Disposizioni in materia di disciplina urbanistica e di localizzazione di infrastrutture di calcolo ad alta densità
S.2004 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di disciplina urbanistica e di localizzazione di infrastrutture di calcolo ad alta densità
stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Sen. Sironi Elena ed altri, presentato il 04/08/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina i criteri per la localizzazione, la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, quali data center e hyperscale data center , al fine di garantirne l'integrazione ecologica e la sostenibilità energetica e idrica e di coniugare la trasformazione digitale del Paese con la tutela della salute, dell'ambiente, del suolo, della biodiversità, del paesaggio, con l'uso sostenibile del territorio e delle risorse idriche, con la sicurezza energetica e con la tutela dei diritti delle comunità locali, favorendo la rigenerazione urbana nelle aree dismesse o sottoutilizzate, escludendo il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo e il sacrificio di servizi ecosistemici, nonché prevedendo l'impiego di energia a neutralità carbonica ( carbon-neutral ), il riutilizzo dell'energia termica prodotta dal raffreddamento a favore delle comunità energetiche o di utenze pubbliche e l'adozione di soluzioni tecnologiche di raffreddamento che escludano il prelievo di acqua dal pubblico acquedotto.
2. Le disposizioni della presente legge sono adottate nel rispetto degli articoli 9, 32, 41, 44 e 117 della Costituzione, e dell'ordinamento dell'Unione europea, in particolare in coerenza con la Strategia europea per il suolo 2030 (COM (2021) 699), e con il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. Le disposizioni della presente legge sono altresì adottate nel rispetto dei princìpi di precauzione, di azione preventiva, di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio « chi inquina paga », di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del principio « do no significant harm » e del principio di non regressione della tutela ambientale, nonché dei princìpi di efficienza energetica, partecipazione e giustizia intergenerazionale.
3. La qualificazione di un centro dati come infrastruttura strategica, opera di pubblica utilità o intervento di interesse pubblico, non determina, di per sé, la prevalenza automatica dell'interesse alla sua realizzazione sugli interessi ambientali, sanitari, paesaggistici e territoriali.
Art. 2 . (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « infrastrutture di calcolo ad alta densità »: i data center e gli hyperscale data center ; b) « data center »: una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire sistemi informatici o server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione o la distribuzione dei dati e per le attività correlate; c) « hyperscale data center »: un data center di grandi dimensioni, caratterizzato da elevata capacità di elaborazione e archiviazione dei dati, elevata potenza installata e scalabilità dell'infrastruttura, destinato all'erogazione su larga scala di servizi digitali e cloud ; d) « grande centro dati »: un data center , ivi compreso un hyperscale data center , o un campus , con potenza di connessione elettrica richiesta, disponibile o contrattualizzata pari o superiore a 10 MW; la soglia è riferita all'intero campus e non ai singoli edifici; e) « campus »: due o più edifici o unità funzionali riconducibili, anche mediante società controllate, collegate o accordi commerciali, a un programma unitario di sviluppo nella medesima area; f) « infrastrutture connesse »: reti, sottostazioni, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, sistemi di accumulo, raffreddamento, approvvigionamento idrico, scarico, viabilità e opere necessarie all'esercizio del centro; g) « area territoriale funzionale »: l'area interessata da comuni effetti sulla rete elettrica, sul bacino idrografico, sulla qualità dell'aria, sulla mobilità o sugli ecosistemi, individuata dal Piano nazionale di cui all'articolo 8; fino a tale individuazione, l'area compresa entro trenta chilometri dal perimetro del progetto; h) « capacità di carico territoriale »: il livello massimo di pressione cumulativa compatibile con gli obiettivi ambientali, climatici, sanitari, energetici e infrastrutturali; i) « proponente »: il soggetto che presenta un progetto per la realizzazione di un'infrastruttura di calcolo ad alta densità; l) « area di fatto naturale o spontaneamente rinaturalizzata »: un'area che, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, presenti le caratteristiche di un ecosistema ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1991, anche per effetto di processi spontanei di rinaturalizzazione.
