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Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione giovanile

S.2006 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione giovanile

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/09/2026. proposto da Sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri, presentato il 04/08/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, in via sperimentale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per la durata dei successivi tre anni, i lavoratori di età compresa tra ventiquattro e trent'anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono esentati dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica ai titolari di reddito da lavoro non superiore a 50.000 euro su base annua.

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1.

Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare , istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, sono approvati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui all'articolo 1.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sei mesi successivi al termine di cui al predetto comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

scheda ufficiale sul sito del Senato