato delle missioni dedicate al Mezzogiorno; h) le eventuali garanzie pubbliche specificamente autorizzate e altre passività potenziali rilevanti.
3. Il Fondo trasmette all'ISTAT e alle altre autorità competenti le informazioni necessarie alla verifica della classificazione statistica della capogruppo e, ove rilevante, delle unità partecipate secondo il SEC 2010, nonché le informazioni relativi ai ricavi di mercato, alle fonti di finanziamento, alla remunerazione del capitale e alla distribuzione effettiva dei rischi.
4. La verifica statistica tiene conto delle caratteristiche sostanziali delle singole unità, della loro autonomia decisionale, della natura di mercato o non di mercato, delle fonti di ricavo, delle condizioni delle operazioni, dell'esistenza di garanzie o impegni pubblici e della distribuzione effettiva dei rischi.
5. Con cadenza almeno triennale, il Fondo affida a un soggetto indipendente una valutazione esterna della governance , della gestione dei rischi e dei risultati finanziari e industriali, inclusi i risultati conseguiti rispetto ai parametri di riferimento. La relazione è trasmessa alle Camere, al Governo e alle autorità statistiche competenti ed è pubblicata, fatti salvi i dati soggetti a riservatezza.
Art. 19. (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla capitalizzazione iniziale del Fondo sono limitati alla quota degli apporti effettuati in denaro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, entro il limite massimo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e al netto del valore dei conferimenti in natura effettuati nei medesimi esercizi.
2. Alla quota di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza dell'importo effettivamente necessario, mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa di cui ai commi da 3 a 7. Gli apporti in denaro sono effettuati esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e accertate. Le risorse eccedenti rispetto alla quota monetaria effettivamente conferita non sono trasferite al Fondo e restano acquisite al bilancio dello Stato o destinate secondo la normativa vigente.
3. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2027 e 2028, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027 e 2028, i soggetti di cui al primo periodo trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguiti da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2027 e 2028. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al secondo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di un importo pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
6. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1- bis , lettere b) e c) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificate dall'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono incrementate di ulteriori 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo, del valore dei conferimenti in natura effettuati ai sensi dell'articolo 3 e della conseguente quota residua di apporti in denaro, adottando o proponendo gli eventuali correttivi necessari nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e degli obiettivi di finanza pubblica.
9. La qualificazione contabile e statistica degli apporti in denaro e dei conferimenti in natura è effettuata secondo i criteri del SEC 2010 e sulla base della sostanza economica delle operazioni. Restano ferme le competenze dell'ISTAT, di Eurostat e delle altre autorità competenti in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica e sulla classificazione statistica del Fondo e delle operazioni ad esso riferite.
Art. 20. (Statuto, disposizioni finali ed entrata in vigore)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le Commissioni parlamentari competenti, è approvato lo statuto del Fondo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli atti necessari alla costituzione della società e alla sua iscrizione nel registro delle imprese. L'operatività del Fondo ha inizio dalla data di iscrizione.
3. Lo statuto disciplina, in particolare, la governance , il sistema delle deleghe, i requisiti degli organi, la politica di rischio, la regolamentazione dei conflitti di interesse, i limiti di leva e concentrazione, la costituzione e partecipazione dei veicoli, le operazioni con parti correlate, le procedure di investimento e dismissione, i parametri di riferimento di rendimento e di rischio, le politiche di liquidità, i criteri di remunerazione degli organi, i piani di continuità e successione e il sistema dei controlli.
4. Entro cinque anni dalla data di avvio dell'operatività, il Governo presenta alle Camere una relazione di valutazione sull'efficacia del Fondo, sul capitale privato mobilitato, sul rendimento corretto per il rischio, sull'impatto economico e industriale, sull'addizionalità degli investimenti e sull'adeguatezza della disciplina.
5. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .