Introduzione dell'educazione alla legalità digitale nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
S.2013 · titolo ufficiale: Introduzione dell'educazione alla legalità digitale nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/09/2026. proposto da Sen. Berrino Gianni ed altri, presentato il 05/08/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La Repubblica riconosce l'educazione alla legalità digitale quale strumento fondamentale per la formazione civica delle nuove generazioni e per la promozione dei valori costituzionali, della cittadinanza attiva, dell'uso consapevole, sicuro e responsabile della rete, della responsabilità sociale e del rispetto delle istituzioni.
2. La presente legge promuove l'inserimento di percorsi di educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali nei piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle medesime.
Art. 2. (Insegnamento della cultura della legalità nella fruizione dei contenuti culturali)
1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado possono essere inseriti percorsi dedicati alla cultura della legalità nella fruizione dei contenuti audiovisivi, musicali, editoriali, digitali e culturali, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. I percorsi di cui al presente articolo non costituiscono insegnamento autonomo e sono realizzati senza incremento del monte orario obbligatorio previsto a legislazione vigente.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati a: a) promuovere il rispetto della proprietà intellettuale e del diritto d'autore; b) sviluppare la consapevolezza del valore economico, culturale e professionale delle industrie creative e culturali; c) favorire comportamenti responsabili nell'utilizzo delle piattaforme digitali e dei servizi online ; d) contrastare la pirateria audiovisiva, musicale, editoriale e digitale e ogni forma di accesso illecito ai contenuti protetti; e) educare all'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in relazione alla produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti culturali; f) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro degli autori, degli artisti, degli interpreti, degli editori, dei produttori e di tutti i soggetti coinvolti nella filiera creativa; g) sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi all'utilizzo dei servizi illegali di accesso ai contenuti, anche con riguardo alla sicurezza dei dati personali, alla tutela dei dispositivi e al possibile collegamento con circuiti criminali.
3. I percorsi di cui al comma 1 possono essere realizzati attraverso progetti, laboratori, attività interdisciplinari e incontri con rappresentanti delle istituzioni, delle autorità indipendenti, delle università, delle associazioni di categoria, delle industrie culturali e creative e degli organismi di gestione collettiva dei diritti.
4. Nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche possono promuovere specifici moduli dedicati alla legalità digitale e alla tutela della creatività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. (Linee di indirizzo nazionali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate linee di indirizzo nazionali per l'attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, dei percorsi di educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali previsti dalla presente legge.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 individuano: a) gli obiettivi specifici di apprendimento; b) i traguardi di competenza per ciascun grado di istruzione; c) le metodologie didattiche innovative e partecipative; d) le modalità di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, gli uffici giudiziari, le Forze di polizia, le università, le fondazioni e le associazioni impegnate nella promozione della legalità, nonché con i soggetti rappresentativi delle industrie culturali e creative.
Art. 4. (Formazione del personale docente)
1. Nell'ambito dei programmi nazionali di formazione continua del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative formative in materia di educazione alla legalità digitale, tutela del diritto d'autore, fruizione legale dei contenuti culturali e rischi connessi all'accesso illecito ai contenuti online .
2. Le attività formative di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca, gli uffici giudiziari, le Forze di polizia, le organizzazioni della società civile e i soggetti qualificati delle filiere culturali e creative.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .