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La polizia potrà vietarti di radunarti e trattenerti

S.1990 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno

stato: esame in comm., ultima attività il 21/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro interno Piantedosi ed altri, presentato il 30/07/2026.

in parole semplici

IN BREVE

Il disegno di legge S.1990 propone molte modifiche per la sicurezza pubblica, l'organizzazione delle Forze di polizia e il sostegno alle famiglie per prevenire il disagio giovanile. Introduce nuovi poteri per la polizia, nuove strutture interne al Ministero dell'interno e misure di prevenzione e formazione.

COSA CAMBIA PER TE

- Il questore (capo provinciale della polizia) può vietare a qualcuno di radunarsi con altre persone dopo comportamenti intimidatori o violenti in pubblica piazza.

- La polizia può accompagnare e trattenere persone in ufficio durante operazioni di prevenzione in luoghi affollati se ci sono elementi concreti di rischio.

- Aumentano le pene per danneggiamenti compiuti da gruppi di cinque o più persone.

- Vengono introdotte aggravanti per reati commessi contro giornalisti e per chi ha eluso misure di rimpatrio.

- Si possono istituire posti di polizia distaccati temporanei in ospedali, centri commerciali, zone industriali e località turistiche.

- Polizia e Carabinieri possono usare fino a 40 natanti ciascuna per vigilare i litorali.

- È previsto l’uso più ampio di droni e l’allargamento delle finalità per il loro impiego da parte delle Forze di polizia.

- Possibilità per le Forze di polizia di accedere a dati ferroviari tramite convenzioni con le società ferroviarie, sentito il Garante della privacy.

- Vengono create nuove direzioni centrali nella Polizia di Stato per polizia scientifica, reparti mobili e formazione.

- Nuove regole su concorsi e promozioni nelle carriere della Polizia e nel personale medico e tecnico.

- Sanzioni amministrative (500–2.500 euro) per uso non autorizzato in pubblico di stemmi e segni distintivi di Carabinieri e Guardia di finanza.

A CHI SI APPLICA

- Ai cittadini che partecipano a raduni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

- A persone controllate dalla polizia durante operazioni preventive in luoghi affollati.

- Alle Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza) e al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

- Alle famiglie e alle scuole coinvolte nelle reti territoriali per la prevenzione del disagio giovanile.

- A società ferroviarie e agli enti che gestiscono dati sul traffico ferroviario.

- Al personale delle forze di polizia straniere che entrano in Italia per addestramento o missioni internazionali.

A CHE PUNTO E'

Il provvedimento è all'esame in commissione del Senato (stato indicato nel testo). Non è ancora legge. Potrà cambiare durante l'iter parlamentare.

ARTICOLO PER ARTICOLO

Art. 1: Modifica il codice antimafia per introdurre l'avviso orale con divieto di radunarsi dopo atti intimidatori o violenti, in certi casi e nei cinque anni precedenti.

Art. 2: Consente l'accompagnamento e il trattenimento in uffici di polizia durante operazioni preventive in luoghi affollati se sussistono elementi concreti di pericolo.

Art. 3: Aggiunge aggravanti per reati commessi contro giornalisti e per chi ha eluso misure di rimpatrio o divieto di reingresso.

Art. 4: Aumenta la pena per danneggiamento commesso da cinque o più persone e adegua norme di procedura penale per casi di impossibilità di arresto immediato.

Art. 5: Sopprime la tutela prevista quando l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva del denunciante nell'articolo sull'occupazione arbitraria.

Art. 6: Esclude restituzioni e risarcimenti quando la persona offesa ha commesso determinati reati (elencati) in occasione del fatto.

Art. 7: Istituisce la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie nei centri per la famiglia, con regole di funzionamento e finanziamenti per progetti.

Art. 8: Prevede l'istituzione di posti di polizia distaccati, anche temporanei, per controlli su presidi ospedalieri, centri commerciali, zone industriali e località turistiche; dispone adeguamenti regolamentari temporanei.

Art. 9: Autorizza Polizia di Stato e Carabinieri a usare fino a 40 natanti ciascuna per vigilanza dei litorali, senza nuovi oneri per lo Stato.

Art. 10: Amplia la consultazione sullo uso degli aeromobili a pilotaggio remoto includendo il Ministro della Giustizia e estende le finalità d'uso a prevenzione e mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 11: Permette convenzioni tra Forze di polizia e gestori ferroviari per accesso a informazioni sulle banche dati del traffico, sentito il Garante; modifica alcune competenze territoriali e include ISTAT per dati turistici.

Art. 12: Consente l'autorizzazione al personale di forze di polizia straniere a introdurre e portare armi in Italia per addestramento o missioni internazionali, previa valutazione di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 13: Modifica il codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per specifiche lesioni a ufficiali o agenti di polizia.

Art. 14: Istituisce la Direzione centrale per la polizia scientifica nella Polizia di Stato, assegna dirigenti e risorse interne e riorganizza le dotazioni organiche senza nuovi oneri.

Art. 15: Istituisce la Direzione centrale dei reparti mobili e speciali della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento e pianificazione, riorganizzando risorse interne.

Art. 16: Crea la Direzione centrale per la formazione della Polizia di Stato, accorpando scuole e centri di formazione sotto un unico indirizzo e trasferendo risorse dall'ispettorato.

Art. 17: Ridefinisce procedure di formazione e giudizio di idoneità nei corsi della Polizia di Stato e introduce la possibilità di accertamenti fisici, psichici e attitudinali durante il corso.

Art. 18: Modifica l'accesso alla qualifica di primo dirigente con quote per scrutinio e concorso, introduce concorsi annuali e criteri di esclusione per rendimento e sanzioni disciplinari.

Art. 19: Aggiorna i requisiti di studio per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e richiede il requisito di affidabilità per l'accesso tramite concorso pubblico.

Art. 20: Ridefinisce l'ordinamento della carriera dei medici di Polizia, inquadramenti e uffici, con adeguamenti organici e riduzione compensativa di facoltà assunzionali.

Art. 21: Varia le regole sulla compilazione e revisione della documentazione caratteristica per l'Arma dei carabinieri e stabilisce un regolamento di adeguamento.

Art. 22: Introduce sanzione amministrativa (500–2.500 euro) e sequestro per uso non autorizzato in pubblico dei segni distintivi dell'Arma dei carabinieri.

Art. 23: Introduce sanzione amministrativa (500–2.500 euro) e sequestro per uso non autorizzato in pubblico dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 24: Ridefinisce i ruoli e gli incarichi del personale del Corpo di Polizia penitenziaria e modifica regole di promozione e nomina ai posti dirigenziali; aggiorna termini e requisiti di accesso.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis . Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all'articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13- bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico »; 2) al comma 6: 2.1) al primo periodo, le parole: « il divieto di cui ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4, 5 e 5- bis »; 2.2) al secondo periodo, le parole: « il divieto di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4 e 5- bis »; b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6- bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 5- bis e 6- bis ».

Art. 2. (Modifica all'articolo 11- bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

1. All'articolo 11- bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il comma 3- bis è aggiunto il seguente: « 3-ter . L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4- bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3- bis ».

Art. 3. (Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11- undecies ) sono aggiunti i seguenti: « 11- duodecies ) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all'albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all'albo, nell'atto o a causa della propria attività giornalistica o dell'incarico di direzione; 11- terdecies ) l'avere il colpevole commesso il delitto durante il tempo in cui si è sottratto, senza un giustificato motivo, all'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o adottata per la sua appartenenza a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che, notificata all'interessato, non risulta essere sospesa o scaduta, ovvero nel caso in cui il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 13- bis , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

Art. 4. (Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di danneggiamento)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « Se le condotte di cui al primo e al secondo comma sono commesse da cinque o più persone riunite, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 381, comma 2, lettera h), le parole: « comma 2 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « , commi secondo e settimo, del codice penale »; b) all'articolo 382- bis , dopo il comma 1- ter è aggiunto il seguente: « 1-quater . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 635, comma settimo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ».

Art. 5. (Modifica all'articolo 321- bis del codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All'articolo 321- bis, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, » sono soppresse.

Art. 6. (Modifica all'articolo 185 del codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno)

1. All'articolo 185 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609- bis , 609- quater , 609- octies , 624- bis , 628 e 630 ».

Art. 7. (Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell'ambito territoriale dei singoli centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio. L'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5- bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario alla rete territoriale non dà diritto a esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche per la famiglia, dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani e del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico-motoria. Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.

3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.

4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud » e del piano « Agenda Nord », nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia previsto dall'articolo 5- bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale « PN Scuola e Competenze 2021-2027 » nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità ad esso applicabili.

Art. 8. (Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo regolamento, nonché la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b) , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Per esigenze di celerità e di semplificazione, le modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, necessarie al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9. (Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della guardia di finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera g) , del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in un numero complessivo massimo di quaranta unità per ciascuna Amministrazione e impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10. (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)

1. All'articolo 5, comma 3- sexies , primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , con il Ministro della giustizia »; b) le parole: « con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione e contrasto dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico ».

Art. 11. (Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria nonché disposizioni in materia di locazioni)

1. Per il potenziamento delle attività di polizia svolte sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno, le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono stipulare, per i profili di rispettiva competenza e sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'interno, apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, alle informazioni presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.

2. All'articolo 13- ter , comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « territorialmente competente » sono sostituite dalle seguenti: « e al reparto della Guardia di finanza territorialmente competenti ».

3. All'articolo 6- quater , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « Ministero del turismo » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

Art. 12. (Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere )

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2- bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Oltre a quanto previsto dal primo periodo, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munizionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale e a cui l'Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette »; b) al comma 2- ter , dopo le parole: « legittima difesa » sono inserite le seguenti: « e per le finalità di addestramento di cui al medesimo comma 2- bis » .

Art. 13. ( Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza )

1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 583 -quater , » sono inserite le seguenti: « primo comma, ».

Art. 14. ( Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno )

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione centrale per assicurare le funzioni di direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché il supporto tecnico-scientifico agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie, attraverso accertamenti forensi.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

3. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche, così come modificate dal comma 6.

4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.

5. I centri interregionali o regionali di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, svolgono funzioni di indirizzo e di supporto delle attività di polizia scientifica svolte dalle questure e dai commissariati distaccati.

6. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, anche conseguenti all'istituzione della Direzione centrale di cui al comma 1, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge, allo scopo di prevedere un incremento di unità con qualifica dirigenziale, al quale si provvede, a fini di invarianza di spesa, mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 186 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

7. A seguito delle modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 6, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

8. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15. (Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica, con contestuale declassamento, a fini di invarianza di spesa, dell'analogo livello di preposizione della Zona di polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nell'ambito delle dotazioni organiche, come modificate dall'articolo 14, comma 6.

3. Restano ferme le competenze in materia di impiego dei reparti mobili demandate alla Segreteria del Dipartimento, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, nonché quelle riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera m) , relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio.

4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. (Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale per la formazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso le scuole della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dalla Direzione centrale di cui al primo periodo del presente comma dipendono le scuole, gli istituti e i centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche, come modificate dall'articolo 14, comma 6.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2- bis , 2- ter e 2- quater dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78. I riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2- bis , della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono fatti alla Direzione centrale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2- bis , della legge 31 marzo 2000, n. 78.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. (Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato)

1. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6- bis : 1) al comma 2: 1.1) al primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, i frequentatori » sono sostituite dalle seguenti: « , gli allievi agenti »; 1.2) al secondo periodo, le parole: « del primo semestre di corso il direttore della scuola » sono sostituite dalle seguenti: « di tale periodo una commissione, presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente a una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, »; 1.3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato »; 2) al comma 3, le parole: « In deroga a quanto previsto dal comma 1, », « secondo » e « formazione ed » sono soppresse; 3) al comma 4: 3.1) le parole: « Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, » sono sostituite dalle seguenti: « Al termine del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione, »; 3.2) le parole: « dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza »; 3.3) le parole: « ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità » sono sostituite dalle seguenti: « ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2, gli agenti in prova »; 3.4) le parole: « agli uffici » sono sostituite dalle seguenti: « alle articolazioni »; 4) al comma 5, le parole: « del reparto o dell'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza » e le parole: « degli esami » sono sostituite dalle seguenti: « del corso »; 5) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis . Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel periodo di formazione presso gli istituti di istruzione o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »; 6) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »; b) all'articolo 24- quater il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione »; c) all'articolo 27, comma 7, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »; d) all'articolo 27- ter : 1) al comma 6, la parola: « applicativo » è sostituita dalla seguente: « operativo »; 2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: « 6-bis . Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. 6-ter . Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 3, le parole: « della durata di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a sei mesi »; 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis . Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »; 3) al comma 8, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »; b) all'articolo 20- quater , il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b) , del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »; c) all'articolo 25- bis : 1) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »; 2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis . Durante i corsi di cui ai commi 8 e 8- bis , in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »; d) all'articolo 25- ter , il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4 »; e) all'articolo 25- quater , comma 1, lettera b) , dopo le parole: « di fine corso » sono aggiunte le seguenti: « o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6- bis , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal comma 1, lettera a) , numero 1), del presente articolo, si applicano altresì al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27- ter , comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25- bis , commi 8- bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18. (Disposizioni per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Art. 7. – (Nomina a primo dirigente) – 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene: a) nel limite del 90 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi; b) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 6- bis . La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) , precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »; b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: « Art . 7- bis. – (Concorso per la nomina a primo dirigente) – 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) , è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale. 3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso. 4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare; b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) . 5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. – (Nomina a primo dirigente tecnico) – 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico avviene: a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi; b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 33- bis . La nomina a primo dirigente tecnico dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) , precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »; d) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente: « Art. 34- bis. – (Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico) – 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) , è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. 2 . L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere. 3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso. 4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare; b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) . 5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; e) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: « Art. 49. – (Nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario) – 1. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario avviene: a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con le qualifiche di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi; b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con le qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 48- bis . Le nomine a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario dei vincitori del concorso decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) , precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »; f) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente: « Art. 49-bis. – (Concorsi per la nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario) – 1. I concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b) , sono indetti annualmente con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere. 3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso. 4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare; b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) . 5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; g) all'articolo 59- bis , comma 6, le parole: « con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « con un anno, due anni o almeno tre anni ».

2. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19. (Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole: « e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2 » sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei »; b) all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso »; c) all'articolo 5- bis , il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei »; d) all'articolo 5- ter , il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 7- septies è inserito il seguente: « 7-octies. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, è richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ».

Art. 20. (Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 43, comma 1, lettera a) : 1) le parole: « medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; » sono soppresse; 2) dopo le parole: « medico principale » sono inserite le seguenti: « , limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione »; b) all'articolo 45, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno »; c) all'articolo 45- bis : 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico-legali. La preposizione del personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 3 »; d) all'articolo 46, comma 2- bis , al primo e al terzo periodo, le parole: « alla qualifica di medico » sono sostituite dalle seguenti: « alla qualifica di medico principale »; e) all'articolo 47: 1) al comma 1, le parole: « Durante la frequenza del corso i medici » sono sostituite dalle seguenti: « Durante la frequenza del corso i medici principali »; 2) al comma 4, le parole: « I medici e i medici veterinari » sono sostituite dalle seguenti: « I medici principali e i medici veterinari » e la parola « principale » è sostituita dalla seguente: « capo »; f) all'articolo 48: 1) al comma 1, le parole: « di medico capo e » sono soppresse, le parole: « delle carriere dei medici e » sono sostituite dalle seguenti: « della carriera » e le parole: « rispettivamente » e « due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e » sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: « a medico capo e » e le parole: « medici principali e i », ovunque ricorrono, sono soppresse; 3) alla rubrica, le parole: « a medico capo e » sono soppresse; g) dopo l'articolo 53- ter è inserito il seguente: « Art. 53 -quater . – (Inquadramento dei medici principali) – 1. I medici principali con decorrenza nella qualifica 1° marzo e 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, e i medici principali con decorrenza nella qualifica 31 luglio 2026, sono inquadrati nella qualifica di medico capo, rispettivamente, con decorrenza 30 giugno 2026, 2 luglio 2026 e 30 giugno 2027, secondo l'ordine di ruolo ».

2. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge, allo scopo di prevedere un incremento di unità con qualifica dirigenziale.

3. Agli oneri di cui ai commi 1, lettera g), e 2 si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 12 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

Art. 21. (Disposizioni in materia di compilazione e revisione della documentazione caratteristica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'Arma dei carabinieri, il revisore, inferiore di grado o pari grado con minore anzianità del compilatore o del primo revisore, interviene nella revisione della documentazione caratteristica del giudicando.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 699 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i documenti caratteristici del personale dell'Arma dei carabinieri appartenente alle categorie dei carabinieri effettivi in ferma e dei marescialli in ferma sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente.

3. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare gli articoli 690 e 699 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22. (Sanzione per l'uso non autorizzato di denominazioni, stemmi, emblemi e altri segni distintivi dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo dell'Arma dei carabinieri al fine di trarne vantaggio per sé o per altri soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca » .

Art. 23. (Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 29 è inserito il seguente: « 29-bis . Fuori dei casi di cui al comma 29 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo del Corpo della Guardia di finanza, al fine di trarne vantaggio per sé o per altri, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca ».

Art. 24. (Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti: « 2. Ai funzionari con qualifica di commissario e vice commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità. 3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. 4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per minorenni di secondo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. 5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per minorenni di primo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna. 6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso la scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; vice direttore del nucleo investigativo centrale; vice direttore del gruppo operativo mobile; vice direttore del gruppo di intervento operativo; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e presso le direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità con possibilità di impiego anche nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. 7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale; vice direttore generale della formazione; direttore di servizio nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria; direttore del nucleo investigativo centrale; direttore del gruppo di intervento operativo; direttore del gruppo operativo mobile; direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità »; b) all'articolo 9, comma 1, le parole: « allievi commissari » sono sostituite dalla seguente: « commissari »; c) l'articolo 13 -ter è sostituito dal seguente: « Art. 13- ter. – (Nomina a primo dirigente) – 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene: a) nel limite del 90 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le già menzionate date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze; b) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di dirigente, ovvero di dirigente aggiunto che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) , precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »; d) all'articolo 14: 1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì ammessi a scrutinio i funzionari nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »; 2) dopo il comma 4 -quinquies è aggiunto il seguente: « 4- sexies. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 »; e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: « Art. 14 -bis . – (Concorso per la nomina a primo dirigente) – 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 13- ter , comma 1, lettera b) , è indetto annualmente con decreto del direttore generale del personale. 2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale. 3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso. 4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale ovvero un giudizio complessivo inferiore a ottimo nel rapporto informativo annuale; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; f) la tabella D è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge.

2. È istituito un ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che può essere ricoperto da funzionari con qualifica di dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 212.080 per l'anno 2028, a euro 212.080 per l'anno 2029, a euro 216.187 per l'anno 2030, a euro 216.187 per l'anno 2031, a euro 220.294 per l'anno 2032, a euro 220.294 per l'anno 2033, a euro 224.401 per l'anno 2034, a euro 224.401 per l'anno 2035, a euro 228.508 per l'anno 2036, a euro 228.508 per l'anno 2037 e a euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 25. (Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19 -bis : 1) al comma 1: 1.1) la lettera a) è abrogata; 1.2) alla lettera b) , dopo le parole: « medico principale » sono inserite le seguenti: « limitatamente al corso di formazione »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis . La carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue: a) medico veterinario limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico veterinario principale; c) medico veterinario capo; d) medico veterinario superiore; e) primo dirigente medico veterinario »; 3) al comma 3, dopo le parole: « della carriera dei medici » sono inserite le seguenti « e dei medici veterinari »; 4) alla rubrica, dopo le parole: « Carriera dei medici » sono inserite le seguenti: « e dei medici veterinari »; b) nel capo II- bis , dopo l'articolo 19 -ter è aggiunto il seguente: « Art. 19 -quater. – (Attribuzioni dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi del Corpo di polizia penitenziaria attraverso le azioni di zooprofilassi finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; b) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; c) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti destinati in somministrazione ai quadrupedi; d) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; e) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto; f) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo; g) svolgono presso le scuole di formazione e gli istituti d'istruzione, gli enti e i reparti del Corpo di polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. 3. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite »; c) alla rubrica del capo II- bis , dopo le parole: « Carriera dei medici » sono inserite le seguenti: « e dei medici veterinari »; d) dopo il capo II- bis è inserito il seguente: « Capo II - ter. CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI PSICOLOGI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Art. 19 -quinquies. – (Carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. La carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue: a) commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico. 2. La dotazione organica è fissata nella tabella D- quater allegata al presente decreto. 3. Il trattamento economico del personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e all'articolo 6 del presente decreto, secondo la tabella D- quinquies di equiparazione allegata al presente decreto. 4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera sono disciplinate nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia. Art. 19 -sexies. – (Funzioni) – 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni scientifiche inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti nonché la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione a uffici con facoltà di decisione nell'ambito del settore di competenza e facoltà di proposta sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 2. Al personale appartenente alla carriera di funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente tecnico. 3. I funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite »; e) la tabella D- bis è sostituita dalla tabella D- bis di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge; f) la tabella D- ter è sostituita dalla tabella D- ter di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge; g) dopo la tabella D- ter sono inserite le tabelle D- quater e D- quinquies di cui, rispettivamente, agli allegati 7 e 8 annessi alla presente legge.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16: 1) la lettera a) è abrogata; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 67 unità, di cui 56 nella qualifica di medico capo, 1 nella qualifica di medico veterinario e 10 nella qualifica di commissario tecnico psicologo »; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) non prima del 1° dicembre 2034, n. 6 unità nella qualifica di commissario tecnico psicologo »; 4) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: « d-bis) non prima del 1° dicembre 2029, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario; d-ter) non prima del 1° dicembre 2032, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario; d-quater) non prima del 1° dicembre 2035, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario »; b) il comma 17 è sostituito dal seguente: « 17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 361.750 per l'anno 2026, a euro 4.731.636 per l'anno 2027, a euro 5.010.271 per l'anno 2028, a euro 5.015.905 per l'anno 2029, a euro 5.111.157 per l'anno 2030, a euro 5.134.929 per l'anno 2031, a euro 5.508.651 per l'anno 2032, a euro 5.849.225 per l'anno 2033, a euro 6.011.258 per l'anno 2034, a euro 6.414.908 per l'anno 2035, a euro 6.898.273 per l'anno 2036, a euro 7.107.754 per l'anno 2037, a euro 7.143.954 per l'anno 2038, a euro 7.274.675 per l'anno 2039, a euro 7.361.044 per l'anno 2040, a euro 7.514.345 per l'anno 2041, a euro 7.947.440 per l'anno 2042 e a euro 8.016.813 annui a decorrere dall'anno 2043, si fa fronte ai sensi del comma 22 »; c) il comma 18 è sostituito dal seguente: « 18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 107.200 per l'anno 2026, a euro 52.260 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a euro 53.860 per l'anno 2029, a euro 53.040 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a euro 54.340 per l'anno 2032, a euro 53.820 per l'anno 2033, a euro 63.420 per l'anno 2034, a euro 60.100 per l'anno 2035 e pari a euro 59.280 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22 ».

Art. 26. (Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa » ; b) all'articolo 15, comma 5- ter , la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa » ; c) all'articolo 23, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa » ; d) all'articolo 43: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è altresì ammesso a scrutinio il personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »; 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 ».

2. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 4- ter , la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa » ; b) all'articolo 10, comma 4- ter , la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »; c) all'articolo 16, comma 5- te r, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 27. (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b) , le parole: « , degli agenti di custodia » sono soppresse; 1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) il personale appartenente alla carriera dei funzionari, al ruolo degli ispettori e a quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria »; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera b) , le parole: « gli agenti di custodia » sono soppresse; 2.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria »; b) all'articolo 133- ter , comma 8, le parole: « ufficiale di polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « ufficiale o agente di polizia giudiziaria ».

Art. 28. (Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero)

1. I dirigenti generali preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza « Vaticano » sono collocati in posizione di fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.

2. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana può essere assegnato, a richiesta del Segretario generale, un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, collocato in posizione di fuori ruolo in relazione ai compiti connessi alla direzione delle strutture sanitarie interne.

3. All'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi 1 e 2, è reso indisponibile nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. All'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il nono comma è aggiunto il seguente: « I direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, prescelti a rotazione tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione, possono essere collocati in soprannumero rispetto all'organico delle amministrazioni di appartenenza ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a euro 202.440 per l'anno 2026, euro 607.320 per l'anno 2027, euro 622.380 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 637.437 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, euro 652.497 per ciascuno degli anni 2032 e 2033, euro 667.554 per ciascuno degli anni 2034 e 2035 ed euro 682.614 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede: a) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 ed euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; c) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Art. 29. (Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, le parole da: « oltre che » fino a: « pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore »; b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « previsto nei commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo e nel comma 4 dell'articolo 1 ».

Art. 30. (Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e) , dopo le parole: « Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) » sono inserite le seguenti: « nonché da un membro designato dall'Avvocatura generale dello Stato e uno designato dalla Banca d'Italia »; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati ».

Art. 31. (Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

1. Il terzo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente: « La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre tre mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi ».

2. Le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode devono essere formulate tempestivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, del servizio o dell'attività a cui le stesse si riferiscono, dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi. Entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulati anche le proposte per il conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del medesimo decreto.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le conseguenti modifiche o abrogazioni all'articolo 70, commi 2, 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 32. (Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, può costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1, lo statuto della fondazione assicura il perseguimento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, e dei familiari mediante lo svolgimento delle seguenti attività: a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio; b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione; c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b) ; d) ogni altra attività attribuita per legge o regolamento ovvero prevista dallo statuto.

3. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

4. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.

5. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

6. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

7. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari a euro 100.000, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, » sono soppresse e le parole: « Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato »; b) al comma 3, le parole: « Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione o di assistenza tecnica, gestionale o amministrativa, in relazione alle attività svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 »; c) alla rubrica, le parole: « Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato ».

10. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i necessari adeguamenti al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 10 del presente articolo, l'Ispettorato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

12. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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