Art. 3. (Criteri di localizzazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità e tutela del suolo)
1. La realizzazione di nuove infrastrutture di calcolo ad alta densità e l'ampliamento di strutture esistenti sono vietati su aree classificate come agricole dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle aree di fatto naturali o spontaneamente rinaturalizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) . La localizzazione delle medesime infrastrutture è altresì esclusa nelle aree a pericolosità idraulica o idrogeologica elevata o molto elevata e nelle aree caratterizzate da condizioni di stress idrico incompatibili con il fabbisogno del progetto.
2. Le nuove infrastrutture di calcolo ad alta densità sono localizzate in aree urbanizzate, nonché negli ambiti già destinati a funzioni produttive, logistiche o infrastrutturali, purché su suoli già impermeabilizzati, favorendo il recupero, la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente degradato, dismesso o sottoutilizzato.
3. Nella valutazione dell'idoneità delle localizzazioni si tiene conto degli effetti cumulativi sul territorio derivanti dalla concentrazione delle infrastrutture ad alta densità e delle relative opere e infrastrutture connesse, con particolare riguardo al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo, all'entità del prelievo della risorsa idrica necessario, al surriscaldamento microclimatico causato dall'effetto isola di calore, agli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio, all'inquinamento dell'aria e dell'acqua, all'impatto acustico e visivo, all'assorbimento di potenza elettrica dalla rete locale e al rischio di saturazione delle infrastrutture elettriche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle opere e alle infrastrutture connesse e funzionali alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, comprese le opere di connessione alla rete elettrica, le cabine, le sottostazioni, i gruppi elettrogeni, i depositi di combustibile, i sistemi di accumulo e di raffreddamento, l'approvvigionamento idrico, lo scarico, la viabilità e gli altri interventi necessari all'esercizio del centro e all'approvvigionamento energetico.
5. Le misure di compensazione ambientale o territoriale non costituiscono di per sé titolo idoneo sufficiente a consentire la realizzazione di infrastrutture di calcolo ad alta densità in violazione del divieto di cui al comma 1, ma sono sempre e comunque previste per ogni progetto assentibile quali misure obbligatorie, in conformità agli obblighi di ripristino previsti dal citato regolamento (UE) 2024/1991.
Art. 4. (Coordinamento con il procedimento unico)
1. Nell'ambito del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, l'autorità competente verifica la conformità del progetto ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge e al Piano nazionale per i centri dati di cui all'articolo 8, ivi compresa la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità e delle relative opere e infrastrutture connesse sul territorio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.
2. Per i grandi centri dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d ), assoggettati a valutazione di impatto ambientale statale ai sensi dell'articolo 5, non si applica il dimezzamento dei termini previsti per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
3. L'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, nonché delle relative reti di connessione di utenza, è rilasciata esclusivamente per i progetti conformi ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è vietato il frazionamento artificioso del progetto, delle sue fasi e delle relative opere e infrastrutture connesse, qualora finalizzato a sottrarre l'intervento alle valutazioni o alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. Ogni progetto è valutato insieme ai centri dati e alle infrastrutture connesse esistenti, autorizzati, in costruzione o oggetto di procedimenti pendenti nella medesima area territoriale funzionale.
6. La dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e l'autorizzazione unica di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 13, richiamate dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, non possono essere applicate in difformità dal Piano nazionale di cui all'articolo 8 e dai limiti di capacità di carico territoriale.
Art. 5. (Valutazione ambientale dei grandi centri dati)
1. I grandi centri dati e i relativi ampliamenti sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, comprensiva delle infrastrutture connesse e della valutazione cumulativa di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano riduzioni dei termini della valutazione ambientale motivate esclusivamente dalla natura digitale, strategica o urgente dell'opera.
3. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, il provvedimento di VIA è acquisito prima della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e comunque prima della stipulazione di convenzioni urbanistiche vincolanti, del rilascio dei titoli edilizi e dell'assunzione di obbligazioni pubbliche relative alle opere compensative.
4. La VIA valuta alternative ragionevoli di localizzazione e dimensionamento, compresa l'alternativa zero. La mancata dimostrazione dell'assenza di alternative a minore impatto costituisce motivo di diniego.
