Modifiche alla legge 4 agosto 2021, n. 116, in materia di formazione obbligatoria di primo soccorso
S.1986 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 4 agosto 2021, n. 116, in materia di formazione obbligatoria di primo soccorso
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Pellegrino Cinzia, presentato il 29/07/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche alla legge 4 agosto 2021, n. 116)
1. Alla legge 4 agosto 2021, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni in materia di percorso formativo di primo soccorso e di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici »; b) all'articolo 1, prima del comma 1 è premesso il seguente: « 01 . Con l'obiettivo di diffondere una cultura del soccorso e di favorire l'adozione tempestiva di misure di primo intervento che possano ridurre significativamente il tasso di mortalità in caso di emergenze, la presente legge ha per oggetto la promozione e l'attuazione sul territorio nazionale di un percorso formativo obbligatorio di primo soccorso in ambito scolastico, lavorativo pubblico e privato, sportivo e socio-sanitario, a salvaguardia della vita umana in caso di emergenze sanitarie e situazioni critiche, tra cui l'arresto cardiaco, il soffocamento, le intossicazioni e le ferite gravi »; c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e aperti al pubblico »; 2) al comma 1 le parole « possono adottare » sono sostituite dalle seguenti: « adottano »; 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 - bis . È fatto obbligo a tutti gli enti pubblici, ai plessi scolastici, alle strutture sportive, ai centri commerciali e alle aziende con più di cinquanta dipendenti di dotarsi, con risorse proprie, di almeno un DAE, garantendo la presenza di personale formato al suo utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchio »; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . Gli enti territoriali possono incentivare e sostenere l'installazione dei DAE nei condomìni e nelle aree aperte al pubblico, a valere sulle risorse iscritte nei rispettivi bilanci »; d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6- bis. — (Formazione obbligatoria in materia di primo soccorso) — 1 . È istituito in ciascuna regione e provincia autonoma un percorso formativo obbligatorio di primo soccorso organizzato da enti accreditati dal Ministero della salute, nei seguenti ambiti: a) scolastico: per tutti gli studenti, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, con moduli annuali di formazione pratica e teorica; b) lavorativo: per tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) sportivo: per tutti gli operatori sportivi, tecnici, istruttori e volontari che operano in strutture sportive pubbliche e private; d) socio-sanitario: per tutto il personale delle strutture socio-sanitarie, delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle case di riposo e delle case albergo, con particolare attenzione a quello non sanitario. 2 . La formazione deve includere almeno le seguenti competenze: a) riconoscimento di un'emergenza sanitaria; b) gestione delle vie aeree; c) rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base; d) utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE); e) gestione delle emorragie e delle ustioni; f) comunicazione con i servizi di emergenza 112 e 118; g) conoscenza della catena della sopravvivenza. 3 . Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. 4 . Agli oneri derivanti dall'assolvimento dell'obbligo del percorso formativo provvedono, per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) , gli istituti scolastici con le risorse finanziarie disponibili e, per i soggetti di cui alle lettere b) , c) e d) , il datore di lavoro o, per i volontari, il soggetto titolare della struttura presso la quale essi operano »; e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali »; 2) le parole: « promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « promuove annualmente campagne informative nazionali per diffondere la cultura del primo soccorso e, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione »; f) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: « Art. 8- bis . — (Monitoraggio e valutazione) — 1 . Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della salute presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del percorso formativo di cui all'articolo 6- bis e sugli effetti che ne sono derivati in termini di percentuale di sopravvivenza delle persone soccorse in situazione di arresto cardiaco, corredata di un'analisi comparativa dei dati disponibili relativi ai Paesi europei e di eventuali proposte normative in materia di primo soccorso. Art. 8- ter. — (Sanzioni) — 1 . Ai soggetti che non adempiono agli obblighi di cui alla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata ».