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Istituzione del percorso formativo nazionale per i caregiver di cani e disposizioni per la prevenzione delle morsicature canine e la promozione del possesso responsabile degli animali d'affezione

S.1987 · titolo ufficiale: Istituzione del percorso formativo nazionale per i caregiver di cani e disposizioni per la prevenzione delle morsicature canine e la promozione del possesso responsabile degli animali d'affezione

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/09/2026. proposto da Sen. De Poli Antonio, presentato il 29/07/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina un sistema nazionale di prevenzione delle morsicature canine e di promozione del possesso responsabile degli animali d'affezione, al fine di: a) ridurre l'incidenza e la gravità degli episodi di aggressione; b) migliorare le competenze dei caregiver ; c) tutelare il benessere animale; d) rafforzare la sicurezza pubblica.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per: a) caregiver : il proprietario o detentore responsabile del cane; b) situazioni a rischio: le condizioni individuate sulla base dei criteri multifattoriali definiti ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3. (Istituzione del percorso formativo nazionale)

1. È istituito il percorso formativo nazionale per i caregiver di cani, finalizzato alla prevenzione delle morsicature e alla gestione consapevole dell'animale.

2. Il percorso formativo nazionale si articola in: a) un percorso di formazione di base; b) percorsi formativi rafforzati per i soggetti individuati nell'ambito delle situazioni a rischio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) .

Art. 4. (Obbligo formativo)

1. La partecipazione al percorso formativo di cui all'articolo 3 è obbligatorio per: a) i nuovi caregiver ; b) i caregiver individuati nell'ambito delle situazioni a rischio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) .

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il ruolo di caregiver , adempiono all'obbligo formativo di cui al comma 1 entro quarantotto mesi dalla medesima data.

3. L'obbligo formativo può essere assolto mediante il superamento di una verifica preliminare delle competenze.

Art. 5. (Contenuti del percorso formativo)

1. Il percorso formativo di cui all'articolo 3 comprende, in particolare, i seguenti ambiti: a) etologia e comportamento del cane; b) comunicazione tra essere umano e animale; c) gestione quotidiana e bisogni dell'animale; d) prevenzione dell'aggressività; e) sicurezza nelle interazioni; f) normativa vigente e responsabilità connesse alla proprietà e alla detenzione del cane.

2. È vietato il ricorso a metodi coercitivi e a strumenti avversivi, individuati secondo criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6. (Sistema di valutazione)

1. È istituito un sistema di valutazione basato: a) sulla raccolta dei dati e sulla loro integrazione integrazione con i dati dell'anagrafe canina; b) sull'analisi multifattoriale del rischio; c) sull'utilizzo di protocolli scientificamente validati.

2. Il sistema di valutazione del rischio non è basato sull'appartenenza del cane a una determinata razza.

Art. 7. (Interventi nelle situazioni a rischio)

1. Nelle situazioni a rischio individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) , possono essere disposti: a) la partecipazione obbligatoria a percorsi formativi; b) il ricorso al supporto specialistico veterinario; c) prescrizioni relative alla gestione del cane.

2. L'allontanamento del cane dal caregiver può essere disposto esclusivamente come misura eccezionale .

Art. 8. (Misure in favore dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. I caregiver di età superiore a settanta anni possono individuare un soggetto garante.

2. Il garante assume la responsabilità giuridica e gestionale dell'animale nei casi in cui il caregiver sia impossibilitato a provvedervi.

Art. 9. (Figure professionali)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze: a) i medici veterinari delle aziende sanitarie locali; b) i medici veterinari esperti in comportamento animale; c) gli educatori e gli istruttori cinofili qualificati; d) gli psicologi.

Art. 10. (Modalità di attuazione)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, secondo le rispettive competenze, le regioni, le aziende sanitarie locali e gli enti locali.

2. I percorsi formativi di cui alla presente legge possono essere erogati in presenza, in modalità telematica o integrata.

Art. 11. (Sperimentazione)

1. Al fine di valutare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e di definirne i relativi standard nazionali, è avviata una fase di sperimentazione territoriale della durata di ventiquattro mesi.

Art. 12. (Sanzioni)

1. Il mancato adempimento degli obblighi formativi di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non esonera dall'adempimento dell'obbligo formativo, al quale l'interessato è tenuto a provvedere entro i termini stabiliti dall'autorità competente.

3. In caso di reiterata inadempienza degli obblighi di cui al comma 1 possono essere adottate misure progressive di limitazione della detenzione dell'animale.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al finanziamento di interventi per la tutela del benessere animale e per la prevenzione egli episodi di aggressione.

Art. 13. (Monitoraggio e valutazione)

1. È istituito un sistema di monitoraggio dell'attuazione della presente legge basato sui seguenti indicatori di efficacia: a) numero degli episodi di morsicatura; b) numero degli accessi ai servizi sanitari conseguenti a morsicature canine; c) tasso di partecipazione ai percorsi formativi.

2. I risultati del monitoraggio sono sottoposti a valutazione almeno ogni tre anni.

Art. 14. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15. (Decreti attuativi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti: a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di cui all'articolo 3; b) i criteri per la valutazione del rischio e le modalità operative del sistema di cui all'articolo 6; c) i criteri per l'individuazione dei metodi coercitivi e degli strumenti avversivi di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

scheda ufficiale sul sito del Senato