Art. 6. (Disciplina urbanistica e compiti dei comuni)
1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite in materia di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, disciplinano, mediante gli strumenti urbanistici di propria competenza, la localizzazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità e delle relative opere e infrastrutture connesse, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 3 e degli strumenti di pianificazione territoriale adottati dalle regioni, dalle città metropolitane e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della presente legge.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, i comuni disciplinano la localizzazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità secondo una pianificazione sostenibile e nel rispetto dell'obiettivo del consumo di nuovo suolo pari a zero, inteso quale esclusione dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo, favorendo il recupero e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate su suoli già impermeabilizzati, nonché il riutilizzo e la riqualificazione dei centri di elaborazione dati già esistenti e l'insediamento nelle aree già destinate a usi produttivi, logistici o infrastrutturali e, ove compatibile con i criteri di cui all'articolo 3, prossime alle infrastrutture energetiche e di telecomunicazione esistenti, tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione dei centri di elaborazione dati e delle relative infrastrutture sul territorio, con particolare riguardo al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, all'utilizzo di risorse energetiche e idriche, all'effetto isola di calore e agli impatti sull'ambiente e sulla biodiversità, sull'inquinamento dell'aria e dell'acqua, sul paesaggio e sui servizi ecosistemici.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i comuni tengono conto anche degli effetti territoriali derivanti dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse alle infrastrutture di calcolo ad alta densità, comprese le infrastrutture energetiche e le reti di connessione necessarie al loro funzionamento, al fine di assicurare la tutela del suolo, del paesaggio, degli ecosistemi e delle aree agricole, nonché di contenere i livelli di inquinamento dell'aria e dell'acqua entro i limiti imposti dalla normativa vigente, nazionale e dell'Unione europea, e gli impatti acustici e visivi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle infrastrutture.
Art. 7. (Competenze delle regioni, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze in materia di governo del territorio e pianificazione territoriale, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle finalità della presente legge, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità sul territorio e di prevenire gli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione delle medesime e delle relative opere e infrastrutture connesse.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il coordinamento tra i comuni ai fini dell'attuazione della presente legge e della corretta applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 3.
Art. 8. (Piano nazionale per la localizzazione sostenibile dei centri dati)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è approvato il Piano nazionale per la localizzazione sostenibile dei centri dati.
2. Il Piano di cui al comma 1: a) stima il fabbisogno digitale nazionale, distinguendo i servizi pubblici essenziali dagli impianti destinati prevalentemente a domanda privata; b) individua le aree territoriali funzionali e la relativa capacità di carico; c) stabilisce contingenti massimi di potenza elettrica, consumo idrico, emissioni connesse ai sistemi di alimentazione di emergenza e occupazione di suolo per ciascuna area; d) individua aree idonee, condizionate e non idonee; e) coordina lo sviluppo con la pianificazione energetica, idrica, climatica, paesaggistica, di qualità dell'aria e di protezione civile; f) assicura un'equa distribuzione nazionale degli impianti, evitando concentrazioni che trasferiscano costi ambientali e infrastrutturali su un numero limitato di comunità.
3. Il Piano di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni. L'aggiornamento è anticipato quando le richieste di connessione superano l'ottanta per cento della capacità programmata in una o più aree.
Art. 9. (Competenze dello Stato e poteri sostitutivi)
1. Lo Stato assicura il coordinamento e l'uniforme attuazione della presente legge sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del Piano nazionale per la localizzazione sostenibile dei centri dati di cui all'articolo 8 , delle competenze delle regioni, delle città metropolitane, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, si applicano i poteri sostitutivi secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un registro nazionale delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, in cui sono raccolte le informazioni relative alle infrastrutture di calcolo ad alta densità realizzate e a quelle in fase di progettazione, con particolare riguardo alla localizzazione, alla potenza installata, ai consumi energetici e idrici, alle emissioni inquinanti, al calore recuperato, al fenomeno delle isole di calore e agli effetti ambientali rilevati nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12. Le informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicate e rese fruibili in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
4. Presso il medesimo Ministero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo volto a promuovere attività di confronto tra il Governo, le associazioni di categoria e le comunità locali al fine di condividere le informazioni e le decisioni relative ai progetti delle infrastrutture di calcolo ad alta densità e di contribuire alla definizione di indirizzi per la pianificazione e la localizzazione delle medesime sul territorio nazionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e del Piano di cui all'articolo 8, tenendo conto del fabbisogno nazionale, della capacità già installata e dell'effettivo utilizzo delle infrastrutture esistenti, nonché delle possibilità di recupero, ammodernamento e riutilizzo delle medesime.
Art. 10. (Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)
1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, il proponente adotta le iniziative necessarie a promuovere la stipula di convenzioni con i fornitori di energia per: a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, al fine di sfruttare il calore in eccesso prodotto dalle infrastrutture di calcolo ad alta densità per il recupero e la distribuzione del calore; b) l'integrazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti e a « neutralità carbonica » e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in via di progettazione.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefìci diretti alle comunità locali, garantendo l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del territorio.
Art. 11. (Obblighi del proponente)
1. Il proponente: a) realizza, sostenendone i costi, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; b) garantisce, a propria cura e spese, la manutenzione e il funzionamento delle opere e delle infrastrutture realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) predispone un piano di gestione sostenibile delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, con particolare riferimento al consumo energetico e idrico, alle emissioni inquinanti e al fenomeno delle isole di calore; d) realizza, ove possibile, opere che consentano di recuperare il calore prodotto dalle operazioni dell'infrastruttura di calcolo ad alta densità per il suo riutilizzo nel teleriscaldamento o in altre infrastrutture energetiche sostenibili; e) adotta, per i sistemi di alimentazione di emergenza, le migliori tecnologie disponibili ai fini della tutela dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, comprese quelle di biossido di carbonio (CO 2 ) nel rispetto della normativa vigente, e tenuto conto dello stato della qualità dell'aria del territorio di insediamento dell'impianto e delle eventuali procedure di infrazione europee pendenti o formalmente avviate, al fine di non aggravare la posizione dello Stato nell'ambito dei relativi procedimenti; f) adotta le misure tecniche necessarie a contenere gli impatti acustici, comprese le basse frequenze e le vibrazioni, e visivi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, nel rispetto della normativa vigente; g) adotta ogni iniziativa utile alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10 con i fornitori di energia e con le comunità energetiche rinnovabili; h) predispone un piano per la dismissione dell'infrastruttura al termine dell'esercizio, che preveda il riuso, ove possibile, degli edifici e delle infrastrutture, il recupero dei materiali e il ripristino delle aree interessate.
2. Il proponente presenta altresì un progetto corredato, a pena di improcedibilità, della documentazione recante almeno i seguenti elementi: a) potenza informatica, potenza di connessione richiesta e profilo orario e stagionale dei carichi; b) bilanci energetico, idrico e termico nelle condizioni medie e di picco; c) inventario completo di generatori, combustibili, batterie, elettroliti, refrigeranti, glicoli e sostanze pericolose; d) scenari di esercizio ordinario, prova, emergenza, guasto prolungato e incidente; e) analisi delle alternative e degli impatti cumulativi; f) piano di approvvigionamento rinnovabile aggiuntivo, recupero del calore, prevenzione dei rifiuti e uso efficiente dell'acqua; g) piano di monitoraggio pubblico, dismissione, riuso e ripristino; h) studio degli effetti su prezzi e sicurezza della rete e indicazione dei costi infrastrutturali a carico del proponente.
3. Le modifiche che aumentano anche cumulativamente oltre il 10 per cento la potenza, il consumo idrico, la quantità di combustibile, la capacità delle batterie o le emissioni autorizzate sono sottoposte a nuova valutazione nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4; è vietata la sommatoria di varianti minori al fine di eludere la predetta soglia.
Art. 12. (Monitoraggio e controllo)
1. Le regioni, le città metropolitane, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, secondo le rispettive competenze, monitorano l'attuazione degli interventi, garantendo il rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo agli effetti sul consumo e sull'impermeabilizzazione del suolo, sull'ambiente, sulla biodiversità, sullo stato di conservazione degli ecosistemi, sull'ambiente acustico, sul paesaggio, sulla qualità dell'aria e dell'acqua e sulla salute e sul benessere delle persone.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende altresì i dati relativi ai consumi energetici e idrici delle infrastrutture di calcolo ad alta densità, alle emissioni inquinanti dell'aria e dell'acqua, all'innalzamento della temperatura nelle aree interessate dagli impianti, al recupero del calore residuo e agli effetti cumulativi degli insediamenti sul territorio, anche ai fini dell'aggiornamento delle politiche di pianificazione e della tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità dell'aria.
3. Il gestore assicura la rilevazione e la trasmissione alle autorità competenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .